Cittadini italiani residenti all’estero

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 04/12/2025
    medico con paziente

    I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia, perdono il diritto all’assistenza sanitaria sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE. Fanno eccezione i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono l’assistenza sanitaria in Italia e all’estero.

    Se sei iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o hai diritto di voto in Italia, non puoi comunque usufruire dell’assistenza sanitaria in Italia. 

    Tuttavia se sei un cittadino iscritto all'AIRE:

    • con lo stato di emigrato (nato in Italia)
    • titolare di pensione corristposta da enti previdenziali italiani

    e rientri temporaneamente in Italia senza avere una copertura assicurativa pubblica o privata, hai diritto, a titolo gratuito alle prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni in un anno solare (DM 1° febbraio 1996).

    Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti devi presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti la data, il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza italiana (informazioni idonee a comprovare il tuo status di emigrato cioè nato in Italia) e  che non sei in possesso di una copertura assicurativa sanitaria pubblica o privata.