L'indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma corrispondente ad un importo base di riferimento, determinato in analogia a quanto previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava della tabella A, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
La norma prevede che l’indennizzo sia corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, in presenza di più congiunti il 50% dell’indennizzo viene suddiviso.
In caso di assenza di congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, l'indennizzo è interamente corrisposto al danneggiato.
Se il danneggiato è incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai familiari conviventi.
Per i soggetti nati dal 1958 al 1966
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La domanda di indennizzo deve essere presentata al Ministero della Salute - Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure (DGVESC), Ufficio 4 - Indennizzi ex L. 210/92, che ha il compito di svolgere l'istruttoria.
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Svolta l'istruttoria, l’Ufficio invia copia completa del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) competente che provvede a convocare a visita l'interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l'infermità e la somministrazione del farmaco talidomide, sulla categoria di ascrizione dell’infermità e sulla tempestività della domanda.
Il verbale contenente il giudizio viene restituito all’Ufficio che provvede a notificarlo ai diretti interessati o alle persone da essi delegate. Nel caso di riconoscimento del beneficio contestualmente alla notifica sarà richiesta la documentazione necessaria per predisporre gli atti finalizzati all’erogazione dell’indennizzo.
- Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare all’Ufficio, entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento, una domanda di revisione, al fine di ottenere l’ascrizione ad una diversa categoria tabellare.
Per i soggetti nati al di fuori degli anni 1958-1966
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La domanda di indennizzo deve essere presentata al Ministero della Salute - Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure (DGVESC), Ufficio 4 - Indennizzi ex L. 210/92, che ha il compito di svolgere l'istruttoria, a partire dal 6 dicembre 2017, data dell’entrata in vigore del D.M. n 166 /17.
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Svolta l'istruttoria, l’Ufficio invia copia completa del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) competente che provvede a convocare a visita l'interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l'infermità e la somministrazione del farmaco talidomide, sulla categoria di ascrizione dell’infermità e sulla tempestività della domanda. Il verbale contenente il giudizio viene restituito all’Ufficio che provvede a notificarlo ai diretti interessati o alle persone da essi delegate. Nel caso di riconoscimento del beneficio contestualmente alla notifica sarà richiesta la documentazione necessaria per predisporre gli atti finalizzati all’erogazione dell’indennizzo.
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Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare all’Ufficio, entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento, una domanda di revisione, al fine di ottenere l’ascrizione ad una diversa categoria tabellare.
- L'interessato deve presentare la documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide da cui si evince la prescrizione/assunzione del farmaco omonimo in gravidanza nel periodo tra il 20° e il 36° giorno del concepimento.
Per la procedura consulta la scheda servizi:
Cosa fare in caso di giudizio negativo della Commissione medica ospedaliera (CMO)
È possibile ricorrere al giudice del lavoro competente per materia.