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Controlli veterinari su mangimi provenienti da Paesi Terzi

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 7 e 8 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF)

Normativa di riferimento

  • Regolamento (UE) 2019/625;
  • Regolamento (CE) n. 1069/2009;
  • Regolamento (UE) n. 142/2011;
  • Regolamento (UE) 2019/2129;
  • Dlgs 24/2021;
  • Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull’alimentazione degli animali (PNAA).

Descrizione sintetica delle attività
L'attività di controllo sui mangimi provenienti dai Paesi Terzi è svolta dal personale veterinario presso i PCF (Posti di controllo frontalieri), uffici periferici del Ministero della salute, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull’alimentazione degli animali. I controlli sono svolti su tutte le tipologie di mangimi completi e complementari, materie prime sia di origine animale che vegetale nonché minerale e additivi, secondo l’analisi del rischio sulle partite presentate per l’importazione e consistono in ispezioni e prelievo di campioni per l’analisi. L’obiettivo fondamentale è quello di assicurare un sistema ufficiale di controllo dei mangimi all’importazione al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale. La rendicontazione dei controlli avviene ogni sei mesi mediante la compilazione della scheda di rendicontazione PCF.


Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
È prevista una categorizzazione dei rischi, sulla base della quale viene modulata la frequenza dei campionamenti.
Tale categorizzazione è fondata essenzialmente sui seguenti criteri:

  • i rischi sanitari per gli animali o per l’ambiente;
  • eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente alla natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, il periodo di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o produzione delle merci;
  • precedenti non conformità del:
    1. paese terzo e dello stabilimento di origine o del luogo di produzione;
    2. esportatore;
    3. operatore responsabile della partita;
    4. controlli già eseguiti sugli animali e sulle merci in questione;
    5. le garanzie fornite dalle autorità competenti del paese terzo di origine in merito alla conformità delle merci.

Luogo e momento del controllo

  • Posti di Controllo Frontalieri (PCF):
  • Punti di controllo di cui all’articolo 53, par. 1 lett. a) del reg. (UE) 2017/625: solo per i mangimi di origine non animale e limitatamente ai controlli d’identità e fisici, che possono includere anche controlli di laboratorio

Momento: durante le fasi precedenti all’importazione

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Controllo documentale

  • mangimi di origine animale e mangimi di origine non animale soggetti a controlli accresciuti: 100% delle partite.
  • mangimi di origine non animale soggetti a controlli periodici: almeno il 3% delle partite.

Controllo d’identità:

  • mangimi di origine animale: la frequenza del controllo d’identità è stabilita dal Regolamento 2019/2129 e corrisponde al 100% delle partite;
  • mangimi di origine non animale soggetti a controlli accresciuti: le frequenze di controllo sono stabilite dalle specifiche disposizioni dell’Unione e possono variare in relazione al mangime oggetto dell’importazione e al Paese terzo di provenienza;
  • mangimi di origine non animale soggetti a controlli periodici: almeno il 3% delle partite.

Controllo materiale:

  • mangimi di origine animale: le frequenze del controllo materiale sono stabilite dal Regolamento 2019/2129 e possono essere del 30%, nel caso dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, destinati all’alimentazione di animali d’allevamento o del 5% nel caso dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, destinati all’alimentazione di animali diversi da quelli d’allevamento;
  • mangimi di origine non animale soggetti a controlli accresciuti: le frequenze di controllo sono stabilite dalle specifiche disposizioni dell’Unione e possono variare in relazione al mangime oggetto dell’importazione e al Paese terzo di provenienza;
  • mangimi di origine non animale soggetti a controlli periodici: almeno il 3% delle partite.

Metodi e tecniche
Ispezione e campionamento per analisi.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Adozione di provvedimenti restrittivi (rispedizione/distruzione/trasformazione etc.) per le partite di mangimi risultate non idonee ai controlli, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/625 e Dlgs 24/2021; comminazione di sanzioni amministrative, nei casi previsti all’art. 5 del Dlgs 24/2021.

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Rendicontazione: semestrale
Scadenze: 31 luglio e 28 febbraio
Trasmissione: invio dati via e-mail con schede in formato Excel
Feedback: azioni correttive a mezzo note scritte


Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute - Posti di Controllo Frontalieri (PCF)
Ruolo:

  • Controllo veterinario documentale, d’identità e materiale sui mangimi provenienti da Paesi terzi, in conformità alla normativa vigente e al Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull’Alimentazione degli Animali (PNAA)
  • Rilascio di documento veterinario (DSCE) attestante l’esito dei controlli effettuati.
  • Adozione di provvedimenti restrittivi (rispedizione/ distruzione/trasformazione, etc.) per le partite di mangimi risultate non idonee ai controlli.

Laboratori
Istituto Superiore di Sanità
Ruolo: Attività connesse alla controversia sia documentale che analitica

Istituti Zooprofilattici Sperimentali e Centri di Referenza Nazionali e Laboratori Nazionali di Riferimento
Ruolo: Analisi Campioni


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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