Nomenclatori e tariffe nazionali delle prestazioni del SSN

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 07/01/2025
    Nomenclatori e tariffe nazionali delle prestazioni del SSN

    Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso l’attività di soggetti erogatori pubblici (Aziende sanitarie e ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie, IRCCS pubblici), privati equiparati (IRCCS privati, Ospedali classificati e “Presidi”) e privati accreditati, con i quali le Regioni e le Aziende stipulano degli accordi o contratti.

    Tutti gli erogatori del SSN vengono remunerati per le prestazioni erogate in base ad un sistema descritto successivamente.

    Con riferimento all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, dal 30 dicembre 2024 sono in vigore le tariffe contenute nel decreto del Ministro della Salute del 25 novembre 2024 "Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica", emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2024. Tale decreto sostituisce il precedente DM 23 giugno 2023.

    L’entrata in vigore del DM 26 novembre 2024 (cd. “Decreto tariffe”) assicura su tutto il territorio nazionale la piena erogazione dei LEA definiti nel DPCM 12 gennaio 2017 (allegato 4: nomenclatore prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; allegato 5: nomenclatore dell’assistenza protesica).

    Il sistema di remunerazione delle prestazioni nel SSN

    Tutti gli erogatori del SSN sono remunerati, nel rispetto dell' autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia di assistenza sanitaria, secondo regole stabilite a livello regionale, nell’ambito del quadro normativo di riferimento stabilito a livello nazionale per garantire l’omogeneità del sistema.
    Le regole di base del sistema di remunerazione attualmente in uso sono state stabilite inizialmente dalla riforma sanitaria del 1992, che ha introdotto nel SSN un sistema di tipo prospettico, basato su tariffe per prestazione fissate preventivamente. Le riforme intervenute successivamente hanno confermato le caratteristiche di fondo del sistema, specificandone le modalità di utilizzo (articolo 8-sexies del d.lgs. 502/92 e smi).

    Le tariffe

    Elemento fondamentale del sistema sono le tariffe omnicomprensive predeterminate per singola prestazione. I criteri per determinare le tariffe, a livello nazionale e regionale, sono definiti per legge e impongono sia il legame delle tariffe con i costi per produrre le prestazioni secondo modalità efficienti e appropriate, sia il rispetto dei vincoli dettati dai livelli di finanziamento complessivo del SSN. Esistono, normativamente, tre tipologie di tariffe:

    1. le tariffe nazionali sono stabilite periodicamente dal Ministero della salute insieme al Ministero dell’Economia con il supporto della Commissione permanente per l’aggiornamento delle tariffe, costituita da rappresentanti di detti Ministeri, della Conferenza delle Regioni e Province Autonome nonché dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)
    2. le tariffe regionali sono stabilite periodicamente dagli Assessorati regionali alla sanità secondo i propri obiettivi di programmazione, in coerenza con la cornice normativa nazionale. Le tariffe regionali possono essere articolate per classi di erogatori definite sulla base delle caratteristiche organizzative e di attività, modulate per promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e i processi di deospedalizzazione, possono prevedere una remunerazione aggiuntiva per i costi associati all'utilizzo di particolari dispositivi ad alto costo esclusivamente nei casi, specifici e circoscritti individuati e regolamentati negli accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria
    3. la TUC (tariffa unica convenzionale): per le sole attività di ricovero, dal luglio 2003, sono annualmente stabilite, concordemente tra tutte le regioni, le tariffe e le regole di remunerazione utilizzate per la “compensazione della mobilità interregionale". Con riferimento a quest'ultimo aspetto, occorre richiamare quanto previsto dall'articolo 9 del Patto salute 2014-2016, ovvero che "Le Regioni convengono che gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale:
      • prevedono la valorizzazione dell’attività sulla base della tariffa regionale relativa ai singoli erogatori vigente nella regione in cui vengono erogate le prestazioni, fino a concorrenza della tariffa massima nazionale definita sulla base della normativa vigente
      • individuano e regolamentano, secondo il DM 18 ottobre 2012, i casi specifici e circoscritti per i quali può essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per tenere conto dei costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo."

    Le prestazioni sanitarie per le quali sono determinate le tariffe vengono definite in maniera univoca, a livello nazionale, per ciascuna categoria di attività assistenziale, al fine di garantirne l’omogeneità tra regioni e la connessa portabilità dei diritti di assistenza:

    Il sistema di remunerazione si compone di due elementi principali e si basa sul funzionamento di alcuni meccanismi che ne devono garantire la definizione, l’aggiornamento e il corretto utilizzo.

    Oltre alle tariffe, poiché non tutte le attività sanitarie prodotte ed erogate dalle strutture sanitarie sono riconducibili a prestazioni tariffabili singolarmente, il sistema di remunerazione prevede un secondo elemento costituito dalle cosiddette “Funzioni assistenziali”, remunerate sulla base del costo standard del corrispondente programma di assistenza.