Le richieste finalizzate al conseguimento di certificati di libera vendita e le Good Manufacturing Practice Declarations in materia di cosmetici devono essere obbligatoriamente presentate a mezzo posta elettronica certificata, mediante invio alla casella dgfdm@postacert.sanita.it, come indicato nelle scheda servizi.

Per le sole ipotesi in cui il richiedente non sia soggetto ad obbligo di possesso di una casella di posta elettronica certificata, è ammesso l’invio dell’istanza mediante raccomandata.

Nel corso dei mesi si è, tuttavia, riscontrato il ripetuto ricorso alla raccomandata per l’invio delle richieste da parte di utenti soggetti all’obbligo di possesso di una casella di posta elettronica certificata; sebbene tale modalità di invio delle richieste determini rallentamenti nella trattazione delle pratiche, il competente Ufficio ha comunque evaso le istanze, cercando di sensibilizzare l’utenza circa la necessità di rispettare, nelle successive richieste, le modalità di invio previste dalle schede servizi.

In considerazione dell’ampio tempo decorso da quando è stata prevista come modalità di invio ordinaria la posta elettronica certificata, della contestuale sensibilizzazione operata in merito nei confronti dei richiedenti e della necessità di evitare che i conseguenti rallentamenti nella trattazione delle pratiche possano avere ripercussioni nei confronti dei soggetti che inviano con le modalità corrette le proprie istanze, si porta all’attenzione dell’utenza che, a partire dal 14 agosto 2023, le richieste finalizzate al conseguimento di certificati di libera vendita e le Good Manufacturing Practice Declarations in materia di cosmetici che non perverranno mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dgfdm@postacert.sanita.it saranno istruite nel merito esclusivamente se il relativo richiedente fornisca idonea attestazione di non essere soggetto ad obbligo di possesso di casella di posta elettronica certificata.

Si rammenta che (articolo 16, comma 6 del decreto legge 185/2009 e s.m.i. e degli articoli 4 e 5 del decreto legge 179/2012 e s.m.i.) in Italia sono soggetti all’obbligo di detenzione di una casella di posta elettronica certificata le Società, i professionisti iscritti all’Albo di riferimento, le partite IVA e le ditte Individuali (inclusi gli artigiani).

Qualora, pertanto, non saranno rispettate le modalità di invio previste dalle relative schede servizi, le istanze saranno oggetto di diniego.

Si ricorda, a tal proposito, che la conclusione del procedimento, anche mediante provvedimento di diniego, è ostativa alla possibilità di reimpiego o di recupero della tariffa e dell’imposta di bollo versate per le suddette istanze.

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Data di pubblicazione: 27 luglio 2023, ultimo aggiornamento 27 luglio 2023