FONTE: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) – istituita con decreto legislativo 300 del 30 luglio 1999 – è una delle agenzie fiscali che svolgono le attività tecnico-operative un tempo di competenza del Ministero delle Finanze. È un ente pubblico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Dal 1° dicembre 2012 – in applicazione del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012) – l'Agenzia delle Dogane ha incorporato l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Nell’aprile 2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato il via libera a una profonda riorganizzazione delle strutture, delle funzioni e della missione stessa dell’Agenzia sancendo al contempo il definitivo superamento della divisione funzionale tra Area Dogane e Area Monopoli.Attualmente il Direttore di ADM è Marcello Minenna.
Al seguente link è disponibile l’attuale organigramma dell’Agenzia ed in particolare l’articolazione degli uffici centrali e periferici.
L'Organigramma - Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
L’ADM:
L’Agenzia esercita funzioni di:
A tal fine, in applicazione delle direttive impartite dal Ministro dell’economia e delle finanze, cura in particolare:
Ruolo fondamentale è ricoperto dalla Direzione Antifrode e controlli, la quale:
Il controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulle categorie merceologiche delineate nel Piano di Controllo nazionale Pluriennale è svolto in autonomia o in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche (ad es. Ministero della salute o Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e riguarda aspetti che vanno dalla salute ai rischi di contraffazione, oltre, ovviamente, ai profili strettamente fiscali. Tale controllo presidia la frontiera comunitaria, anche in stretta cooperazione con le altre amministrazioni doganali UE con cui si condividono strategie integrate di intervento e specifiche basi informative.
Il numero dei controlli dipende dai profili di rischio (inseriti nel cosiddetto circuito doganale di controllo) che vengono disegnati in rapporto a diverse variabili quali i soggetti esportatori o importatori, le zone di origine e/o provenienza del prodotto, il valore dichiarato in dogana, e naturalmente, la tipologia del prodotto stesso. I profili di rischio sono dinamicamente tarati in ragione dell’esito dei precedenti controlli ed in nessun caso sono riconducibili a pregiudizi o luoghi comuni sulla provenienza, natura del prodotto o caratteristiche dell’importatore. L’oggetto della verifica doganale si estende oltre il prodotto, alla congruità e completezza di documenti e certificati che debbono essere esibiti all’atto dell’importazione e che riguardano la conformità del prodotto alle normative nazionali e comunitarie. Si tratta di una attività di presidio della salute e sicurezza del consumatore, che si completa attraverso la collaborazione con le autorità competenti affinché queste possano valutare sotto il profilo tecnico la conformità dei prodotti in questione.
Per quanto attiene alla vigilanza delle spedizioni veicolate da poste italiane, dagli altri operatori di servizi postali e dai corrieri espressi (pacchi e pacchetti sino a 20 kg) e di quanto generalmente introdotto nell’Unione Europea attraverso il commercio online (low value consignemet – importi sino ad euro 150) la metodologia esistente prevede un diverso tipo di approccio in relazione alla diversa natura dei soggetti che veicolano tali spedizioni. Per i corrieri espressi si applica l’analisi dei rischi automatizzata gestita a livello centrale attraverso in CDC (circuito doganale di controllo) che stabilisce, sulla base di appositi profili di rischio, sia soggettivi che oggettivi, quali spedizioni e in che forma (documentale, scanner o fisica oppure con controllo a posteriori) debbano essere assoggettate a controllo. Per l’operatore poste italiane, anche in conseguenza della sua particolare natura è prevista una particolare metodologia di controllo che si applica alle sole spedizioni esenti (con valori cioè sino a 22 euro) per le quali non vige l’obbligo di presentazione della dichiarazione doganale. Queste spedizioni, in base dell’analisi dei rischi locale, determinata per lo più dalle provenienze a rischio, prevede il ricorso massivo alla strumentazione scanner ai fini della selettività VM delle partite. In tale specifico settore è prevista la collaborazione con le autorità nazionali competenti, preposte all’eventuale rilascio di certificazioni e/o autorizzazioni per l’importazione di particolari tipologie di merci, tra cui il Ministero della salute.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/it/web/guest/home
Vedi anche
Nel PNI
Nella Relazione annuale 2015
Sul portale del Ministero della Salute