Dall'11 giugno 2013 è in vigore il Regolamento UE n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012  “recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Il Ministero della salute ha emanato una crcolare applicativa sullo smaltimento dei rottami di vetro provenienti dalle strutture sanitarie.

E’ importante sottolineare che:

laddove il Regolamento recita “punto 2.2 i rifiuti che contengono vetro provenienti da rifiuti solidi urbani indifferenziati o da rifiuti di strutture sanitarie, non possono essere utilizzati in questo tipo di operazione” (Allegato I “Criteri pertinenti ai rottami di vetro”), l’esclusione non deve intendersi riferita ai rifiuti costituiti da vetro, proveniente da strutture sanitarie, assoggettato a raccolta differenziata, ma esclusivamente al vetro che viene smaltito come rifiuto pericoloso a rischio infettivo, (insieme agli altri rifiuti a medesimo rischio, nei contenitori dedicati)  identificato con il codice 18 01 03.

In altre parole, il vetro proveniente dalla raccolta differenziata effettuata nelle strutture sanitarie, con le caratteristiche definite dall’articolo 5 del DPR 254/2003 (Regolamento della gestione dei rifiuti sanitari), e con quelle di cui al punto 1 del predetto Allegato I del Regolamento UE n 1179/2012  “qualità dei rottami di vetro ottenuti dall’operazione di recupero, deve essere assoggettato a operazione di recupero, al pari dei rifiuti urbani assoggettati a raccolta differenziata.

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Data di pubblicazione: 5 giugno 2013, ultimo aggiornamento 12 giugno 2013