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Riconoscimento di stabilimenti che producono germogli e semi di germogli

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 2 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)

Sono soggetti a registrazione tutti gli operatori nel settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita compresa vendita on line (e-commerce) per le quali si applicano i requisiti di cui all’allegato I del Reg. (CE) n. 852/04 e con le modalità previste dall’art.6 del regolamento 852/2004. Le procedure di registrazione sono previste da specifiche determinazioni delle Regioni e Provincie Autonome, pertanto le relative anagrafiche degli operatori sono di competenza delle aziende sanitarie locali.
La registrazione di cui sopra si applica anche alle aziende agricole per la produzione primaria in tutte le sue fasi: coltivazione, raccolto e produzione compreso le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione. Gli operatori del settore devono notificare alle autorità competenti locali, ai fini della registrazione, ogni attività poste sotto il loro controllo. Sono esclusi le produzioni di alimenti a consumo domestico privato.

Normativa di riferimento

  • Reg. (CE) n.852/2004
  • (Reg. (CE) n.208/2013
  • Reg. (CE) n.209/2013
  • Reg. (CE) n.210/2013
  • Reg. (CE) n.211/2013

Riconoscimento ai sensi del Regolamento (UE) n. 210/2013

Con il Regolamento (UE) n. 210/2013 si puntualizza che gli operatori che producono germogli devono essere riconosciuti dall’autorità competente al pari di tutti gli altri operatori del settore alimentare, sulla base di quanto prescritto dal Regolamento n. 852/2004 sull’igiene degli alimenti, secondo i requisiti specifici per il riconoscimento di stabilimenti che producono germogli indicati nell’allegato del Reg.olamento (UE) n. 210/2013.


Modalità di registrazione
Il sistema S.Inte.S.I.S.- Strutture (Sistema Integrato per gli Scambi, le Importazioni e le Strutture), presente sulla piattaforma NSIS del Ministero della salute, consiste in una banca dati per il mantenimento dell’anagrafe degli stabilimenti italiani per la produzione di germogli e semi di germogli.
Il sistema SINTESI attribuisce un numero univoco di riconoscimento per ogni stabilimento inserito dagli Assessorati Regionali. I numeri di riconoscimento alimentano gli elenchi ufficiali nazionali consultabili alle pagine dedicate. L'autorità competente effettua una verifica degli elenchi ufficiali, sia a campione, sia su segnalazione degli Assessorati Regionali.


Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute: Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) - Ufficio 2
Ruolo:

  • coordinamento procedure
  • gestione del Sistema SINTESI -Stabilimenti
  • tenuta e supervisione degli elenchi ufficiali nazionali

Autorità Competente Regionale
Assessorati regionali
Ruolo:

  • verifica conformità documentale a seguito della richiesta di riconoscimento
  • competenza in materia di rilascio, gestione, sospensione e revoca del numero riconoscimento comunitario rilasciato
  • supervisione e verifica elenchi ufficiali per quanto di competenza territoriale

Autorità Competente Locale
ASL - Servizi veterinari
Ruolo:

  • ispezione stabilimento a seguito della richiesta dell’OSA 
  • inoltro della richiesta dell’OSA e la relativa documentazione agli Assessorati Regionali.


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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