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Centri di raccolta e magazzinaggio sperma, gruppi di raccolta e produzione embrioni per Scambi Comunitari - Autorizzazione

FONTE: Ministero della Salute

Normativa di riferimento

  • Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;
  • Regolamento (Ue) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
  • Regolamento Delegato (Ue) 2020/686 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti;
  • Regolamento di esecuzione (Ue) 2020/999 della Commissione del 9 luglio 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e la tracciabilità del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini.

Tipologia: 1 - attività di autorizzazione


Luogo e momento del controllo
Le ASL, effettuano i controlli presso la sede operativa del centro da autorizzare, prima del rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni.

Metodi e tecniche
Ispezione in azienda.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
In caso di riscontro di non conformità mancato rilascio del nulla osta necessario al rilascio dell’autorizzazione all’attività di raccolta, stoccaggio e vendita sperma, ovuli ed embrioni destinati agli scambi comunitari.

Modalità rendicontazione, verifica e feedback
Le Regioni richiedono al Ministero della Salute il rilascio del numero univoco nazionale e comunicano eventuali revoche delle autorizzazioni.


Autorità competente centrale:
Ministero della Salute
Ruolo:

  • Il Ministero della Salute, a seguito della richiesta da parte della Regione/P.A., rilascia il numero univoco nazionale;
  • Aggiornamento e pubblicazione dei centri abilitati sul sito VETINFO.

Autorità competente  regionale:
Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome
Ruolo: rilascio autorizzazione all’attività di raccolta, stoccaggio e vendita sperma, ovuli ed embrioni destinati agli scambi comunitari

Autorità competenti locali
Dipartimenti veterinari delle Aziende sanitarie locali
Ruolo: a seguito della richiesta della Regione, l’ASL effettua un sopralluogo ispettivo per verificare il possesso, da parte dei Centri, degli adeguati requisiti normativi


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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