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Acque minerali - Riconoscimento e verifica caratteristiche

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 4 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Normativa di riferimento
D. Lgs. 176/2011 e DM 10/2/2015

Descrizione sintetica delle attività
L’ufficio 4 della DGPREV si occupa dei nuovi riconoscimenti della qualifica delle acque minerali naturali e di sorgente e delle proprietà terapeutiche delle acque ad uso termale e della verifica annuale del permanere delle caratteristiche delle acque minerali naturali già riconosciute, ai fini della relativa produzione e commercializzazione.


Luogo e momento del controllo

Per la verifica annuale ex art. 7 DM 10 febbraio 2015 devono essere effettuate annualmente, e trasmesse alla DGPREV entro il 31 gennaio di ogni anno, analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche alle singole sorgenti e alla miscelazione. Tale verifica riguarda le sole acque minerali naturali, destinate ad imbottigliamento e vendita, con il riconoscimento in corso di validità.

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
La frequenza della verifica alle sorgenti è annuale, ai sensi del DM 10/2/2015, art.7.

Metodi e tecniche
I metodi sono quelli riportati dal DM 10/2/2015 e dai relativi allegati.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
In caso di non conformità delle analisi per la verifica annuale del permanere delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche delle sorgenti già riconosciute, si procede alla sospensione del decreto di riconoscimento. In caso di segnalazione di non conformità delle analisi effettuate sulle acque imbottigliate, l’Ufficio IV della DGPREV accerta che gli organi di vigilanza e di controllo competenti per territorio effettuino un controllo anche alle sorgenti, per escludere un eventuale inquinamento delle stesse.



Autorità Competente Centrale
Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 4
Ruolo: Riconoscimento della qualifica delle acque minerali naturali e di sorgente e delle proprietà terapeutiche delle acque ad uso termale.

Autorità Competente Regionale (o Provinciale)
Autorizzazione all’utilizzo (imbottigliamento e commercializzazione per le acque minerali destinate ad imbottigliamento e vendita)
Ruolo: autorizzare  le acque riconosciute all’ imbottigliamento e alla commercializzazione 

Autorità Competente Locale
Aziende sanitarie locali competenti territorialmente
Ruolo: vigilanza e controllo delle acque minerali alla sorgente e all’imbottigliato per il tramite dei laboratori delle stesse ASL

Laboratori
Per i nuovi riconoscimenti e le verifiche annuali si fa, al momento, riferimento ai laboratori pubblici indicati dal Decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, recante disposizioni concernenti le analisi delle acque minerali. A partire da settembre 2024 saranno accettate unicamente analisi effettuate presso laboratori di cui al sopracitato Decreto del Capo del Governo, che possiedano un accreditamento per gruppi di prova.
Ruolo: verifica della qualità dell’acqua minerale alla sorgente.


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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