Divieto di utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 17/09/2025

    Il fenomeno degli avvelenamenti è un problema di sanità e incolumità pubblica in quanto, oltre a rappresentare un rischio per gli animali domestici e selvatici,  comprese le specie in via d’estinzione, costituisce un grave pericolo per l’ambiente e per l’uomo, in particolare per le categorie più a rischio quali i bambini.
    Spesso la disseminazione incontrollata di esche e sostanze tossiche è utilizzata, soprattutto in alcune aree del Paese e in alcuni periodi dell’anno, come strumento doloso per uccidere animali vaganti.

    Contrasto all'uso di esche e bocconi

    Il Ministero della salute, fin dall’emanazione della prima ordinanza nel 2008, ha indicato un percorso per contrastare il fenomeno, definendo anche la tempistica di ciascuna azione.
    L’ordinanza, prorogata e modificata negli anni, oltre a prevedere l’esplicito divieto di preparare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche, individua, infatti, obblighi e compiti per tutti gli attori coinvolti (proprietario dell’animale deceduto, medici veterinari libero professionisti, Sindaco, Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, Istituti zooprofilattici sperimentali) affinché vengano messe in atto tutte le misure previste. Purtroppo però negli anni si è riscontrata una difformità di applicazione e in alcuni casi la totale disapplicazione della norma (es. gli interventi non sempre sono immediati e le tempistiche non sempre rispettate, ecc.).

    Nel 2019 è stata emanata una nuova ordinanza, prorogata negli anni successivi, che prevede nuove procedure informatizzate di comunicazione.
    L’Ordinanza 8 agosto 2025 riprende e rafforza i contenuti dell’Ordinanza 2019 e ha introdotto l’invio tempestivo delle conferme dei sospetti avvelenamenti anche agli organi di Polizia Giudiziaria di riferimento in ogni territorio (Nuclei investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale dell’Arma dei Carabinieri NIPAAF e Corpo Forestale Provinciale o Regionale per le Province Autonome e le Regioni a Statuto Speciale). Inoltre, nel testo della nuova ordinanza è stato esplicitato che tutte le comunicazioni di notizie di reato, comprese quelle relative alla conferma di avvelenamento, devono essere trasmesse alle Procure esclusivamente tramite il Portale Notizia di Reato (Portale NdR). Consulta:

    • Ordinanza 8 agosto 2025 - Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
    • Ordinanza 12 luglio 2019 - Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati
      (G.U. Serie Generale, n. 196 del 22 agosto 2019)
    • Ordinanza 27 luglio 2021. - Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
      (G.U. Serie Generale, n. 201 del 23 agosto 2021)
    • Ordinanza 8 agosto 2022  - Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (22A04997)
      (G.U. Serie Generale , n. 207 del 05 settembre 2022)
    • Ordinanza 9 agosto 2023  - Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (22A04997)
      (G.U. Serie Generale , n. 198 del 25 agosto 2023)
    • Ordinanza 6 agosto 2024 - Proroga dell'ordinanza 12 luglio 2019 concernente le norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (24A04460)(G.U. Serie Generale , n. 199 del 26 agosto 2024)