Il meccanismo di finanziamento

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 13/01/2025
    Il meccanismo di finanziamento

    Nel corso degli anni il meccanismo di accesso al finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsto dall’art. 1 comma 34 bis del Decreto Legislativo 662/96 rimane inalterato nella sua struttura essenziale, pur modellandosi coerentemente al mutare dell’ assetto istituzionale.

    In concreto, una volta definito il Piano Sanitario Nazionale triennale, annualmente il Ministero della Salute sottopone all’approvazione della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano una proposta di accordo che individua gli indirizzi cui le regioni dovranno attenersi nell’elaborare specifici progetti.

    Gli Accordi e le Intese

    Questa fase comporta, prioritariamente, incontri tecnici con i rappresentanti regionali fino alla stesura definitiva della proposta da sottoporre all’approvazione della Conferenza.
    Acquisito l’assenso sul documento, espresso ai sensi dell’ art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, viene sancito l’Accordo.
    Contestualmente viene formulata dal Ministro della Salute una proposta di intesa con la quale la somma già accantonata per questa finalità sul Fondo sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 1 comma 34 del decreto legislativo 662/1996, viene ripartita tra le regioni.

    Su di essa, acquisito l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, viene sancita l’Intesa.

    Successivamente, su proposta del Ministro, formalizzata con Intesa della Conferenza Stato Regioni, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile - CIPESS emana una Delibera con la quale, a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale - parte corrente - viene assegnata la somma prevista, ripartita come da Intesa, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale definiti con l’Accordo.

    La valutazione dei progetti 

    Nei tempi e con le modalità previste da ciascun Accordo, le Regioni inoltrano al Ministero della Salute i progetti per la loro valutazione.
    L’istruttoria svolta segue una metodologia standard per tutte le regioni e termina con il rilascio di un parere favorevole che viene poi presentato e motivato al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA) per l’approvazione definitiva.

    Successivamente, il Ministro della Salute inoltra alla Segreteria della Conferenza Stato Regioni una motivata proposta di ammissione al finanziamento per quelle Regioni che abbiano rispettato quanto sancito nell’Accordo e nell’Intesa dell’anno di riferimento. Acquisito il positivo avviso delle Regioni e delle Province autonome sulla proposta, la Conferenza approva la proposta di ammissione al finanziamento ai fini del perfezionamento della procedura prevista dall’articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale deliberazione viene, infine, trasmessa agli organismi economico-finanziari per il definitivo svincolo delle risorse residue.

    L'assegnazione alle Regioni delle risorse

    A partire dal 2009, per effetto della modifica operata sull’art. 1 comma 34bis dall’ art. 79, co. 1 quater del Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, aggiunto dalla relativa Legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133 si instaura un nuovo percorso per l’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate: “Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della Salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all’atto dell’adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

    Al fine di agevolare le regioni nell’attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70% dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l’erogazione del restante 30% è subordinata all’approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell’anno precedente.

    Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30% ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70% già erogata.”

    Con riferimento al periodo dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 117 comma 1 lettera c), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto che, per gli obiettivi del piano sanitario nazionale per l'anno 2020, alle regioni fosse trasferito il 100% del finanziamento stabilito, le cui misure sono quelle indicate nella proposta di riparto del Ministero della Salute al CIPE (Intesa Stato-Regioni Rep. atti 56/CSR del 31.03.2020), più la quota residua del finanziamento degli obiettivi di piano per gli anni 2018 e 2019.
    Tale disposizione normativa rappresenta una deroga a quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 1996, n.  662 (art. 1,  comma 34-bis).

    Restano, comunque, ferme le verifiche del Comitato LEA sui progetti presentati dalle regioni, anche per un eventuale recupero delle somme, in caso di verifica negativa, a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi.