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Sottoprodotti, incluso il materiale specifico a rischio, controlli ufficiali su stabilimenti, impianti e operatori e supervisione regionale

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 2 della Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Normativa di riferimento
Reg. CE 1069/2009 - Reg UE 142/2011 - Reg CE 999/2001

Descrizione sintetica delle attività
I controlli ufficiali sono eseguiti con il supporto di liste di riscontro e verbali di ispezione e sono espletati sulla base della programmazione da parte del servizio veterinario locale, in funzione dell’analisi del rischio dell'impianto/stabilimento, che tiene conto, tra i vari elementi, delle dimensioni della struttura e del piano di autocontrollo aziendale. Si ottiene così un dato che permette di stabilire la frequenza dei controlli ufficiali, secondo lo schema  armonizzato nell’accordo Stato Regioni concernente "Linee guida per il controllo ufficiale". Al fine di migliorare l’efficacia dell’attività di controllo ufficiale, il Ministero della Salute ha emanato varie disposizioni e chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme sui sottoprodotti di origine animale. Gli stabilimenti e gli impianti che immettono in commercio sottoprodotti di origine animale e prodotti ottenuti dalla trasformazione di questi (prodotti derivati) devono rispettare i requisiti igienico sanitari dettati dal reg (CE) 1069/2009, (UE)142/2011 e (CE) 999/2001 (ove applicabile).
L’attività di controllo ufficiale interessa le strutture attive in qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati e coinvolge i Servizi Veterinari della ASL.


Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
L’attività di controllo ufficiale effettuata dalle ASL è modulata in funzione dei rischi potenziali per la salute pubblica ed animale, collegati alle singole tipologie di impianti riconosciuti e/o registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009.
La categorizzazione del rischio riguarda l’attività svolta dagli operatori del settore sottoprodotti ed è stabilita dai servizi veterinari locali mediante i criteri fissati nell’intesa tra Stato e Regioni del 10 novembre 2016 (212 CSR). Il contenuto dell’intesa è recepito con le delibere regionali.
Le singole Regioni, al fine di una pianificazione efficace dei controlli ufficiali, classificano in base al rischio gli impianti presenti nel proprio territorio e riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, in funzione delle diverse tipologie di attività svolte, con l'obiettivo di:

  • determinare la frequenza dei controlli sulla base di elementi predefiniti ed oggettivi;
  • controllare gli stabilimenti con valutazione del rischio sovrapponibile, utilizzando parametri di valutazione omogenei.

La classificazione di ogni stabilimento è basata su elementi oggettivi e viene condotta attraverso:

  • l’effettuazione di un sopralluogo nell’impianto volto ad accertare;
  • le condizioni strutturali e di manutenzione;
  • la tipologia di materiali in entrata/uscita;
  • il piano di autocontrollo ed il sistema HACCP (presenza, adeguatezza, implementazione);
  • il rispetto dei parametri di processo;
  • la gestione di eventuali sottoprodotti rimanenti;
  • le condizioni di veicoli e contenitori per il trasporto;
  • la tracciabilità e rintracciabilità (registro delle partite, documenti commerciali o certificati sanitari);
  • l’esame della documentazione relativa all’attività di controllo ufficiale pregressa.

Il ricorso all’assegnazione di punteggi predeterminati presenta l’indubbio vantaggio di uniformare maggiormente la valutazione in realtà territoriali diverse, ma può dare luogo, in qualche caso, a risultati che non rispettano il reale livello di rischio dello stabilimento. In casi giustificati e documentandone le motivazioni, i Responsabili di Servizio potranno intervenire per apportare correttivi, in senso positivo o negativo, alle valutazioni ottenute e conseguentemente per ricalibrare l’attività di controllo.

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
La frequenza e i criteri per ottenerla sono stabiliti nell’intesa tra Stato e Regioni del 10 novembre 2016 (212/CSR).
In base al punteggio ottenuto mediante la classificazione degli impianti in base al rischio, uno stabilimento può essere posto in una delle seguenti classi di rischio: rischio basso, rischio medio o rischio alto, che ne condiziona la frequenza alla quale verrà sottoposto a controllo ufficiale.
Pertanto le frequenze standard rappresentano un’indicazione di minima, suscettibile di variazioni nell’ambito della programmazione aziendale dell’attività di controllo dei Servizi Veterinari territorialmente competenti, in funzione delle risorse umane disponibili in Asl, delle dimensioni dell’impianto da sottoporre a controllo, della valutazione e dell’analisi dei rischi, nonché delle garanzie offerte dall’impresa in termini di contenuti ed applicazione del piano di autocontrollo.

Luogo e momento del controllo
Operatori, Stabilimenti ed impianti riconosciuti o registrati ai sensi del reg. (CE) 1069/2009, industrie alimentari, imprese zootecniche. Le attività di ispezione avvengono senza preavviso, mentre l’attività di audit prevede che l’operatore o l’istituzione oggetto della verifica sia previamente informata.

Metodi e tecniche
I metodi e le tecniche sono quelli definiti negli specifici regolamenti comunitari (monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione, campionamento e analisi). Per garantire l’armonizzazione dei metodi e delle tecniche sul territorio, esistono specifiche procedure stabilite dalle autorità competenti.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
I provvedimenti sanitari sono presi in caso di rilevazione di non conformità e sono effettuati   attraverso prescrizioni ove viene indicata la relativa tempistica per l’adeguamento. Le sanzioni amministrative sono riportate nel Decreto Legislativo 1 ottobre 2012 , n. 186
Nel caso di false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione delle sospensione delle attività le ASL procedono alla denuncia ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

Modalità rendicontazione, verifica e feedback
Il sistema Sintesi attribuisce un numero univoco di riconoscimento e registrazione per ogni operatore, stabilimento o impianto inserito dagli Assessorati Regionali. I numeri di riconoscimento o registrazione alimentano gli elenchi ufficiali nazionali consultabili alle pagine dedicate. 
Ogni autorità locale rendiconta all’autorità regionale e questa, raccolte le rendicontazioni, le invia all’autorità centrale. Le verifiche dell'efficacia dei controlli ufficiali sono principalmente documentali (a priori e/o a posteriori) o in tempo reale (on site) oppure effettuate attraverso audit interni. Tutte le attività di controllo svolte presso gli impianti devono essere documentate attraverso l’utilizzo delle apposite check-list regionali.
Per documentare le attività svolte dalle ASL presso gli stabilimenti riconosciuti, i singoli operatori addetti alla vigilanza registrano gli esiti delle ispezioni sul sistema informativo regionale, ove presente, dove caricano anche il verbale ispettivo.
In merito agli audit, valgono le regole generali per questo tipo di controllo, già da tempo sperimentate nell’ambito degli alimenti. In particolare, all’audit segue sempre l’elaborazione del rapporto di audit. Alle non conformità evidenziate e notificate dal Servizio Veterinario, l’impresa risponde formulando un corrispondente piano di azione al fine della risoluzione delle carenze riscontrate.
Le Regioni devono inviare annualmente entro il mese di marzo/aprile al Ministero della Salute ufficio 2 DGISAN:

  • dati quantitativi di SOA (sottoprodotti di origine animale), incluso il MSR (materiale specifico a rischio), prodotti ed utilizzati sul territorio regionale, tramite un foglio di lavoro in formato excel
  • dati sui controlli ufficiali


Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute
Ruolo: coordinamento nazionale ed esecuzione di audit sulle Regioni

Autorità Competente Regionale
Assessorati alla Sanità delle Regioni e Provincia autonoma di Trento – Assessorato all’Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano
Ruolo: coordinamento regionale ed esecuzione di audit sulle ASL

Autorità Competente Locale
Aziende sanitarie locali
Ruolo: pianificazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sugli operatori

Laboratori
istituto superiore di sanità
Ruolo: laboratorio nazionale e organo tecnico del Ministero della Salute

Nome
Istituti zooprofilattici sperimentali
Ruolo: esecuzione degli esami di laboratorio


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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