Home / 3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali / Alimenti di origine non animale, controlli all'importazione

Alimenti di origine non animale, controlli all'importazione

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 8 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Normativa di riferimento

  • Regolamento (UE) 2017/625;
  • Decreto legislativo n. 24 02/02/2021
  • Regolamento (UE) 2019/1715;
  • Regolamento (UE) 2019/2130;
  • Regolamento (UE) 2019/1793
  • Regolamento (UE) 2019/1787
  • Regolamento (UE) 2020/1158
  • Decisione della Commissione 2011/884/UE
  • Regolamento (UE) 284/2011

Lista non esaustiva; si omettono ulteriori norme specifiche sul controllo ufficiale di ciascun alimento e MOCA

Descrizione sintetica delle attività
Nei posti di controllo frontalieri (PCF) in applicazione alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, vengono eseguiti i controlli per verificare la conformità alla normativa di settore, degli alimenti di origine non animale e MOCA provenienti da Paesi terzi e destinati all’introduzione nell’Unione Europea.
Tali controlli sono attuati sulla base di norme dell’Unione europea e/o nazionali e, per quanto riguarda i campionamenti a scopo di monitoraggio, anche secondo l’organizzazione e programmazione stabilite dall’Autorità Competente Centrale


Luogo e momento del controllo
Luogo: Posti di Controllo Frontaliero (PCF);
Momento: prima dell’ingresso nell’Unione europea delle partite di alimenti di origine non animale e MOCA

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Controllo sulla tracciabilità delle partite in ingresso nella UE: 100% delle partite;
Controllo documentale, d’identità e materiale: le frequenze di controllo variano in base al rischio. Per la maggior parte degli alimenti considerati a rischio dalle norme UE, la frequenza è stabilita dal Regolamento (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi. Per gli altri prodotti considerati a rischio dalle norme della UE la frequenza è fissata nelle disposizioni che stabiliscono misure speciali di controllo [Reg. (UE) 2019/1787; Reg.(UE) 2020/1158; Reg. (UE) 284/2011); 2011/884/UE]. Per i restanti prodotti non considerati a rischio dalla normativa UE in accordo all’art. 44 del reg. (UE) 2017/625 e del decreto legislativo n. 24 02/02/2021 è applicato un piano di monitoraggio nazionale predisposto dall’autorità centrale che fissa la frequenza dei controlli di laboratorio sulla base dei rischi associati alla natura dei prodotti, del numero di partite importate e loro origine e precedenti risultati non conformi.

Metodi e tecniche

  • Controllo sulla tracciabilità delle merci notificate nel sistema TRACES NT;
  • controllo documentale e d’identità;
  • controllo materiale: ispezione sanitaria e campionamento per analisi.

Il campionamento per le analisi può derivare da sospetto, incremento temporaneo dei controlli o da misure d’emergenza oppure può essere eseguito in attuazione del piano di monitoraggio nazionale sviluppato dall’autorità centrale in accordo all’art. 44 del reg. (UE) 2017/625. Nel caso di prodotti considerati a rischio e, quindi, campionati per sospetto, incremento temporaneo dei controlli o per misure d’emergenza, le partite campionate restano bloccate in attesa dell’esito di laboratorio, mentre nel caso di prodotti campionati nell’ambito del piano di monitoraggio, senza sospetto di un pericolo immediato per la salute pubblica, le partite sono rilasciate per la libera circolazione. In quest’ultimo caso, qualora l’esito degli esami fosse non soddisfacente, i prodotti sono richiamati dal mercato, se ancora possibile, da parte delle autorità sanitarie territoriali.

Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
In accordo alla normativa vigente il controllo ufficiale è eseguito dai PCF secondo i seguenti criteri:

  1. per sospetto, derivato da informazioni o dati disponibili su possibili rischi e irregolarità (es. precedenti notifiche nel sistema europeo di allerta per gli alimenti e i mangimi),
  2. in applicazione del Regolamento (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi
  3. in applicazione di una misura speciale o di emergenza, nazionale o europea (controlli da eseguire obbligatoriamente in base alla normativa),
  4. casuali, a scopo di monitoraggio, senza sospetto di un pericolo immediato per la salute pubblica. I controlli a scopo di monitoraggio sono eseguiti sulla base dei seguenti criteri: rischi associati alla natura dei prodotti, numero di partite importate e loro origine, precedenti risultati non conformi.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Al termine dei controlli sanitari l’ispettore del posto di controllo frontaliero rilascia il “documento sanitario comune d’entrata” (DSCE) che riporta i dati sulla partita, i controlli effettuati, l’esito dei medesimi con l’accettazione o il rifiuto della merce. Le decisioni relative alle partite presentate per l’ingresso nell’Unione europea sono adottate ai sensi dell’art. 55 del Reg. (UE) 2017/625. Le partite non conformi possono essere sottoposte a misure di rinvio al di fuori dell’Unione o di distruzione oppure possono essere destinate a un trattamento speciale o a qualsiasi altra misura necessaria per garantire la conformità alla normativa e, ove opportuno, ad usi diversi da quelli previsti originariamente [articoli da 66 a 72 del Reg. (UE) 2017/625]. Il rilevamento di non conformità può comportare l’intensificazione dei controlli sulle successive partite della stessa origine e provenienza in accordo all’art. 65 del Reg. (UE) 2017/625 e, se necessario, l’adozione di misure speciali relative all’entrata nell’Unione di determinati prodotti [art. 128 del Reg. (UE) 2017/625] da parte della Commissione europea.
Le sanzioni amministrative sono applicate in accordo all’ articolo 5 decreto  legislativo n. 24 del 2 febbraio 2021.

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
I risultati dell’attività di controllo (numero di partite presentate per l’ingresso nell’Unione europea, numero di partite campionate, percentuale di controllo, tipo e numero di analisi effettuate e numero di positività) sono ricavati dall’Ufficio 8 della Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) dalla banca dati TRACES NT.
Con cadenza annuale, l’Ufficio 8 DGSAF trasmette ai PCF un rapporto finale sull’attuazione del piano di controllo per monitoraggio riportando le eventuali criticità evidenziate, misure correttive e raccomandazioni.


Autorità Competente Centrale

Ministero della Salute – Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio 8
Ruolo: coordinamento delle attività di controllo dei PCF nazionali previste dal Regolamento (UE) 2017/625; Sviluppo del piano di monitoraggio sui controlli di laboratorio previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24., raccolta dati, monitoraggio sulla corretta implementazione del piano e rapporto finale.

Ministero della Salute – Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari – Posti di controllo frontalieri
Ruolo:

  • attuazione dei controlli previsti dal Regolamento (UE) 2017/625; Regolamento (UE) 2019/2130; Reg. (UE) 2019/1793 e delle altre pertinenti misure di emergenza UE.
  • attuazione del piano di monitoraggio sui controlli di laboratorio previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24. Rilascio del DSCE

Autorità Competente Locale
Aziende sanitarie locali
Ruolo: qualora nell'ambito del piano di monitoraggio i PCF effettuino prelievi di campioni casuali le partite esaminate, per le quali non si sospetta un pericolo immediato per la salute pubblica o degli animali, possono essere immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio. In tali casi, se gli esami di laboratorio dovessero risultare sfavorevoli, l’azienda sanitaria locale è tenuta al rintraccio e alla messa in sicurezza dei prodotti a rischio ove possibile.
Ruolo: controllo micologico presso ispettorato micologico; vincolo sanitario a destino; categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio.

Laboratori
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Ruolo: attuazione della procedura di controversia in accordo all’articolo 35 del Regolamento (UE) 2017/625 e all’articolo 8 del decreto legislativo n. 27 del 02/02/2021.

Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)
Ruolo: esecuzione delle prove di laboratorio.

Agenzie Regionali per la protezione ambientale (ARPA)
Ruolo: esecuzione delle prove di laboratorio


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

Condividi

  • Facebook
  • Twitter
  • Stampa
  • Invia email


.