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Acque destinate al consumo umano - Concessione deroghe

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 4 della Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)

Normativa di riferimento
Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Descrizione sintetica delle attività
In coerenza con le finalità stabilite dalla direttiva (UE) 2020/2184, il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, mira a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, e puntando nello stesso tempo a migliorare l’accesso equo per tutti all’acqua potabile sicura. Ai sensi dell’art. 16 del suddetto decreto, nel rigoroso rispetto di specifiche condizioni ivi dettate, la regione/provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell’Allegato I, Parte B, al medesimo decreto, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreché l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.
Nel periodo 2020-2022 non sono state concesse deroghe dalle regioni/province autonome.


Autorità Competente Centrale: 
Ministero della salute, DGPRE ufficio 4,  di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Ruolo: a seguito di una richiesta di deroga ai valori di parametro fissati nell’allegato I, Parte B, debitamente motivata e documentata, formulata da una regione o provincia autonoma, il Ministero della salute, con decreto emanato di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE):

  • stabilisce per un dato parametro il valore massimo ammissibile in deroga a quello fissato nell’allegato I, Parte B, nel caso di una deroga concessa dalla regione/provincia autonoma, per un periodo non superiore ai tre anni, per far fronte a esigenze territoriali in relazione a possibili circostanze contingenti o emergenziali, sempre a condizione che non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e a condizione che la fornitura di acqua destinata al consumo umano nella zona interessata non possa essere garantita con nessun altro mezzo congruo;
  • può concedere una seconda deroga per lo stesso parametro, per un periodo inferiore ai tre anni, comunicando alla Commissione europea le motivazioni e le valutazioni in merito alla seconda deroga.

Autorità Competente regionale/provinciale:
Assessorati alla salute delle Regioni e Province autonome.
Ruolo: le regioni/province autonome possono stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, Parte B, del D.Lgs 18/2023, entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della salute con decreto da adottare di concerto con il MASE. Inoltre, la regione/provincia autonoma che si avvale delle deroghe:

  • trasmette al Ministero della salute la richiesta di deroga debitamente giustificata e documentata nonché una circostanziata relazione sui risultati conseguiti nel periodo di deroga in ordine alla qualità delle acque;
  • provvede a informare tempestivamente e adeguatamente la popolazione interessata delle deroghe applicate, delle condizioni che le disciplinano e, ove occorra, a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare.

 


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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