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Fitosanitari - Controlli ufficiali sui residui in alimenti - programma nazionale

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 7 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Normativa di riferimento

  • Regolamento (UE) 2017/625
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355
  • Regolamento delegato (UE) 2021/2244
  • Regolamento (CE) 396/2005
  • Decreto ministeriale 23 dicembre 1992
  • Decreto 23 luglio 2003
  • Legge n. 283/1962
  • Decreto legislativo n. 69 del 2014
  • Note d’indirizzo direttoriali
  • Decreto legislativo n. 27 del 2021
  • Documento SANCO/12745/2013

Descrizione sintetica delle attività
Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che i controlli avvengano sulle merci e sugli operatori indicati all’articolo 1 comma 2 del medesimo regolamento. Tra le norme di riferimento è incluso il regolamento 396/2005 i cui articoli sui controlli sono rimasti in vigore fino al 14 dicembre 2022 mentre gli articoli abrogati sono stati sostituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 e dal regolamento delegato (UE) 2021/2244.
In particolare il regolamento (UE) 2021/1355 ha sostituito l’articolo 30 del regolamento 396/2005 e prevede che nei piani di controllo nazionali pluriennali sia contenuto il programma nazionale per la ricerca dei residui di pesticidi in alimenti mentre il regolamento (UE) 2021/2244 fornisce indicazioni sui criteri generali dei campionamenti. Il decreto legislativo n. 27 del 2021 stabilisce le autorità competenti, individua i laboratori del controllo ufficiale e definisce più dettagliate procedure di campionamento e definisce le procedure per la controperizia e controversia.
I controlli per la verifica dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti sono programmati tenendo in considerazione le indicazioni fornite del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 e la corretta esecuzione degli stessi viene verificata attraverso gli audit.
La programmazione avviene a livello europeo, nazionale e regionale. Le finalità dei programmi nazionali, europei e regionali è la verifica del rispetto dei limiti massimi di residui ma ciascun tipo di programma avviene in un ambito geografico differente.
Il programma nazionale di cui al decreto del 23 dicembre 1992 e alle note direttoriali prevede soltanto le classi di alimenti che rappresentano la dieta prevalente nazionale e che devono essere prelevate nel territorio nazionale lasciando all’Autorità regionale la possibilità di calibrare il proprio piano sulla base della realtà produttiva, di consumo e di popolazione regionale.
Il programma europeo invece specifica gli alimenti da prelevare ed esaminare in base agli alimenti più consumati in Europa da prelevarsi da tutti gli Stati appartenenti all’Unione europea. Quest’ultimo sarà descritto in dettaglio in una sezione specifica.
Tale attività ha come finalità la verifica del rispetto dei limiti massimi di residui di prodotti fitosanitari, la verifica della corretta applicazione dei prodotti fitosanitari e la valutazione del rischio.
Le classi di alimenti previste dal programma nazionale sono

  • di origine vegetale processati quali olio e vino
  • di origine vegetale non processati quali frutta, ortaggi e cereali
  • di origine animale e derivati quali le carni, il latte, le uova e i pesci.

Il programma nazionale stabilisce il numero minimo di campioni per ogni classe di alimento e il tipo di campioni da prelevare ed esaminare anche attraverso la ripartizione regionale o provinciale. Il programma prevede oltre le classi di alimenti sopra descritte anche i luoghi del controllo, e stabilisce i flussi per la trasmissione dei controlli.
I controlli avvengono anche all’importazione per gli alimenti provenienti dai paesi terzi in particolare viene effettuato il campionamento per l’analisi del 3 % delle partite di alimenti in ingresso.  Le note direttoriali riportano gli indirizzi per le Autorità regionali che basate sulla valutazione del rischio tengono conto dei risultati dei controlli trasmessi alle autorità europei e dei criteri e delle priorità stabiliti con la Commissione europea con il Documento SANCO/12745/2013.


Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
La categorizzazione del rischio viene effettuata sugli alimenti, sulle sostanze attive sulla provenienza e sulla regione e tenendo in considerazione i documenti volontari emanati dalla Commissione europea.
In particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 stabilisce che i programmi debbano contenere:

  1. i prodotti da sottoporre a campionamento;
  2. il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare;
  3. gli antiparassitari da analizzare;
  4. i criteri applicati ai fini dell'elaborazione dei programmi, tra cui, in particolare:

i)    le combinazioni antiparassitario/prodotto da selezionare;
ii)   il numero di campioni prelevati, rispettivamente, per i prodotti della produzione nazionali e per quelli esteri;
iii)  il consumo dei prodotti, rispetto alla dieta alimentare nazionale;
iv)  il programma di controllo dell'Unione; e
v)   i risultati dei precedenti programmi nazionali pluriennali di controllo

Nella programmazione nazionale sono riportati gli alimenti che risultano irregolari e gli alimenti che costituiscono la dieta mediterranea.
Gli analiti sono scelti sulla base della frequenza dei ritrovamenti, delle allerte rapide e dei superamenti che hanno interessato il residuo, tenendo in considerazione la nuova immissione in commercio della sostanza attiva, nonchè  le liste di priorità della revisione dei limiti massimi di residui.

Luogo e momento del controllo
I luoghi del controllo sono:

  • per gli alimenti di origine vegetale:  i mercati generali specializzati e non specializzati, i centri di raccolta aziendale e cooperative, i supermercati e gli ipermercati i depositi all'ingrosso.
  • per gli alimenti di origine animale: i centri di macellazione i centri di raccolta aziendale i centri commerciali, i mercati generali specializzati e non specializzati, ipermercati, supermercati ed esercenti vari.

A seguito della valutazione del rischio tali luoghi possono essere modificati con note d’indirizzo.

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
La frequenza dei campionamenti in termini di numero di campioni da effettuarsi annualmente è indicata su decreto ministeriale.
Il numero minimo di campioni è 6725 per gli alimenti di origine vegetale sia processati che non processati e 2058 per gli alimenti di origine animale e derivati.
Gli analiti sono revisionati ogni anno o ogni 2 anni.
Parte dei campionamenti sono di origine regionale mentre  altri possono provenire da fuori regione.
Il numero di campioni è anche suddiviso per regioni e per tipo di provenienza. Il decreto riporta inoltre la ripartizione tra le regioni dei campioni stabilendo per ciascuna di esse il numero minimo di campioni da effettuarsi.

Metodi e tecniche
Il controllo avviene attraverso campionamento, analisi, ispezioni e audit.
Per poter effettuare i campionamenti in modo standardizzato su tutto il territorio nazionale è stata stabilita una procedura nazionale ( decreto ministeriale del 23 luglio 2003) ora ripresa dal decreto legislativo n. 27 del 2021 che prevede come formare il numero di aliquote a seconda del gruppo di alimenti a cui appartiene il prodotto da campionare. Per migliorare le attività di campionamento il Ministero della salute e l’Istituto Superiore di Sanità hanno collaborato per la realizzazione di una linea guida sul campionamento dei prodotti di origine vegetale che prevede in maggior dettaglio, per ogni alimento per il quale è fissato un limite massimo di residuo, il numero di aliquote che devono essere formate.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Le procedure sul sistema sanzionatorio previste dal decreto legislativo n. 69 de 2014 e dalla legge 283/1962 stabiliscono che:

  • chi utilizza i prodotti fitosanitari non rispettando le condizioni riportate sull’etichetta sia sanzionato, se non si configura reato penale, con violazione amministrativa.
  • si configura reato penale nel caso di superamento del limite massimo di residuo per sostanze molto pericolose.

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Il programma nazionale stabilisce che la trasmissione dei risultati dei controlli di residui di prodotti fitosanitari sia per il programma nazionale che per quello europeo sia effettuata direttamente dai laboratori del controllo ufficiale nel sistema di raccolta nazionale Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS). Note d’indirizzo vengono emanate annualmente per aggiornare il sistema informativo alle modifiche previste dall’Autorità responsabile della raccolta dei risultati dei controlli a livello europeo (EFSA).
I risultati dei controlli vengono raccolti entro il 31 marzo di ogni anno dal Ministero della salute tramite NSIS nel flusso unico Radisan. I risultati trasmessi dai laboratori vengono verificati automaticamente dal sistema stesso e anche manualmente dall’Ufficio 7 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute che provvede anche ad elaborare tali risultati.
Le Regioni validano prima del 30 maggio di ogni anno i risultati dei controlli seguendo gli indirizzi del Ministero della salute.
L’ufficio 7 DGISAN trasmette all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e alla Commissione europea tali risultati entro il 30 giugno e termina la trasmissione entro il 31 agosto di ogni anno.
I risultati del controllo vengono pubblicati sul sito del Ministero della salute e di questo è data comunicazione a tutte le Autorità coinvolte.
Sia a livello centrale che a livello regionale il sistema dei controlli è verificato attraverso gli audit.


Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute - Ufficio 7 Programmazione annuale a livello nazionale
Ruolo: Coordina e definisce i piani in tale settore ed emana gli indirizzi sulla programmazione delle attività di controllo e sulla trasmissione dei risultati dei controlli che hanno validità su tutto il territorio nazionale.  Gestisce ed esegue audit del settore e trasmette i risultati dei controlli.

Autorità Competente Regionale
Assessorato alla Sanità
Ruolo: Le Autorità sanitarie regionali pianificano a livello regionale le attività di controllo, programmano le attività di audit sulle Aziende sanitarie locali, validano i risultati dei controlli.

Autorità Competente Locale
Aziende sanitarie locali Servizi SIAN
Ruolo: Le Autorità sanitarie locali eseguono i controlli, programmano in dettaglio le loro attività, verificano l’efficacia dei controlli, monitorano e rendicontano le attività di controllo.

Laboratori
Istituti Zooprofilattici Sperimentali - Agenzie regionali per la protezione ambientale - Laboratori di Sanità pubblica (in totale 24)
Ruolo: Tali laboratori sono del controllo ufficiale ed eseguono le analisi, partecipano ai Proficiency test sia organizzati dai laboratori nazionali di riferimento che organizzati dai laboratori europei di riferimento; trasmettono i risultati dei controlli per gli alimenti di origine vegetale.

Istituti zooprofilattici sperimentali e Agenzia per la protezione ambientale della Provincia di Bolzano
Ruolo: Tali laboratori sono del controllo ufficiale ed eseguono le analisi, partecipano ai Proficiency test sia organizzati dai laboratori nazionali di riferimento che organizzzati dai laboratori europei di riferimento, trasmettono i risultati dei controlli per gli alimenti di origine animale

I Laboratori Nazionali di riferimento: 3 laboratori presso Istituto Superiore di Sanità ed uno presso Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta coordinano a livello tecnico scientifico.
I Laboratori del controllo ufficiale organizzano e partecipano ai Proficiency test organizzati dai Laboratori europei di riferimento ed eseguono le analisi di seconda istanza.
Le competenze di ISS riguardano i metodi a singolo residuo, i metodi su ortofrutta e i metodi per gli alimenti di origine animale le competenze dell’ IZS riguardano i metodi sui cereali.


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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