FONTE: Ministero della Salute
A cura dell’Ufficio 8 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Normativa di riferimento
Descrizione sintetica delle attività
Controlli ufficiali disposti dagli uffici UVAC (Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari) del Ministero della Salute ed eseguiti dai servizi veterinari locali sulle partite di prodotti di origine animale provenienti da altri paesi dell’UE e il cui arrivo è segnalato dagli operatori commerciali che ne sono i primi destinatari materiali.
Si evidenzia che per gli scopi della sicurezza alimentare, gli UVAC dispongono anche controlli nell’ambito del piano nazionale residui selezionando per i campionamenti le partite di animali vivi di talune specie (bovini, equini, suini e ovicaprini) spedite da altri paesi UE e destinate alla macellazione immediata in Italia.
La segnalazione dell’arrivo della partita, in accordo al decreto legislativo n. 23 del 2 febbraio 2021, è effettuata dagli operatori commerciali al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio e all'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari competente per territorio con almeno un giorno feriale di anticipo rispetto all’arrivo.
Luogo e momento del controllo
Luogo: struttura di prima destinazione della partita (stabilimento, macello, centro di magazzinaggio o stoccaggio etc.). Controllo eseguito da parte delle Aziende sanitarie locali – Servizi veterinari.
Momento: il più presto possibile, successivamente all’introduzione della partita.
Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Controllo non sistematico a sondaggio e non discriminatorio sull’origine disposto dagli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) ed eseguito dalle aziende sanitarie locali. La programmazione dei controlli è sviluppata autonomamente dagli UVAC tenendo in considerazione le indicazioni fornite dall’ufficio 8 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.
Per quanto riguarda gli animali vivi di alcune specie (bovini, equini, suini e ovicaprini) spediti da altri paesi UE, certificati per la macellazione e introdotti per la macellazione diretta in Italia si applica la programmazione prevista dal piano nazionale residui (Reg. UE 2022/1644 e Reg. UE 2022/1646).
In caso di riscontro di non conformità o di rischio, in accordo all’art. 65 del reg. (UE) 2017/625, si attua un’intensificazione dei controlli che prevede l’esecuzione di campionamenti sulle prossime partite della stessa origine e della stessa tipologia. In questi casi la partita sottoposta a campionamento è posta sotto sequestro in attesa dei risultati delle analisi
Metodi e tecniche
Controllo documentale, ispezioni e campionamenti per analisi effettuati dai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali (si tratta di controlli a sondaggio non discriminatori sull’origine).
I controlli di laboratorio, effettuati nel contesto dei controlli fisici, sono disposti:
Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
In accordo alla normativa UE e nazionale, l’attività di controllo da parte degli UVAC non è sistematica, ma attuata secondo modalità a campione e non discriminatorie, ferma restando l’implementazione di misure di controllo intensificato in caso di sospetto o di conferma di rischio sanitario in riferimento al tipo di prodotto e alla sua provenienza. È importante sottolineare che le attività di controllo e campionamento disposte dagli UVAC sono rivolte a prodotti che originano da Stati dell’UE che si muovono all’interno dell’Unione sulla base delle garanzie fornite dall’autorità sanitaria dello Stato membro speditore. Pertanto, in accordo alle norme europee e nazionali (decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 23), i Paesi destinatari, fatte salve eventuali situazioni di rischio emergente o di sospetto, possono attuare, a scopo di monitoraggio, solamente controlli a sondaggio e non discriminatori sull’origine per verificare la conformità dei prodotti alla normativa dell’Unione.
Si fa presente, inoltre, che i prodotti di provenienza UE, una volta introdotti e distribuiti sul mercato nazionale, continuano a essere soggetti all’attività di vigilanza sanitaria attuata dai servizi sanitari locali.
Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Provvedimenti sanitari: rispedizione; distruzione, trasformazione.
Sanzioni amministrative: articolo 4 decreto legislativo n. 23 del 2 febbraio 2021.
Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Le movimentazioni dei prodotti di origine animale provenienti dall’UE e i controlli su di essi eseguiti sono registrati nel sistema informativo nazionale SINTESIS (Sistema Integrato per gli Scambi, le Importazioni e le Strutture). Le movimentazioni di alcuni prodotti per questioni di salute animale sono registrate anche nel sistema dell’UE TRACES NT.
Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute – Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio 8
Ruolo: indirizzo e coordinamento tecnico degli UVAC
Ministero della Salute – Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari – Uffici Veterinari per gli adempimenti Comunitari (UVAC)
Ruolo:
Autorità Competente Regionale
Assessorati alla Sanità
Ruolo: esecuzione, tramite i servizi veterinari territorialmente competenti, dei controlli disposti dagli UVAC
Autorità Competente Locale
Aziende Sanitarie Locali (AASSLL) – Servizi veterinari
Ruolo: esecuzione materiale dei controlli disposti dagli UVAC.
Laboratori
Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
Ruolo: analisi dei campioni per la verifica della conformità dei prodotti di origine animale alla normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di sicurezza alimentare.
Vedi anche
Nel PNI
Nella Relazione annuale 2015
Sul portale del Ministero della Salute