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Additivi alimentari e aromi, Piano nazionale

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 6 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)

Normativa di riferimento

  • (Reg. (CE) n. 1333/2008;
  • Reg. (UE) n. 1129/2011;
  • Reg. (UE) n. 1130/2011;
  • Reg. (UE) n. 231/2012);
  • Regolamento (CE) n. 1334/2008;
  • Regolamento (UE) n. 872/2012;
  • Regolamento (CE) n. 2065/2003;
  • Regolamento 1321/2013.

Descrizione sintetica delle attività
Il Piano Nazionale additivi e aromi alimentari, compresi gli aromi di fumo 2020 – 2024, rappresenta la seconda edizione del Piano additivi alimentari in vigore dal 2015, di cui mantiene le due linee di attività consolidate sul territorio: verifica dell’utilizzo degli additivi alimentari (AA) nei prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008 e controllo dei requisiti di purezza degli AA tal quali ai sensi del regolamento (UE) n. 231/2012. Accanto a queste due linee di attività introduce i controlli ufficiali per la verifica della presenza di talune sostanze non aggiunte in quanto tali agli alimenti, ma naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti (cfr. Allegato III del Regolamento (CE) n. 1334/2008). Inoltre estende le attività di controllo ai prodotti alimentari su cui è autorizzato l’impiego di AR con limitazioni d’uso come previsto dall’Allegato I del Regolamento (CE) n. 1334/2008 ed agli AR come materia prima (per esempio presenza di contaminanti negli aromi di fumo).


Luogo e momento del controllo
I controlli devono essere effettuati in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione degli additivi alimentari tal quali e nei prodotti alimentari, ivi compresa l’importazione.

Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
Le regioni/province autonome pianificano l’attività di controllo, nonché la ripartizione dei campioni ad essi attribuiti dal livello centrale, tenendo conto degli esiti analitici dei controlli svolti dai laboratori negli anni precedenti e delle eventuali notifiche di allerta che hanno coinvolto l’uso di additivi e di aromi alimentari.Tra i potenziali rischi sono da considerare i seguenti aspetti:

  • uso di additivi ed aromi alimentari in alimenti con modalità non conformi alla normativa vigente in materia, compreso il superamento dei livelli massimi da essa fissati;
  • produzione e commercializzazione di additivi tal quali non conformi ai requisiti di purezza prescritti dal regolamento (UE) n. 231/2012;
  • uso illegale di additivi non autorizzati in alimenti;
  • presenza di sostanze indesiderabili quali gli IPA negli aromi di fumo.

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
La frequenza o il numero annuale dei controlli analitici per ogni Regione/Provincia autonoma è riportata nelle tabelle dell’Allegato 1 del Piano Nazionale. Nello specifico la tabella Sezione A è dedicata agli Additivi alimentari e la tabella Sezione B agli Aromi alimentari. Tale numero di controlli è determinato in base alla popolazione di ogni singola Regione/Provincia Autonoma e deve essere inteso come numero minimo di campioni da effettuarsi ogni anno.

Metodi e tecniche
Attività comprendenti controlli documentali, controlli d’identità e controlli fisici.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Nei casi di non conformità dei prodotti alimentari si applicano provvedimenti quali le prescrizioni o qualsiasi altra azione correttiva ritenuta necessaria per garantire la sicurezza degli alimenti o il rispetto dei pertinenti requisiti giuridici (ritiro degli alimenti dal mercato, sequestro seguito dalla distruzione o dal rinvio delle partite provenienti da Paesi Terzi).
(Per approfondimenti vedi Cap. 6 -> Rispetto dei criteri operativi -> Sistema sanzionatorio).

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
I laboratori trasmettono i dati del controllo ufficiale al Ministero attraverso la piattaforma informatica NSIS-RaDISAN, nel canale dedicato ADD, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche stabilite e diffuse a livello nazionale. I dati sono quindi validati dalle Regioni e PA.
A seguito di validazione il Ministero utilizza ed elabora i dati per la certificazione degli indicatori LEA collegati al Flusso ADD, per la trasmissione ad EFSA, per la compilazione della sezione dedicata dal PCNP e per la redazione, effettuata con l’ausilio dell’ISS per gli aspetti tecnici, della Relazione di fine anno.
Le azioni correttive/feedback sono intraprese, qualora se ne ravvisi la necessità, attraverso la divulgazione di Note informative, presentazioni nel corso di giornate formative appositamente organizzate dalla DGISAN e risposte a quesiti. 


Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute: DGISAN - Ufficio 6
Ruolo:

  • Programma e coordina a livello nazionale le attività di controllo;
  • Fornisce criteri uniformi alle Regioni/P.A. per la programmazione delle attività di controllo;
  • Garantisce il flusso delle informazioni;
  • Trasmette le informazioni ad EFSA;
  • Redige il rapporto finale sulla base dell’elaborazione dei dati fatta dall’ISS, fornendo la visione complessiva dei risultati per le successive programmazioni.

Autorità Competente Regionale
Regioni/Province Autonome di Tento e Bolzano
Ruolo:

  • Elaborano e adottano i Piani regionali di controllo sulla base delle indicazioni del Piano nazionale.
  • Indirizzano e coordinano e supervisionano l’attività territoriale del controllo ufficiale delle A.S.L.

Autorità Competente Locale
Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.
Ruolo: effettuano a livello locale le attività di vigilanza e controllo (attività di campionamento e di verifiche documentali) sulla base delle programmazioni regionali/provinciali.

Laboratori
Laboratori pubblici delle A.S.L., A.R.P.A. e I.I.Z.Z.S.S.
Ruolo: effettuano le analisi di laboratorio e trasmettono i risultati e le informazioni correlate al Ministero.

Istituto Superiore di Sanità
Ruolo: l’ISS fornisce supporto tecnico-scientifico al Ministero ed ai laboratori deputati al controllo ufficiale degli alimenti, anche per quanto riguarda la scelta e l’adozione di metodi analitici.  Si occupa delle procedure di controversia di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 27/2021


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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