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Controlli sul territorio - Monitoraggio della presenza di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali presso i luoghi di produzione e sul territorio

FONTE: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

A cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionale e dello Sviluppo rurale

Attività di controllo sui vegetali e prodotti vegetali al fine della definizione del Pest status fitosanitario di ogni organismo nocivo soggetto a misure fitosanitarie
Attività di controllo alle produzioni per l’emissione del Passaporto delle piante
Attività di controllo ai Punti di Controllo Frontaliero (PCF)

Normativa di riferimento

  • Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000
  • Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016
  • Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione
  • Regolamento di esecuzione 2020/1231.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 che definisce le specifiche di formato del Passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione e del Passaporto delle piante per l’introduzione e lo spostamento in una zona protetta
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti
  • Accordo sull’applicazione delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie (SPS Agreement) - Final Act of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations -Marrakesh 15 Aprile 1994
  • IPPC. 1997. International Plant Protection Convention. Rome, IPPC Secretariat, FAO.
  • ISPM 5. Glossary of phytosanitary terms. Rome, IPPC Secretariat, FAO.
  • ISPM 6. (Guidelines for Surveillance)
  • ISPM 8. (Determination of pest status in an area)
  • ISPM 17.(Pest reporting)
  • ISPM 23. Guidelines for inspection. Rome, IPPC, FAO.
  • ISPM 31. Methodologies for sampling of consignments. Rome, IPPC, FAO.
  • Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19

Descrizione sintetica delle attività
La conoscenza e la conseguente sorveglianza fitosanitaria del territorio nazionale, insieme ai controlli all'importazione, risulta l'attività cardine svolta dal Servizio Fitosanitario Nazionale, ed è finalizzata, come richiesto dalla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC/FAO), alla definizione del Pest status fitosanitario di ogni organismo nocivo soggetto a misure fitosanitarie, cioè alla dichiarazione ufficiale della presenza o assenza di organismi nocivi alle piante a supporto degli scambi commerciali e a tutela della biodiversità.

Gli obiettivi della sorveglianza del territorio mirano a:

  1. consentire la rapida intercettazione di un organismo in modo per attuarne tempestivamente l’eradicazione e la gestione;
  2. delimitare prontamente l’area di insediamento dell’organismo in cui applicare opportune misure fitosanitarie;
  3. monitorare l’efficacia delle azioni di eradicazione o contenimento;
  4. tenere sempre aggiornata la distribuzione e incidenza di un organismo già presente nel territorio;
  5. fornire i dati per l’indicazione di aree indenni da un organismo a supporto del commercio estero;
  6. fornire una lista sempre aggiornata sulla presenza e assenza degli organismi nocivi e dei loro ospiti presenti sul territorio.

Durante l’attività di sorveglianza del territorio, nel rispetto degli standard internazionali viene effettuata la delimiting survey (delimitazione dell’area di indagine) per stabilire la diffusione di organismi nocivi ormai insediati e la detection survey per individuare in modo precoce organismi nocivi di cui non è ancora conosciuta la presenza.
I Servizi fitosanitari regionali (SFR), nei territori di propria competenza, effettuano indagini annuali al fine di verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione europea, di organismi nocivi da quarantena considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, organismi nocivi prioritari, nonché di altri organismi nocivi sulla base di un Programma nazionale di indagine.
Il Servizio Fitosanitario Centrale (SFC), con il supporto dell’Istituto di riferimento nazionale (CREA-DC), adotta su parere del Comitato fitosanitario nazionale (CFN), gli obiettivi e i criteri di indagine generali sulla base della valutazione del rischio dei vari organismi nocivi e i SFR sulla base delle analisi di rischio in relazione al territorio di propria competenza, elaborano e trasmettono annualmente al Servizio Fitosanitario Centrale, la proposta in merito alle indagini che saranno effettuate nell’anno civile successivo alla sua predisposizione. Sulla base delle proposte regionali, il SFC predispone la proposta di Programma nazionale di indagine annuale degli organismi nocivi e adotta tale Programma su parere del CFN, dandone divulgazione nel portale sito web.
Il Programma nazionale di indagine degli ON delle piante, rappresenta dunque lo strumento strategico di programmazione e verifica di tutte le attività di competenza del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), finalizzate alla salvaguardia del territorio, delle foreste e delle produzioni agricole.
Dall’anno 2014, l’Unione europea interviene con finanziamenti (Regolamento (UE) 652/2014 sostituito dall’attuale Regolamento (UE) 2021/690) a sostegno degli Stati membri per i costi sostenuti nell’attività di sorveglianza, il cui obiettivo è rendere più efficace l’azione di prevenzione da parte degli SM nei confronti dei più minacciosi organismi nocivi di temuta introduzione nel territorio dell’unione. 


La sorveglianza fitosanitaria riguarda gli organismi nocivi da "quarantena". Un organismo nocivo da quarantena è un organismo nocivo (insetto, fungo, batterio, virus, nematode) che non è presente nel territorio dell’Unione Europea oppure è presente in maniera circoscritta. L’ingresso, l’insediamento e la diffusione di questo organismo nocivo determinano un impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile sul territorio in questione.
L’elenco degli organismi da quarantena per l’Unione europea è riportato nell’Allegato II del Regolamento (UE) 2019/2072. Le attività di sorveglianza e monitoraggio sono realizzate da Ispettori e Agenti fitosanitari del Servizio Fitosanitario Nazionale e consistono nella realizzazione di ispezioni visive, nel posizionamento e controllo di trappole e nel prelievo di campioni per controlli analitici.
Si eseguono sopralluoghi in aziende agricole delle principale aree frutticole, attorno ai vivai di piante ospiti di organismi nocivi, nelle aree forestali, parchi e giardini pubblici e privati, nelle ditte di lavorazione del legname, garden centers etc.
Per la sorveglianza fitosanitaria si utilizzano delle schede tecniche di indagini nelle aree indenni, elaborate dal GdL per il Programma di indagine sugli organismi nocivi delle piante, al fine di supportare la programmazione e lo svolgimento delle indagini in tutto il territorio nazionale.
L’indagine è una procedura ufficiale effettuata presso i vivai e gli altri soggetti iscritti al Registro ufficiale dei Produttori (RUOP), quali importatori, commercianti all’ingrosso, stabilimenti di produzione di patate, ditte sementiere, ecc al fine di assicurare che le piante ed i prodotti vegetali destinati alla commercializzazione in ambito UE siano privi di organismi nocivi.
I controlli ufficiali sono effettuati su piante, prodotti vegetali e altri oggetti in tutte le loro fasi di produzione, nei siti di produzione e altri luoghi utilizzati da Operatori professionali iscritti al Registro ufficiale dei Produttori (RUOP) autorizzati all’emissione del passaporto delle piante.
Il controllo ufficiale viene effettuato almeno una volta all’anno in tutti i siti e, se del caso, negli altri luoghi utilizzati, da Operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante ed è effettuato al momento più opportuno per quanto riguarda la possibilità di individuare la presenza di:

  • organismi nocivi da quarantena (Organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, organismi nocivi prioritari, organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione);
  • organismi nocivi regolamentati non da quarantena (RNQP);

e in caso di verifica di prescrizioni particolari ed equivalenti ai fini della movimentazione.

Il controllo ufficiale viene effettuato anche nei seguenti casi:

  • quando il passaporto delle piante è rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente;
  • qualora l’esame (ispezione) è effettuato nelle immediate vicinanze di siti o altri luoghi nei quali l’operatore professionale non è autorizzato all’accesso;
  • in caso di sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena o di un organismo nocivo regolamentato non da quarantena;
  • in caso di prescrizioni specifiche per emergenze fitosanitarie;
  • in caso di prescrizioni specifiche per la movimentazione.

Il personale addetto ai controlli ufficiali alle produzioni è inquadrato nei profili professionali dell’Ispettore fitosanitario e dell’Agente fitosanitario; entrambi sono Responsabili fitosanitari ufficiali e nell’esercizio delle loro attribuzioni svolgono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.
I Responsabili fitosanitari ufficiali, accompagnati dal personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione. Sono inoltre autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali fitosanitari, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni altro documento rilevante, le constatazioni ufficiali, il prelievo campioni e gli accertamenti relativi alle funzioni, per i quali sono espressamente incaricati dal Servizio fitosanitario competente per territorio.
Gli Ispettori e gli Agenti fitosanitari, operano su espresso incarico del responsabile del SFR competente, che definisce, con apposito provvedimento, i controlli ufficiali per cui sono stati incaricati.
Analogamente, gli assistenti fitosanitari, operano su espresso incarico del responsabile del SFR competente, relativamente alle funzioni assegnate.
Gli Ispettori fitosanitari, nell’ambito delle attività di controllo ufficiale per il quale sono stati incaricati:

  • prescrivono le misure fitosanitarie ufficiali ritenute necessarie, compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quanto possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione della normativa fitosanitaria vigente;
  • irrogano le sanzioni per le trasgressioni;
  • firmano certificati ufficiali ed altri attestasti ufficiali.

Gli Agenti fitosanitari e gli Assistenti fitosanitari, nell’ambito delle attività di controllo ufficiale, per il quale sono stati incaricati:

  • adempiono ad ogni attività prevista ad esclusione della prescrizione di misure fitosanitarie, all’irrogazione delle sanzioni e alla firma di certificati ed altri attestati ufficiali (spettanti unicamente all’ispettore fitosanitario);
  • propongono all’ispettore fitosanitario l’applicazione di una misura fitosanitaria o l’irrogazione di una sanzione.

I Responsabili fitosanitari ufficiali sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali fitosanitari, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni altro documento rilevante, inclusi quelli riguardanti i sistemi di tracciabilità, le constatazioni ufficiali, il prelievo di campioni e gli accertamenti relativi all’applicazione delle norme fitosanitarie vigenti, per i quali sono espressamente incaricati dal Servizio fitosanitario competente per territorio.
Per quegli operatori professionali che attuano per almeno due anni consecutivi un piano di gestione dei rischi, è possibile ridurre la frequenza dei controlli ufficiali ad almeno una volta ogni due anni. Il Programma annuale dei controlli ufficiali, che i SFR realizzano sul proprio territorio, è predisposto sulla base delle linee strategiche identificate dal "Piano Nazionale dei controlli" ed è registrato nel Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) di cui è prevista la realizzazione ai sensi del D.lgs. n. 19 del 2 febbraio 2021.
Il Passaporto delle piante è una etichetta ufficiale utilizzata per il trasporto e lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sul territorio dell’UE (inclusa la movimentazione all’interno di ogni Stato membro) e, se del caso, per la loro introduzione e la circolazione in una zona protetta. I passaporti delle piante sono rilasciati da Operatori professionali iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e autorizzati dal Servizio fitosanitario competente. Gli Operatori vengono autorizzati dal Servizio fitosanitario della Regione in cui si trova la sede legale dell’azienda.
Il formato del passaporto è standardizzato in tutti gli Stati Membri dell’Unione. Tutti i passaporti devono riportare alcuni elementi essenziali: il logo dell’Unione europea, la dicitura inglese Plant Passport, la denominazione botanica della specie, il codice identificativo dell’iscrizione al RUOP del produttore e la sigla del Paese di provenienza del materiale.
Il passaporto è esteso a tutte le piante da impianto. La maggior parte delle sementi sono escluse dall’obbligo del passaporto poiché sono considerate materiali a basso rischio fitosanitario. Il passaporto accompagna invece le sementi delle specie soggette a certificazione.


Autorità Competenti
Il Servizio Fitosanitario Nazionale è l’autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede all’attuazione delle attività di cui alla Sezione 4 del Regolamento (UE) 2016/2031 (articoli 100, 101 e 102) e all’articolo 87 del Regolamento (UE) 2017/625.
Il Servizio Fitosanitario Nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale, nei Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano, di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali» e nell’Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (Centro di ricerca Difesa e Certificazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, CREA – DC) quale organismo scientifico di supporto per le attività di protezione delle piante.
Al Servizio fitosanitario centrale, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione Generale dello sviluppo rurale (DISRV), competono il coordinamento, la collaborazione e i contatti con la Commissione Europea e con i Servizi fitosanitari degli Stati membri dell’Unione, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario.
Ai Servizi fitosanitari regionali operanti presso le Amministrazioni delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, compete lo svolgimento, nel proprio territorio, dell’attività relativa alla certificazione fitosanitaria per piante e prodotti vegetali destinati all’esportazione verso Paesi terzi.

Laboratori
I Servizi fitosanitari regionali sono dotati di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza. Si veda l’elenco pubblicato sul sito del Servizio Fitosanitario Nazionale al seguente link https://www.protezionedellepiante.it/laboratori-ufficiali-nazionali/

È istituita la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui fanno parte:

  1. l’Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (CREA-DC);
  2. i laboratori nazionali ufficiali designati dai Servizi Fitosanitari Regionali;
  3. altri laboratori di ricerca operanti sul territorio nazionale nel settore della protezione delle piante nonché della ricerca e della sperimentazione agraria, inseriti nella rete nazionale dei laboratori.


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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