In viaggio verso l'Italia

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 03/07/2024
    In viaggio verso l'Italia

    Le indicazioni fornite riguardano esclusivamente cani, gatti e altri animali da compagnia che arrivano in Italia a seguito dei loro proprietari o responsabili designati dagli stessi. Non riguardanoi movimenti di animali destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà, comprese le adozioni. Per questi casi occorre seguire le procedure previste per i movimenti a carattere commerciale.

    Le norme comunitarie

    Dal 29 dicembre 2014 è entrata in vigore la nuova normativa sanitaria (Regolamento UE 576/2013 e Regolamento UE 577/2013) dell’Unione europea che disciplina la movimentazione non commerciale degli animali da compagnia tra i Paesi membri dell’Unione europea e provenienti dai Paesi terzi.

    Tali norme sono essenziali per proteggere la salute pubblica e animale, con particolare attenzione alla prevenzione della rabbia e contribuiscono a contrastare i traffici illegali di animali da compagnia, senza porre ostacoli non giustificati agli spostamenti all’estero con gli animali da compagnia.

    In generale, a scopo precauzionale si raccomanda di iniziare le procedure con anticipo rispetto alla data prevista per la partenza, considerato che le più complesse possono richiedere più di 4 mesi.  

    Le disposizioni generali

    Vi sono alcune disposizioni generali che riguardano tutti i cani, gatti e furetti, provenienti sia da Paesi dell’Unione europea che da Paesi terzi:

    • Cani, gatti e furetti devono essere identificati da un microchip (trasponditore) o tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 3 luglio 2011
    • Vietato introdurre in Italia cani, gatti e furetti:
      1. di età inferiore alle dodici settimane, che non siano stati vaccinati per la rabbia;  
      2. di età tra le dodici e le sedici settimane che, seppur vaccinati nei confronti della rabbia, non soddisfino i requisiti di validità di cui all’allegato III, punto 2, lettera e) del Regolamento (UE) 576/2013 (il periodo di validità della vaccinazione inizia dal momento in cui è stabilita l’immunità protettiva, non meno di ventuno giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione, e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva) e pertanto non siano ancora protetti nei confronti della malattia.

    L’Italia non si avvale infatti delle possibilità di deroghe all’obbligo delle vaccinazioni nei confronti della rabbia per i cuccioli, concesse ai Paesi membri dagli articolo 7 e 11 del Regolamento (UE) 576/2013. 

    • Il numero massimo di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata per ogni singolo viaggio è pari a 5 animali (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 576/2013). In deroga e nel rispetto di determinate condizioni, il numero massino di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) può essere superiore a cinque qualora il movimento a carattere non commerciale avvenga ai fini della partecipazione a competizioni, mostre, o eventi sportivi oppure per allenamenti finalizzati a tali eventi (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 576/2013). Quando il numero massimo degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) è superiore a cinque, e non sussistono le condizioni della deroga:
      1. se gli animali provengono da un Paese dell’Unione Europea devono rispettare i requisiti prescritti dal Regolamento (UE) 2020/688 e dal Regolamento ( UE) 2021/403 , e successive modifiche, affinché siano soggetti ai controlli veterinari previsti dal Regolamento ( UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio
      2. se gli animali provengono da un Paese terzo devono rispettare i requisiti prescritti  dal Regolamento ( UE) 692/2020 , dal Regolamento ( UE) 2021/403 e dal Regolamento ( UE) 2021/404, e successive modifiche, affinché siano soggetti ai controlli veterinari da parte dei Posti di controllo frontalieri ( PCF) previsti dal Regolamento ( UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio
    • Di norma il proprietario o la persona autorizzata dovrebbero accompagnare l’animale durante il viaggio. Tuttavia, per motivi  giustificati e documentati, lo spostamento dell’animale può avvenire fino a cinque giorni prima o dopo rispetto al movimento del proprietario o della persona autorizzata, oppure in un luogo fisicamente diverso da quello occupato dal proprietario o dalla persona autorizzata
    • Per l’introduzione in Italia degli animali da compagnia non è richiesto il trattamento preventivo nei confronti delle zecche e dell’echinococco.

    Oltre alle disposizioni generali, vigono condizioni diverse a seconda che gli animali provengano dai Paesi membri dell'Unione europea o dai Paesi terzi.