Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della Peste Suina Africana

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 07/07/2026
    Piani di eradicazione della peste suina africana

    Già dal 2020, l’Italia adotta annualmente un Piano nazionale di Sorveglianza della PSA, approvato e cofinanziato dalla CE, che contempla le attività di sorveglianza passiva da effettuarsi nel domestico e nel selvatico, le misure da adottare in caso di sospetto e conferma di malattia sia nel domestico che nel selvatico e ogni altra attività possa rientrare nel contesto della sorveglianza, controllo ed eradicazione della malattia. Il Piano nazionale ha l’obiettivo di proteggere il patrimonio suinicolo nazionale dal virus PSA e si articola nei principali ambiti di seguito elencati:

    1. sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali
    2. sorveglianza passiva negli allevamenti di suini
    3. gestione della popolazione di cinghiali
    4. verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza
    5. campagna di formazione e informazione degli stakeholders

    Alla luce della mutata situazione epidemiologica da gennaio 2022, il Piano è stato negli anni adattato ed articolato sulla base dei nuovi scenari epidemiologici, dettagliando ulteiormente le misure di controllo ed eradicazione da porre in essere nelle aree in restrizione. Ciò specialmente nel settore selvatico, tenuto conto che la malattia in Italia interessa prevalentemente i cinghiali selvatici e solo in limitate occasioni ha interessato i suini allevati.  

    Tra le misure che nel tempo si sono aggiunte a quelle previste dal Piano nazionale, anche in coordinamento con quanto disposto dalle Ordinanze del Commissario Straordinario , si segnalano l’installazione di barriere  nelle zone di circolazione virale nel selvatico. per il contenimento delle movimentazioni delle popolazioni di cinghiali infette, al fine di contenere l’infezione all’interno della zona infetta, ridurre progressivamente l'area di circolazione virale, ed evitare  la trasmissione dell'infezione ai suini domestici, soprattutto nelle zone ad elevata vocazione suinicola, 'effettuazione della ricerca attiva delle carcasse per stimare la reale diffusione della malattia, con conseguente rimozione e gestione delle carcasse rinvenute nel rispetto delle misure di biosicurezza ai fini di eliminare possibili fonti di virus e ridurre progressivamente la zona di circolazione attiva. Anche il ricorso al controllo numerico delle popolazioni di cinghiali, articolato sulla base di specifici criteri e modalità di azione, rientra nelle azioni di controllo della malattia. 

    Relativamente al settore domestico, la strategia di gestione ed eradicazione della PSA  consiste nell’applicazione delle rigide misure di restrizione previste dalla normativa vigente, che raggiungono la massima efficacia se adottate quanto più tempestivamente possibile, per ridurre al minimo i danni in termini sanitari ed economici derivanti dagli abbattimenti obbligatori degli animali infetti e sospetti tali e dalle restrizioni alle movimentazioni di animali e prodotti imposte dalle norme europee e nazionali. 

    In generale, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo della malattia, particolare attenzione deve essere posta all’applicazione delle misure di biosicurezza, un complesso di azioni e misure, caratteristiche strutturali e gestionali, che in sanità animale sono volte a preservare gli allevamenti dall’ingresso di agenti biologici pericolosi, quali virus e batteri. Nel tempo , il sistema delle biosicurezze nel settore suinicolo è stato sempre più ottimizzato e disciplinato, esitando Decreto ministeriale 28 giugno 2022 (Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini), che stabilisce i requisiti strutturali e gestionali delle aziende suinicole. I Servizi veterinari ufficiali verificano nell’ambito dei controlli ufficiali la presenza dei requisiti di biosicurezza degli stabilimenti suinicoli. Il mancato rispetto dell’applicazione delle misure di biosicurezza prevede l’applicazione di un regime sanzionatorio.

    Proprio per l’importanza che rivestono le misure di biosicurezza, è i portante sottolineare che nelle zone di restrizione per PSA le norme europee vigenti e le ordinanze commissariali, oltre che le disposizioni nazionali, prevedono che l’eventuale proseguimento o ripresa dell’attività di allevamento è subordinata al rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate di cui al Regolamento (UE) 2023/594. Nell'ambito delle misure di contrasto alla malattia, infatti, l'applicazione rappresenta un pilastro nella prevenzione dell'infezione, soprattutto in riferimento alle possibilità di contatto con i cinghiali, responsabili del mantenimento del virus nell'ambiente e della sua diffusione, in virtù delle grosse distanze che i cinghiali possono coprire anche giornalmente e in relazione alla corretta gestione delle norme igienico- sanitarie in allevamento. 

    Le biosicurezze sono da applicarsi anche nel settore selvatico: nella gestione delle carcasse ritrovate nell’ambiente, nelle attività di controllo numerico della popolazione, e in tutte le azioni che in qualche modo prevedono attività in zone con accertata o sospetta circolazione virale. 

    Sulla base delle nuove regole unionali, dal 2025 i Piani nazionali di sorveglianza ed eradicazione delle malattie, incluso quello per la PSA, hanno validità triennale, ossia per il periodo 2025/2027. Sulla base delle evidenze epidemiologiche, del livello di raggiungimento degli obiettivi programmati, o nel caso di aggiornamenti normativi, sarà possibile valutare periodicamente il Piano ed effettuare eventuali revisioni e/o adattamenti.  

    Le principali misure di controllo della malattia previste dal Piano in combinazione con le azioni disposte dalle Ordinanze commissariali e dalle disposizioni nazionali possono così riassumersi::

    • nelle zone indenni:
      • la sorveglianza passiva nel settore domestico e nel selvatico
      • la verifica del livello di applicazione delle misure di biosicurezza in allevamento
      • l’attività di formazione ed informazione di allevatori, cacciatori, tutti i soggetti in qualche modo coinvolti al fine di aumentare la consapevolezza e la conoscenza della malattia
    • nelle zone non indenni:
      • la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale nelle zone di restrizione I e II
      • la sorveglianza passiva sui cinghiali rinvenuti morti o moribondi, sia catturati che abbattuti
      • la sorveglianza attiva mediante attività venatoria e di controllo, regolamentata e nel rispetto delle misure di biosicurezza previste
      • il rafforzamento, nelle zone di restrizione II, di barriere fisiche/punti di passaggio naturali o artificiali tra la zona infetta e l’esterno, eventuale costruzione di una seconda barriera artificiale ai fini di limitare gli spostamenti delle popolazioni di cinghiali infette e la conseguente diffusione dell’infezione

    Il Gruppo operativo degli Esperti (GOE) per la PSA

    Nell’ambito della gestione dell’emergenza PSA, il Gruppo Operativo degli Esperti, previsto (dall’art. 5 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, istituito con Decreto direttoriale di istituzione del Gruppo operativo degli esperti , nell’ambito dei Gruppi degli espertiassiste dal punto di vista tecnico-scientifico il Ministero della salute nella gestione delle azioni di prevenzione, controllo ed eradicazione della PSAe Pesti Suine nelle popolazioni di suini selvatici ed in particolare: 

    • nel valutare la situazione epidemiologica e la sua evoluzione 

    • nel valutare la gestione delle popolazioni di suini selvatici al fine di mitigare il rischio di introduzione e diffusione deli virus della PSA e per facilitare la gestione di eventuali emergenze 

    • nel definire la zona infetta 

    • nello stabilire le misure appropriate da applicare nella zona infetta e la loro durata 

    • nell’elaborare un piano di eradicazione, ove pertinente 

    Azioni di controllo

    A seguito della conferma di un caso di PSA nel selvatico sia in una zona precedentemente indenne che in una zona già infetta (consulta "cosa sapere") viene tempestivamente convocato il Gruppo Operativo degli Esperti per la definizione (o revisione) della zona infetta. In Italia, nei casi previsti dalle norme vigenti, può essere convocata l’Unità Centrale di Crisi che ha, tra l’altro, il compito di definire la strategia di controllo ed eradicazione della malattia nelle aree interessate e in quelle limitrofe. Nella zona infetta devono essere attuate una serie di misure di controllo e di divieti (consulta  "Piano nazionale disorveglianza ed eradicazione della Peste Suina Africana"), inclusa l’attività di ricerca attiva delle carcasse per stimare l’entità della diffusione della malattia, il controllo della popolazione dei selvatici, il rafforzamento o allestimento di barriere, unitamente al divieto di ogni attività antropica che possa in qualche modo favorire la diffusione del virus (per esempio  qualsiasi attività agro-forestale, attività venatoria, trekking, biking, etc..) tenuto conto che la malattia è trasmissibile attraverso le movimentazioni di animali, persone, veicoli e materiali contaminati (tra cui avanzi di cibo, scarpe o vestiti, attrezzi zootecnici, ruote di biciclette o autoveicoli, ecc.).

    Anche a seguito dei focolai di malattia notificati in allevamenti suinicoli è prevista l’applicazione delle misure contemplate dalle norme. Tra queste l’istituzione delle zone di protezione e sorveglianza ( consulta la sezione "Che cos'è"), l’abbattimento degli animali infetti e sospetti di infezione appartenenti all’allevamento infetto, eventuali abbattimenti preventivi in allevamenti epidemiologicamente correlati alla sede di focolaio o perché ad elevato rischio di infezione, l’esecuzione di una scrupolosa indagine epidemiologica per stabilire l’origine dell’infezione e rintracciare prontamente altri allevamenti a rischio per movimentazioni animali, di mezzi, strumenti o prodotti, il controllo delle misure di biosicurezza degli allevamenti circostanti quello infetto, i divieti di movimentazione, etc..

    Sempre relativamente al riconosciuto ruolo epidemiologico dei cinghiali nella diffusione della PSA, già oltre al documento di indirizzo tecnico, per supportare le Regioni e P.A. a migliorare gli aspetti correlati alla preparazione e alle misure di gestione della popolazione di cinghiali in funzione dell’aumentato rischio di introduzione del virus della PSA in Italia. Inoltre,  in conseguenza del rilevamento della PSA in Italia, a seguito del rilevamento della PSA a gennaio 2022, con il D.L. 9/2022 convertito in legge dalla L. 7 aprile 2022, n. 29, per prevenire e contenere la diffusione della PSA in Italia nelle zone indenni, è stato disposto che le Regioni e PA elaborino ed adottino i Piani Regionali di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (cosiddetti PRIU), su base quinquennale, che prevedono tra l’altro, la ricognizione della consistenza della specie cinghiale e le modalità di attuazione dei metodi per la gestione della specie.

    Nel contesto delle azioni da mettere in campo per arginare il rischio di ulteriore diffusione della PSA sul territorio nazionale attraverso la riduzione significativa della presenza di cinghiali, il Commissario straordinario alla PSA ha emanato oltre alle diverse Ordinanze contenenti " Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana", anche l'Ordinanza 1/2026 relativa al Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA. L'Ordinanza riporta in allegato il Piano d'azione nazionale per la cattura e l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiali nelle zone indenni da PSA 2026--2028, revisionato ed aggiornato rispetto al precedente, ivi inclusa la ridefinizione degli obiettivi numerici, dei tempi e delle modalità delle catture e degli abbattimenti. Ciò in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica nonché in conformità con le azioni contenute in una “Road map” concordata con gli uffici della DG-Sante della Commissione Europea nell’ambito della strategia di contrasto alla diffusione della malattia. Il Piano ha come obiettivo generale la riduzione significativa e generalizzata delle densità di cinghiale sul territorio nazionale calibrata per gli specifici contesti in relazione al rischio di ulteriore diffusione della PSA.

    In riferimento all’attività di formazione, come le altre misure, rappresenta uno strumento indispensabile nell’insieme della strategia di contrasto ed eradicazione, al fine di aumentare il livello di conoscenza e sensibilizzazione di tutte le figure coinvolte nelle attività di sorveglianza, stimolare il coinvolgimento attivo del settore venatorio. Infine, a partire dal 2021, il Piano Nazionale di Sorveglianza per PSA prevede un nuovo sistema di sorveglianza anche per Peste Suina Classica (PSC), disponendo che tutti i campioni di suini domestici, prelevati nell’ambito delle attività di sorveglianza passiva per PSA, siano testati anche per PSC. La strategia di sorveglianza si basa sulla ricerca virologica del genoma virale per entrambe le Pesti Suine.

    Per approfondimenti:

    Consulta la normativa

    • Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605
    • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni
    • Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate
    • Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status
    • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate
    • Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

    Per approfondire consulta il sito Trovanorme.it