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Controlli export - Controlli fitosanitari sui vegetali e prodotti vegetali in importazione ed esportazione

FONTE: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

A cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionale e dello Sviluppo rurale

Attività di controllo su spedizioni di vegetali e prodotti vegetali destinati ai Paesi terzi al fine del rilascio del certificato fitosanitario all’esportazione

Normativa di riferimento

  • Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000
  • Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016
  • Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
  • Accordo sull’applicazione delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie (SPS Agreement) - Final Act of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations -Marrakesh 15 Aprile 1994
  • IPPC. 1997. International Plant Protection Convention. Rome, IPPC Secretariat, FAO.
  • ISPM 5. Glossary of phytosanitary terms. Rome, IPPC Secretariat, FAO.
  • ISPM 7. Phytosanitary certification system. Rome, IPPC, FAO.
  • ISPM 12. Guidelines for phytosanitary certificates. Rome, IPPC, FAO.
  • ISPM 23. Guidelines for inspection. Rome, IPPC, FAO.
  • ISPM 31. Methodologies for sampling of consignments. Rome, IPPC, FAO.
  • Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19

Descrizione sintetica delle attività
Gli ispettori fitosanitari operanti presso i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio svolgono almeno un’ispezione in fase di spedizione su vegetali e prodotti vegetali destinati ai Paesi terzi al fine di verificarne la conformità ai requisiti fitosanitari definiti dai Paesi importatori e provvedere al rilascio del certificato fitosanitario all’esportazione. Il Servizio Fitosanitario del Paese terzo importatore può richiedere il rilascio del certificato fitosanitario solo per i prodotti regolamentati di cui è fatta esplicita menzione nella propria norma fitosanitaria.


Il certificato fitosanitario documenta l’assenza di organismi nocivi nelle piante, nei prodotti vegetali e in altri oggetti regolamentati e gli eventuali trattamenti adottati. Il certificato non attesta invece la qualità merceologica o la commestibilità, attività per cui i Servizi Fitosanitari Regionali non sono competenti.
La richiesta di rilasciare un certificato fitosanitario per prodotti che hanno subito una profonda trasformazione e, di conseguenza, non pongono un rischio fitosanitario, viene soddisfatta solo qualora la normativa del Paese terzo importatore lo preveda espressamente. In tal caso, l’esportatore dovrà esibirne copia al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio.
Il rilascio del certificato fitosanitario è un processo che si sviluppa attraverso i seguenti passaggi:

  • ­presentazione e verifica della richiesta di emissione del certificato fitosanitario
  • controlli documentali
  • ­controlli d’identità e fisici
  • ­compilazione ed emissione del certificato

L’esito di tale processo può portare all’emissione del certificato fitosanitario oppure al rifiuto motivato al suo rilascio.
All’atto della compilazione e firma del certificato fitosanitario, che è di competenza esclusiva dell’ispettore fitosanitario, questi verifica la conformità delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti ai requisiti fitosanitari di importazione, svolgendo controlli documentali, d’identità e fisici sulle spedizioni in esportazione.
Gli operatori professionali che intendono esportare verso Paesi terzi spedizioni di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti che devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario devono essere iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali e presentare al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio un’apposita richiesta.La richiesta deve essere inviata al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio secondo le modalità da esso stabilite (fax, scansione, e-mail, posta, deposito diretto al servizio ecc.), in tempo utile per permettere l’effettuazione dei controlli previsti.
Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio acquisisce e archivia la richiesta e contatta il soggetto richiedente per concordare i tempi di ispezione e di eventuale rilascio del certificato fitosanitario.
Ogni richiesta di emissione del certificato fitosanitario è oggetto di controllo documentale. Il controllo documentale è finalizzato ad esaminare i dati da inserire nel certificato fitosanitario da rilasciare, la coerenza dei documenti forniti dall’esportatore a corredo della richiesta di emissione del certificato e gli elementi necessari a determinare la conformità di piante, prodotti vegetali e altri oggetti destinati al Paese terzo importatore ai requisiti fitosanitari da esso definiti.
Successivamente al buon esito dei controlli documentali, l’ispettore fitosanitario procede al controllo fisico delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti che costituiscono la spedizione in esportazione e contestualmente verifica la conformità degli imballaggi in legno all’ISPM 15.
In particolare, l’ispettore fitosanitario si reca, nella data concordata con l’operatore professionale, nel luogo indicato nella richiesta, in cui è ubicata la spedizione per effettuare i controlli d’identità e fisici indossando gli appositi dispositivi di protezione individuale.
In base ai requisiti fitosanitari di importazione, può essere necessario sottoporre ad analisi preliminari le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti da esportare, per garantire l’assenza di determinati organismi nocivi. Pertanto, il certificato fitosanitario può essere rilasciato solo dopo aver ricevuto i risultati delle analisi in questione.


Autorità competenti
Il Servizio Fitosanitario Nazionale è l’autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede all’attuazione delle attività di cui alla Sezione 4 del Regolamento (UE) 2016/2031 (articoli 100, 101 e 102) e all’articolo 87 del Regolamento (UE) 2017/625.Il Servizio Fitosanitario Nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale, nei Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano, di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali» e nell’Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (Centro di ricerca Difesa e Certificazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, CREA – DC) quale organismo scientifico di supporto per le attività di protezione delle piante.
Al Servizio fitosanitario centrale, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione Generale dello sviluppo rurale (DISRV), competono il coordinamento, la collaborazione e i contatti con la Commissione Europea e con i Servizi fitosanitari degli Stati membri dell’Unione, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario.
Ai Servizi fitosanitari regionali operanti presso le Amministrazioni delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, compete lo svolgimento, nel proprio territorio, dell’attività relativa alla certificazione fitosanitaria per piante e prodotti vegetali destinati all’esportazione verso Paesi terzi.

Laboratori
I Servizi fitosanitari regionali sono dotati di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza. Si veda l’elenco pubblicato sul sito del Servizio Fitosanitario Nazionale al seguente link:  https://www.protezionedellepiante.it/laboratori-ufficiali-nazionali/

È istituita la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui fanno parte:

a) l’Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (CREA-DC)

b) i laboratori nazionali ufficiali designati dai Servizi Fitosanitari Regionali

c) altri laboratori di ricerca operanti sul territorio nazionale nel settore della protezione delle piante nonché della ricerca e della sperimentazione agraria, inseriti nella rete nazionale dei laboratori


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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