Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto.

In particolare, il medico competente:
 

  • collabora, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi)
  • collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute
  • effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria, come misura di tutela della salute dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art 41 del decreto legislativo 81/2008, di esclusiva competenza del medico competente, comprende l’effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti  di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.

Oltre a questi obblighi, il medico competente:
 

  • ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro
  • ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali
  • istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.

In base all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, vengono definiti, i requisiti professionali obbligatori per poter svolgere le mansioni tipiche di un medico competente.
Il primo di questi requisititi è possedere almeno uno dei seguenti titoli:

  • Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
  • Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, sono considerate equipollenti docenze in: tossicologia e igiene industriale come anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro
  • Specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale.

Come tutte le figure professionali il medico che fornisce la consulenza di medico competente è obbligato a tenersi costantemente aggiornato, non solo per ciò che è strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto alla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul lavoro, materia questa sempre delicata e soggetta a continue modifiche.

Il medico competente è tenuto, quindi, ad acquisire un numero minimo di crediti formativi ECM previsti dai programmi di aggiornamento triennale, la percentuale non potrà essere inferiore al 70% di quelli previsti dalla disciplina per la medicina sul lavoro e la sicurezza degli ambienti lavorativi.

Il Ministero della Salute provvede alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco nazionale dei medici competenti.

Compila


Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 all’art. 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competete occorre che i sanitari, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato in 3 anni 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” e che, come stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere al Ministero la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.

La certificazione o autocertificazione dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Salute medicicompetenti@postacert.sanita.it.

Compila


I medici che svolgono l'attività di medico competente, in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) al Ministero della Salute, il quale provvede all’aggiornamento, effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.

L'elenco nazionale dei medici competenti è tenuto presso l'Ufficio 4 della Direzione Generale della prevenzione sanitaria in base al Decreto dirigenziale 4 marzo 2009.

Come iscriversi nell'elenco

Attività preliminare: registrazione nella banca dati

  • Per accreditarsi come medico competente si dovrà compilare un modulo online
  • Al termine della compilazione si raccomanda di selezionare il pulsante "Salva Dati".
  • Il documento salvato andrà stampato, datato, firmato e inviato in formato pdf, corredato da un documento valido di riconoscimento al seguente indirizzo: medicicompetenti@postacert.sanita.it.
  • Tale procedura è finalizzata esclusivamente all’acquisizione dei dati identificativi del professionista nella banca dati, sulla base del codice fiscale inserito all’atto della registrazione.
  • L'accreditamento va effettuato una sola volta: per i medici neospecialisti e per i medici che non abbiano mai effettuato precedentemente l’accreditamento.
  • Una volta accreditato, il medico avrà un suo numero di iscrizione identificativo; successivamente ogni eventuale  modifica relativa a residenza, provincia di iscrizione albo, mail di posta certificata, titoli e requisiti, dovrà essere necessariamente comunicata con autocertificazione datata e firmata, in formato pdf, da inviare all'indirizzo PEC: medicicompetenti@postacert.sanita.it
  • In base  all'art. 38 d-bis del suddetto D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, per i medici appartenenti alle Forze Armate (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) è prevista la possibilità di iscrizione in elenco, attestando  il possesso del requisito dello svolgimento dell'attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni nelle forze armate di appartenenza.
  • Tali medici, possono svolgere le funzioni di medico competente esclusivamente nell’ambito lavorativo delle forze armate.
  • Qualora cessino il rapporto con le stesse decadono i titoli di possibilità di esercitare la funzione di medico competente.
  • Qualora gli stessi medici vogliano iscriversi nell’elenco dei medici competenti ex art 38, devono possederne in toto i requisiti previsti.

Permanenza nell’elenco dei medici competenti

  • Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 all’art. 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competete occorre che i medici, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato in 3 anni 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”  e che, come stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio 4 della Direzione generale, l’autocertificazione attestante l’avvenuto completamento del percorso formativo specificando il triennio di riferimento.
  • L’autocertificazione dovrà essere munita di data e firma, corredata da un documento valido di riconoscimento ed eventuale estratto degli ECM del Co.Ge.A.P.S., da inviarsi in formato pdf, all'indirizzo PEC: medicicompetenti@postacert.sanita.it.
  • Per i neospecialisti il requisito degli ECM andrà comunicato a fine del successivo triennio formativo.
  • I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale, che non posseggano il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del D. Lgs n. 81/2008, ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire, secondo il decreto 15 novembre 2010 un corso-master della durata di almeno un anno, abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico competente.

Riduzioni dell’obbligo formativo standard (obbligo formativo individuale)

E’ possibile usufruire di riduzioni dell’obbligo formativo standard (pari a 150 crediti)  nei seguenti casi:

  • in relazione ai crediti ECM maturati nel triennio precedente
  • esoneri o esenzioni

In tal caso nell’autocertificazione dovranno essere espressamente riportate:

  • le motivazioni circa la riduzione dell’obbligo formativo standard, tra quelle sopra indicate
  • il numero ridotto dei crediti conseguiti (obbligo formativo individuale)
  • la relativa percentuale ridotta nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. 

Il termine massimo per il conseguimento dei crediti ECM relativi al triennio 2017-2019 è prorogato al 31 dicembre 2021 “come stabilito con delibera del 10 giugno 2020 della Commissione per la formazione continua ECM”

L’autocertificazione deve essere trasmessa al Ministero della Salute entro e non oltre il 31 gennaio 2022 all'indirizzo PEC: medicicompetenti@postacert.sanita.it

Consulta

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Data di pubblicazione: 6 luglio 2009, ultimo aggiornamento 7 maggio 2021

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