FONTE: Ministero della Salute
A cura dell’Ufficio 3 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF)
Normativa di riferimento
Descrizione sintetica dell’attività
L’Influenza aviaria è una malattia causata da un virus della famiglia Orthomixoviridae genere Alpha influenzavirus che presenta particolare predilezione per i volatili ma può infettare anche mammiferi di diverse specie. Gli Alphainfluenzavirus sono suddivisi in due gruppi, a seconda della loro capacità di provocare la malattia nel pollame suscettibile d’infezione:
I volatili selvatici, soprattutto gli uccelli acquatici migratori, svolgono un ruolo molto importante quale serbatoio degli Alphainfluenzavirus. In genere nei volatili selvatici vengono rilevati i virus LPAI, ma a volte può verificarsi una trasmissione (spill-over) dell'HPAI da pollame infetto. Di recente la circolazione di virus HPAI nei volatili selvatici, anche in modo asintomatico, è diventata più frequente e rappresenta un grave rischio per le popolazioni avicole domestiche. Con ogni probabilità l'introduzione primaria dei virus dell'IA nelle aziende avicole deriva dal contatto diretto o indiretto con volatili selvatici. Una volta introdotti tra il pollame, i ceppi virali LPAI dei sottotipi H5 e H7 possono successivamente mutare in ceppi HPAI. Finora è stato dimostrato che solo i virus dei sottotipi H5 e H7 provocano l'HPAI.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 classifica l’Influenza aviaria ad alta patogenicità nel gruppo A, malattie che devono essere prontamente eradicate se presenti negli allevamenti avicoli. Uno dei presupposti per evitare che la malattia si diffonda rapidamente dando origine a veri e propri fenomeni epidemici è monitorare tramite uno specifico piano l’eventuale circolazione di virus aviari sia nei volatili selvatici che negli allevamenti di pollame sia per valutare il rischio di introduzione della malattia ma in particolare per adottare quanto prima le misure di eradicazione previste. l’Influenza aviaria è l’unica malattia che rientra nei piani di sorveglianza Unionali previsti dal regolamento (UE) 20207689. Tali piani devono essere obbligatoriamente attuati in tutti gli Stati membri della UE proprio per i rischi connessi alla diffusione della malattia che può determinare l’abbattimento e morte di milioni di volatili.
Struttura del piano di sorveglianza
Il programma nazionale di sorveglianza per i virus dell'influenza aviaria (AI) integra misure di sorveglianza attiva basata sui rischi (SBR) ad un sistema di individuazione precoce tramite sorveglianza passiva, facendo riferimento alle disposizioni, criteri e linee guida contenute nell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione.
La sorveglianza basata sui rischi SBR è stata sviluppata tenendo in considerazione:
Le province identificate come ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus di influenza aviaria, sono:
Le province identificate come a medio rischio di introduzione e diffusione del virus di influenza aviaria, sono:
La sorveglianza attiva basata sui rischi ha frequenza e modalità di attuazione diversificate se attuata nelle province ad alto e medio rischio.
Nel rimanente territorio nazionale italiano considerato a basso rischio le attività di sorveglianza si basano solo sulla notifica di casi sospetti di influenza aviaria (sorveglianza passiva) e sulla sorveglianza attiva negli allevamenti rurali (svezzatori). Il sistema di individuazione precoce - sorveglianza passiva - dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame domestico integra le attività di SBR (sorveglianza attiva) e riguarda in tutti i settori avicoli (rurale e industriale). Questo tipo di sorveglianza comporta la segnalazione tempestiva e obbligatoria all'autorità competente da parte degli operatori che lavorano con gli animali dell’aumento del tasso di mortalità, della comparsa di segni clinici riferibili all’influenza aviaria, o di qualsiasi modifica dei normali parametri di produzione, assunzione di mangime e acqua. Si differenzia dalla sorveglianza attiva in quanto non è una pratica programmata e continuativa. La probabilità di segnalazione varia in base all'esperienza dei detentori del pollame, alla consapevolezza della malattia e al tasso di mortalità, che dipende strettamente dalla specie, dalla categoria produttiva, dal sistema di gestione dell'allevamento, dal sesso e dall'età del pollame. Esso comunque aggiunge valore al sistema complessivo di sorveglianza dell'IA.
Gli obiettivi delle due componenti del programma di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame, la sorveglianza attiva basata sui rischi ed il sistema di individuazione precoce, consistono nell’informare l'autorità competente:
L’approccio integrato della SBR e del sistema di individuazione precoce contribuiranno all’aumento delle conoscenze in materia di virus HPAI e LPAI con un potenziale rischio zoonotico.
Procedure di campionamento, periodi di campionamento e frequenza dei test
L’industria avicola intensiva italiana presenta una continuità produttiva nel corso dell’anno non collegata a particolari attività stagionali. Ciononostante, i singoli allevamenti devono praticare, tra un ciclo produttivo e l’altro, idoneo vuoto biologico e sanitario come richiesto dalla vigente normativa nazionale. Il settore avicolo rurale, al contrario, ha generalmente un andamento stagionale.
Allevamenti industriali
Nelle province identificate ad alto rischio di introduzione e diffusione di virus influenzali aviari, ricadenti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per ogni categoria di produzione avicola, saranno campionate tutte le aziende, con le modalità di seguito riportate:
Nelle aree classificate a medio rischio di introduzione e diffusione di virus influenzali aviari, ricadenti nelle regioni Umbria (province di Perugia e Terni), Friuli-Venezia-Giulia (province di Udine e Pordenone), Lazio (provincia di Viterbo) e Veneto (provincia di Treviso), per ogni categoria di produzione avicola di seguito riportata, il numero di aziende da sottoporre a campionamento una volta all'anno è riportato nelle relative tabelle di riferimento:
In ogni allevamento (escluse anatre e oche da carne e da riproduzione) verrà prelevato un campione sierologico da un minimo di 10 animali scelti a caso Se l’azienda sottoposta a monitoraggio è costituita da più di un capannone, è necessario effettuare almeno 5 campioni per ogni capannone.
Negli allevamenti di anatre e oche da riproduzione o da carne verrà eseguito un prelievo con cadenza semestrale per esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e/o pool di feci fresche), da 5 animali per unità produttiva con un numero minimo di 10 animali per azienda. Nel caso di aziende con un unico capannone la numerosità dei campioni è pari a 10.
Allevamenti rurali
Nelle regioni considerate ad alto e medio rischio di introduzione e diffusione, dovranno essere individuati gli allevamenti rurali all’aperto che a cadenza semestrale (in primavera e in autunno in concomitanza con le fasi migratorie) verranno sottoposti a campionamento. Le numerosità e le tipologie di animali da campionare saranno definite sulla base delle specie allevate e delle tipologie produttive. In ogni allevamento saranno sottoposti a prelievo per indagini virologiche almeno 10 volatili. Il numero di allevamenti totale da campionare a livello nazionale è di 250 in totale.
Svezzatori/commercianti
Il campionamento dovrà essere stabilito in base alle specie allevate e alle caratteristiche dei flussi commerciali. Queste categorie saranno monitorate 7 giorni prima di qualsiasi movimento di volatili verso ad esempio fiere e mercati. I volatili campionati saranno preferibilmente quelli provenienti da mercati o fiere e quelli detenuti per lunghi periodi. Negli allevamenti multispecie, i campioni saranno preferibilmente prelevati da anatre, oche e tacchini.
Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.
Il Ministero Della Salute è l’autorità veterinaria centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di salute animale e benessere animale in conformità al regolamento (UE) 2017/625, nonché del coordinamento delle altre autorità competenti per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.
Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'applicazione uniforme sul territorio nazionale delle misure di emergenza di cui agli articoli 257 e 258, del regolamento, si avvalgono del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali presso l’Ufficio 3 della DGSAF del Ministero della salute e di una rete veterinaria nazionale costituita dai responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome coordinata dal Capo servizi veterinari, al fine di garantire un processo decisionale e gestionale rapido ed efficace a livello centrale, regionale e locale mediante l'attivazione delle unità di crisi ai tre diversi livelli.
Laboratori
Vedi anche
Nel PNI
Nella Relazione annuale 2015
Sul portale del Ministero della Salute