Home / 3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali / 01. Alimenti e sicurezza alimentare - e. Attività autorizzative/validazioni / Navi cisterna per il trasporto marittimo di acqua potabile - Autorizzazione

Navi cisterna per il trasporto marittimo di acqua potabile - Autorizzazione

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 4 della Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)

Normativa di riferimento
Decreto ministero della salute del 28 gennaio 2020, n. 123 - Regolamento recante la disciplina per il rilascio dell’autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo umano.

Descrizione sintetica delle attività
Il trasporto marittimo con navi cisterna dell’acqua potabile, necessario a garantire soprattutto il rifornimento idrico delle isole minori, è normato dal D.M. 123/2020 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
L’autorizzazione per il trasporto marittimo di acqua potabile viene rilasciata dal MIT, di concerto con il Ministero della salute, previo “accertamento dell’idoneità tecnico-sanitaria” della nave cisterna attraverso l’esame della documentazione prodotta dalla società armatrice richiedente l’autorizzazione al trasporto (estremi di identificazione dell’armatore e della nave, caratteristiche tecnico-costruttive, informazioni igienico-sanitarie, quali ad esempio le modalità di sanificazione delle cisterne, il programma di autocontrollo basato sul piano di sicurezza dell’acqua (PSA), ecc.) e tramite apposito sopralluogo ispettivo della nave.
Nel periodo 2020-2022, è stata rinnovata n.1 autorizzazione (nave cisterna Attilio Jevoli Jr., autorizzata con DM del MIT, di concerto con il Ministero della salute, n. 25217 del 13/05/2022). A seguito di esito positivo dell’esame documentale e del sopralluogo ispettivo sulla nave, il MIT ha emanato il decreto interministeriale di ripristino dell’autorizzazione al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse, a firma delle competenti Direzioni generali dei Ministeri coinvolti.


Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
Le autorizzazioni per il trasporto marittimo di acqua potabile alle isole minori si concedono o si rinnovano a seguito di specifica richiesta della Società armatrice, previa verifica documentale e ispettiva della sussistenza dei requisiti tecnico-sanitari.

Luogo e momento del controllo
I sopralluoghi ispettivi sono eseguiti nei Porti o cantieri dove è ormeggiata la nave da ispezionare.

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Le autorizzazioni si rinnovano con cadenza biennale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DM 123/2020, ovvero occasionalmente in caso di rilascio di una nuova autorizzazione, a seguito di specifica richiesta da parte di una società armatrice.

Metodi e tecniche
Sopralluogo ispettivo ed esame della documentazione fornita dalla società armatrice, eseguiti dagli ispettori dei predetti Ministeri per gli aspetti di rispettiva competenza

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Divieto o revoca delle autorizzazioni nel caso di inidoneità tecnico-sanitaria della nave.

 


Autorità Competente Centrale
Ministero della salute, di concerto con Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportI


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

Condividi

  • Facebook
  • Twitter
  • Stampa
  • Invia email


.