FONTE: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Ambito normativo di riferimento
Il Comitato nazionale di vigilanza – CNV, istituito con decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 e riorganizzato con decreto ministeriale del 3 febbraio 2023 recante “Sistema nazionale di vigilanza sugli Organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, ha lo scopo di assicurare il coordinamento e la cooperazione tra le Autorità competenti in materia di vigilanza (Regioni e Province autonome e l'ICQRF). Il Comitato Nazionale di Vigilanza, istituito presso l’ICQRF, è composto dall'Ispettore Generale Capo, con funzioni di Presidente, dal Direttore Generale competente in materia di vigilanza, con funzioni di Vicario; dal Dirigente dell'Ufficio competente in materia di vigilanza, da un rappresentante di ciascuna Regione e Provincia autonoma o da un suo sostituto, in assenza del titolare.
Funzioni e obiettivi
Al CNV è demandato il compito di programmare, indirizzare, coordinare e monitorare l’attività di vigilanza. Il coordinamento si basa sulla condivisione di un programma annuale di vigilanza e la definizione di procedure comuni. Il sistema nazionale di vigilanza è supportato da un sistema informativo centrale - BDV (Banca dati vigilanza) che:
Amministrazione responsabile
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
Direzione Generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari (DG PREF) Ufficio PREF II - indirizzo e coordinamento dell’attività di vigilanza
Amministrazioni coinvolte
Regioni e Province autonome
Modalità di gestione e svolgimento dei lavori
Il Comitato opera sulla base di un regolamento di funzionamento. Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta per ciascun semestre e ogni volta che ciò si renda necessario, anche su istanza motivata di una o più Regioni. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione, lo svolgimento delle sedute, la validità delle stesse e delle deliberazioni, la possibilità di istituire gruppi di lavoro specifici. Il Comitato può richiedere alle competenti Autorità ogni documentazione utile allo svolgimento delle attività istituzionali. Il Comitato è assistito da una Segreteria.
Vedi anche
Nel PNI
Sul portale del Ministero della Salute