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Anche quest’anno, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal DM attuativo (e successive modificazioni: DM 18 novembre 2010 e DM 28 febbraio 2019, i farmacisti, a partire dal 1°gennaio 2022, hanno l'obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell’anno 2021.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della salute: ril.doping@postacert.sanita.it.

I questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione.

Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2022.

Ai sensi dell’ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping, DM 4 agosto 2021, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:

  • quantità di drospirenone e pamabromo; quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per somministrazione topica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide)
  • quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale
  • quantità di clonidina (S6); quantità di derivati dell’imidazolo per uso dermatologico, nasale o oftalmologico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenossazolina, indanazolina, nafazolina, ossimetazolina, xilometazolina) e gli stimolanti inclusi nel programma di monitoraggio 2021 (Bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolammina, pipradolo e sinefrina) 

AVVERTENZA - Il cannabidiolo non è più considerato sostanza dopante dal 1° gennaio 2018.

Per inserire i dati compila il modulo on line disponibile dal 1° gennaio 2022.

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Data di pubblicazione: 27 dicembre 2021, ultimo aggiornamento 29 dicembre 2021