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Peste Suina Africana - Piano di eradicazione

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 3 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF)

Normativa di riferimento

  • Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
  • Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
  • Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status;
  • Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
  • Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 - Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

Descrizione sintetica delle attività
La Peste suina africana (PSA) è una malattia virale, altamente contagiosa e spesso letale, che colpisce suini e cinghiali, ma che non è trasmissibile agli esseri umani. Ha un vasto potenziale di diffusione e la sua presenza sul territorio comporta pesanti rischi per le possibili ripercussioni sul patrimonio zootecnico suino, con danni ingenti sia per la salute animale (abbattimento obbligatorio degli animali malati e sospetti tali), che per il comparto produttivo suinicolo, nonché sul commercio comunitario ed internazionale di animali vivi e dei loro prodotti (dai Paesi infetti è vietato commercializzare suini vivi e prodotti suinicoli).
Il Nuovo Regolamento di sanità animale della Commissione Europea in vigore dal 2021 annovera la PSA nella lista delle malattie di categoria A, ossia quelle malattie che, non appena individuate, richiedono l'adozione immediata di misure di eradicazione. Qualunque caso, anche sospetto, deve essere tempestivamente notificato all’autorità sanitaria localmente competente, come previsto dal Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136.
La PSA è presente in Sardegna dal 1978 sia nei suini allevati che nei selvatici, e dal 2022 in Piemonte, Lazio e Liguria, esclusivamente nei cinghiali. Da anni in Sardegna è in atto un piano annuale di eradicazione, presentato all’Unione Europea per approvazione e cofinanziamento delle attività. In seguito all’epidemia di PSA che dal 2020 interessa l’Europa, l’Italia ha elaborato un piano di sorveglianza anche per la parte continentale; dal 2022 detto Piano contempla anche una serie di misure di eradicazione da condurre nelle aree in restrizione per accertata presenza della malattia.
Oltre ad avere la finalità di rilevare precocemente l’ingresso del virus e scongiurarne la diffusione, il piano ha l’obiettivo di proteggere il patrimonio suinicolo nazionale dal virus PSA.


Tra le principali misure nelle zone indenni il Piano prevede: la sorveglianza passiva nel settore domestico e nel selvatico, la verifica del livello di applicazione delle misure di biosicurezza in allevamento, l’attività di formazione ed informazione di allevatori, cacciatori, tutti i soggetti in qualche modo coinvolti al fine di aumentare la consapevolezza e la conoscenza della malattia.
Nelle zone non indenni le principali misure sono: la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale nelle zone di restrizione, la sorveglianza passiva sui cinghiali rinvenuti morti o moribondi, sia catturati che abbattuti, la sorveglianza attiva mediante attività venatoria e di controllo, regolamentata e nel rispetto delle misure di biosicurezza previste, il rafforzamento, nelle zone di restrizione di barriere fisiche/punti di passaggio naturali o artificiali tra la zona infetta e l’esterno, eventuale costruzione di una seconda barriera artificiale ai fini di limitare gli spostamenti delle popolazioni di cinghiali infette e la conseguente diffusione dell’infezione
Il Piano prevede inoltre l’applicazione delle misure contemplate dalle norme vigenti in caso di focolaio nel domestico. Fa parte integrante del Piano la parte relativa all’eradicazione in regione Sardegna, che persegue l’obiettivo della completa eradicazione.
Come previsto dalla normativa in vigore, a seguito della conferma di un caso di PSA nel selvatico, viene definita la zona infetta e individuata la strategia di controllo ed eradicazione nelle aree interessate e in quelle limitrofe. Nella zona infetta si dispone il divieto di qualsiasi attività agro-forestale anche considerato che la malattia è trasmissibile attraverso le movimentazioni di animali, persone, veicoli e materiali contaminati (tra cui rifiuti di cucina, scarpe o vestiti, attrezzi zootecnici ecc.). Tenuto conto del riconosciuto ruolo epidemiologico dei cinghiali, già nel 2021 era stato elaborato un documento di indirizzo tecnico in materia di prevenzione della PSA nel selvatico, al fine di migliorare gli aspetti correlati alla preparazione e alla gestione dei cinghiali in funzione dell’aumentato rischio di introduzione del virus della PSA in Italia. Inoltre, in seguito al rilevamento della PSA in Italia continentale, con il D.L. 9/2022 convertito in legge dalla L. 7 aprile 2022, n. 29, per prevenire e contenere la diffusione della PSA in Italia (quelle indenni da PSA e nelle parti indenni in caso di presenza della PSA), le regioni e Province Autonome hanno elaborato ed adottato i Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (PRIU), che prevedono tra l’altro, la ricognizione della consistenza della specie cinghiale e le modalità di attuazione dei metodi per la gestione della specie.
Nell’ambito delle misure di contrasto alla malattia, l’applicazione e la verifica del livello di implementazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini, è un pilastro fondamentale nella prevenzione dell’infezione, in riferimento alle possibilità di contatto con i cinghiali, responsabili del mantenimento del virus nell’ambiente e della sua diffusione in virtù delle grosse distanze che possono coprire anche giornalmente, e in relazione alla corretta gestione delle norme igienico-sanitarie in allevamento.
In riferimento all’attività di formazione, come le altre misure, rappresenta uno strumento indispensabile nell’insieme della strategia di contrasto ed eradicazione, al fine di aumentare il livello di conoscenza e sensibilizzazione di tutte le figure coinvolte nelle attività di sorveglianza, stimolare il coinvolgimento attivo del settore venatorio.
In Sardegna, la radicale revisione di strategia di lotta alla malattia degli ultimi anni ha determinato un’evoluzione favorevole, sia dal punto di vista epidemiologico che gestionale, che ha consentito la revisione della classificazione delle zone di restrizione, liberando gran parte del territorio dalle restrizioni, ciò grazie ad una sinergia di azione con il Governo centrale e la Commissione Europea. 

Luogo e momento del controllo
Nelle zone infette vengono cercate e rimosse tutte le carcasse di cinghiale per essere sottoposte a test diagnostico (anche sui cinghiali moribondi, o catturati e abbattuti). Analogamente, su tutto il territorio nazionale si effettuano controlli diagnostici su tutte le carcasse rinvenute nell’ambiente, a seguito di incidente. Nelle aziende suinicole, i controlli vengono effettuati sui capi morti spontaneamente. Controlli vengono svolti anche negli stabilimenti di macellazione, preparazione e trasformazione carni designati.

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Per la gestione delle carcasse non è possibile stabilire una frequenza. Nel settore domestico vengono campionati e testati almeno 2 suini morti in azienda. Le aziende suinicole indicate come maggiormente a rischio per l’introduzione del virus sono quelle che hanno un numero ridotto di capi (fino a 50) e pertanto vengono prioritariamente coinvolte nel campionamento.
In Sardegna tutte le aziende suinicole vengono controllate almeno una volta l’anno. Le visite cliniche, i controlli sierologici ed anagrafici nonché le verifiche sui requisiti di biosicurezza e di benessere animale sono eseguiti sul 100% degli allevamenti suini regionali almeno una volta l'anno, oppure due, ai fini dell’acquisizione della qualifica sanitaria. Analoghi controlli sono effettuati anche sul 100% dei suini macellati per autoconsumo familiare. Il controllo sierologico e virologico si svolge anche sui cinghiali abbattuti durante la campagna venatoria.

Metodi e tecniche
Le diverse tipologie di prove diagnostiche per PSA comprendono test sierologici: ELISA e Immunoperossidasi, test biomolecolari: PCR e Real-time PCR, test virologici, tra cui ricerca dell’antigene su sezioni da criostato con tecnica di Immunoperossidasi indiretta mediante   l’utilizzo di anticorpi monoclonali.

Categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio
Come previsto dal Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione, diversificato in base alle evidenze epidemiologiche e alle valutazioni del rischio di introduzione dell'infezione, per assicurare un livello di sorveglianza passiva adeguato, le amministrazioni regionali definiscono le attività di gestione della popolazione di cinghiali relativamente alla densità e al rischio di contatto con la popolazione domestica o al rischio di danni all’agricoltura o incidenti, o al rischio sanitario aumentato in conseguenza dell’introduzione del virus sul territorio nazionale o in relazione all’accesso frequente di cinghiali in aree urbane e/o in zone di raccolta dei rifiuti ed organizzano battute mensili per la ricerca di carcasse, individuando le aree a maggior rischio e organizzando adeguate risorse.
Gli stessi PRIU, che le regioni indenni e le regioni infette limitatamente alla parte indenne sono tenute a redigere, contengono adeguati criteri di gestione della popolazione dei selvatici, basati sull’analisi del rischio, per identificare i fattori favorenti l’introduzione e la diffusione dell’infezione, nell’ottica di promuovere le opportune misure di mitigazione del rischio. I fattori da considerare nell’analisi del rischio sono almeno: aree di sovrapposizione tra popolazione selvatica infetta e domestica; presenza di allevamenti suinicoli all’aperto.
In linea generale, in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle aree più vicine alle zone soggette a restrizione deve essere mantenuto un alto livello di allerta, pertanto le regioni utilizzano criteri basati sull’analisi del rischio per identificare gli eventuali fattori favorenti l’introduzione e la diffusione dell’infezione, nell’ottica di promuovere le opportune misure di mitigazione del rischio.
Nel contesto multidisciplinare avviato dal Ministero della Salute con Ministeri dell’Agricoltura e della Transizione Ecologica, competenti in materia di gestione della fauna selvatica, e con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e il centro nazionale di riferimento per le Pesti Suine (CEREP), che è già esitato in un documento di indirizzo per le regioni e province autonome, in seguito alla conferma della PSA sul territorio continentale (Piemonte, Liguria, Lazio), visto l’aumentato rischio di introduzione del virus nelle regioni ancora indenni, è stato emanato un documento di indirizzo, contenente indicazioni tecnico operative per agevolare la stesura dei PRIU e migliorare gli aspetti correlati alla preparedness e alle misure di gestione della popolazione di cinghiali.
Il Ministero della Salute, nell’ambito delle iniziative finalizzate a rendere più efficace l’azione di prevenzione e aumentare le capacità di intervento nei confronti della emergenza PSA, nonché per limitare o eliminare i comportamenti a rischio, ha già elaborato apposito materiale informativo e divulgativo, disponibile sul proprio sito web.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
La PSA è soggetta a denuncia obbligatoria. I dati relativi ai focolai di malattia vengono notificati alla Commissione Europea sul sistema informativo comunitario ADIS attraverso il sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie infettive (SIMAN). In esito alla presenza confermata della malattia in un’azienda si procede all’abbattimento di tutti i capi dell’effettivo e il rimborso all’allevatore. In caso di riscontro di non conformità relative alla gestione dell’allevamento (tenuta del registro animali, misure di biosicurezza etc..) vengono applicate, laddove previste, le relative sanzioni.

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Le misure e le attività di cui al Piano vengono rendicontate negli appositi Sistemi informativi nazionali (SINVSA, SIMAN, SIR), nonché attraverso apposite procedure e flussi informativi elaborati per la rendicontazione delle diverse attività. Il Ministero inoltre periodicamente richiede relazioni consuntive ed effettua verifiche sulla completezza dei dati rendicontati e inseriti nei Sistemi informativi, in cui sono state anche elaborate delle procedure tali che non consentono la prosecuzione dell’inserimento dati se non completi in tutte le parti richieste, oppure attraverso la creazione di un sistema di mail alert che notifica al responsabile dell’alimentazione dei sistemi la mancanza di alcuni dati e la mancata chiusura delle procedure di alimentazione delle schede campioni o dei dati relativi ai focolai.


Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.
Il Ministero Della Salute è l’autorità veterinaria centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di salute animale e benessere animale in conformità al regolamento (UE) 2017/625, nonché del coordinamento delle altre autorità competenti per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.
Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'applicazione uniforme sul territorio nazionale delle misure di emergenza di cui agli articoli 257 e 258, del regolamento, si avvalgono del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali presso l’Ufficio 3 della DGSAF del Ministero della salute e di una rete veterinaria nazionale costituita dai responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome coordinata dal Capo servizi veterinari, al fine di garantire un processo decisionale e gestionale rapido ed efficace a livello centrale, regionale e locale mediante l'attivazione delle unità di crisi ai tre diversi livelli.

Laboratori
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche - Centro di referenza nazionale per le Pesti Suine

Istituti Zooprofilattici territoriali: collaborazione con l’Autorità Centrale e l’Autorità Competente Regionale per gli aspetti tecnico-scientifici di riferimento, istituzionali e di esecuzione dei test diagnostici.


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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