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Animali vivi, sperma, embrioni e ovuli - Controlli veterinari a seguito di scambi intracomunitari

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 8 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Normativa di riferimento

  • Regolamento (UE) 2017/625
  • Decreto legislativo n. 23, del 02/02/2021
  • Regolamento (UE) 2016/429

Descrizione sintetica delle attività
Controlli ufficiali disposti dagli uffici UVAC (Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari) del Ministero della Salute ed eseguiti dai servizi veterinari locali sulle partite di animali vivi, sperma, embrioni e ovuli provenienti dall’UE e il cui arrivo è segnalato dagli operatori commerciali che ne sono i primi destinatari materiali.
Si evidenzia che per gli scopi della salute animale i controlli a destino riguardano anche tutti i prodotti di origine animale oggetto di movimentazioni tra gli Stati membri al fine di verificare il rispetto delle pertinenti condizioni sanitarie stabilite nella legislazione dell’Unione europea.
La segnalazione dell’arrivo della partita, in accordo al decreto legislativo n. 23 del 02/02/2021, è effettuata dagli operatori commerciali al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio e all'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari competente per territorio nelle ventiquattro ore precedenti l’arrivo per le partite di animali.


Luogo e momento del controllo

  • Luogo: struttura di prima destinazione della partita (allevamento, azienda, centro di raccolta). Controllo eseguito da parte delle Aziende sanitarie locali – Servizi veterinari.
  • Momento: il più presto possibile, successivamente all’introduzione della partita e, comunque, entro il termine di due giorni dall’arrivo degli animali nel luogo di prima destinazione indicato sul certificato o documento di scorta

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Controllo non sistematico a sondaggio e non discriminatorio sull’origine disposto dagli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) ed eseguito dalle aziende sanitarie locali.
In caso di riscontro di non conformità o di rischio, in accordo all’art. 65 del reg. (UE) 2017/625 si attua un’intensificazione dei controlli che prevede l’esecuzione di campionamenti sulle prossime partite della stessa origine e della stessa tipologia. In questi casi la partita sottoposta a campionamento è posta sotto sequestro in attesa dei risultati delle analisi.

Metodi e tecniche
Controllo documentale, ispezioni e campionamenti per analisi effettuati dai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali (si tratta di controlli a sondaggio e non discriminatori sull’origine). L’obiettivo è di verificare la conformità alla normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di benessere, salute animale e salute pubblica. I controlli di laboratorio, effettuati nel contesto dei controlli fisici, sono disposti in tutti i casi in cui i controlli documentali e fisici ne suggeriscono l'opportunità a scopo precauzionale.

Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
In accordo alla normativa della UE e nazionale, l’attività di controllo da parte degli UVAC non è sistematica, ma attuata secondo modalità a campione e non discriminatorie, ferma restando l’implementazione di misure di controllo intensificato in caso di sospetto o di conferma di rischio sanitario in riferimento alla specie animale e alla provenienza.
È importante, sottolineare che le attività di controllo e campionamento disposte dagli UVAC sono rivolte a animali vivi, sperma, embrioni e ovuli che originano da Stati membri dell’UE e che si muovono all’interno dell’Unione sulla base delle garanzie fornite dall’autorità sanitaria dello Stato membro speditore. Pertanto, in accordo alle norme europee e nazionali (decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 23), i Paesi destinatari, fatte salve eventuali situazioni di rischio emergente o di sospetto, possono attuare, a scopo di monitoraggio, solamente controlli a sondaggio e non discriminatori sull’origine per verificare la conformità delle partite alla normativa dell’Unione.
Inoltre, si fa presente che gli animali, sperma, embrioni e ovuli di provenienza UE, una volta introdotti e distribuiti sul mercato nazionale, continuano a essere soggetti all’attività di vigilanza sanitaria attuata dai servizi sanitari locali.
Si evidenzia, infine, che anche i prodotti di origine animale movimentati tra Stati membri sono soggetti ai controlli per la salute animale, con le medesime modalità sopra descritte, per verificare il rispetto delle pertinenti norme dell’Unione europea.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Provvedimenti sanitari: quarantena, macellazione, eutanasia, rispedizione, distruzione.
Sanzioni amministrative: articolo 4 decreto legislativo n. 23 del 2 febbraio 2021.

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Sistema informativo dell’Unione Europea: TRACES NT
Sistema informativo nazionale: SINTESIS (Sistema Integrato per gli Scambi, le Importazioni e le Strutture


Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute – Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio 8
Ruolo: indirizzo e coordinamento tecnico degli UVAC

Ministero della Salute – Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari – Uffici Veterinari per gli adempimenti Comunitari (UVAC)
Ruolo: disposizione di controlli secondo modalità a campione e non discriminatorie sulle partite di animali vivi, sperma, embrioni e ovuli provenienti dagli Stati membri. Approvazione delle partite sottoposte ai controlli in caso di conformità; regolarizzazione o respingimento della partita in caso di non conformità.

Autorità Competente Regionale
Assessorati alla Sanità
Ruolo:esecuzione, tramite i servizi veterinari territorialmente competenti, dei controlli disposti dagli UVAC.

Autorità Competente Locale
Aziende Sanitarie Locali (AASSLL) – Servizi veterinari
Ruolo:esecuzione materiale dei controlli disposti dagli UVAC.

Laboratori
Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Ruolo:analisi dei campioni per la verifica della conformità degli animali e dello sperma, embrioni e ovuli alla normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di sanità animale


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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