Per limitare la diffusione di malattie epidemiche dei suini, tra cui in particolare la Peste Suina, la Decisione 2018/1669/CE, impone la completa tracciabilità della movimentazione anche del singolo capo attraverso l'assegnazione al destinatario di un numero di codice aziendale. Tuttavia, la rigida applicazione della Decisione mal si adatta alla macellazione domiciliare per autoconsumo di suini acquistati in allevamento. Appare evidente, infatti, come la detenzione di un suino per il tempo strettamente necessario alla macellazione non possa in alcun modo rappresentare l’avvio di alcuna attività economica e di conseguenza, portare all’assegnazione di un codice aziendale.

Sono giunte alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari diverse richieste di chiarimento rispetto agli usi e alle consuetudini, diffusi in diverse aree del territorio nazionale in questo specifico periodo dell’anno, di procedere alla macellazione domiciliare di suini provenienti da allevamenti da ingrasso. Il ministero della Salute ha pertanto dato disposizioni per la semplificazione delle procedure relative a tale consuetudine senza che i requisiti di sicurezza alimentare e tracciabilità vengano meno.

Con la nota 150 del 04/01/2019, Il ministero della Salute ha dunque, disposto che nei casi in cui l’animale venga sottoposto in breve tempo a macellazione domiciliare, la tracciabilità dall’allevamento al domicilio sarà garantita solo dalla compilazione del modello 4 in cui si dovranno indicare il codice aziendale, la denominazione e l’indirizzo dell’allevamento di provenienza, il codice identificativo dell’animale, la destinazione dell’animale con nome e codice fiscale del destinatario e l’indirizzo del luogo ove si procederà alla macellazione e la causale: “uscita per macellazione domiciliare per autoconsumo”.

L’aggiunta di tali informazioni richiederà di tornare momentaneamente alla compilazione cartacea del modello 4. A breve, ad ulteriore snellimento della procedura, sarà resa disponibile da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise la funzionalità per l’aggiunta di questi dati anche al modello 4 in formato elettronico.

Permane, invece, per ovvii motivi di prevenzione, la necessità di assegnare il codice aziendale a quei detentori che acquisiscono un suino per consumo familiare ma che lo detengono e lo allevano seppur per brevi periodi.

Consulta le notizie di Sanità animale

Vai all' archivio completo delle notizie


Consulta l'area tematica: Sanità animale

  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 16 gennaio 2019, ultimo aggiornamento 16 gennaio 2019