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Il FSE 2.0 contiene i seguenti dati e documenti, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale:

  • dati identificativi e amministrativi dell'assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati)
  • referti
  • verbali pronto soccorso
  • lettere di dimissione
  • profilo sanitario sintetico
  • prescrizioni specialistiche e farmaceutiche
  • cartelle cliniche
  • erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN
  • vaccinazioni
  • erogazione di prestazioni di assistenza specialistica
  • taccuino personale dell'assistito
  • dati delle tessere per i portatori di impianto
  • lettera di invito per screening.

Profilo sanitario sintetico

Il profilo sanitario sintetico, o «patient summary», è il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta che riassume la storia clinica dell'assistito e la sua situazione sanitaria corrente conosciuta.

La finalità del profilo sanitario sintetico è di favorire la continuità di cura.

Taccuino personale dell'assistito

Il taccuino personale dell'assistito è una sezione riservata del FSE all'interno della quale il cittadino può in autonomia inserire, modificare, integrare ed eliminare dati e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura.

Queste informazioni sono, ovviamente, distinte dalle altre in quanto non certificate dai professionisti sanitari e l’assistito può scegliere se e a chi renderle visibili.



La versione 2.0 del FSE genererà vantaggi sia per i cittadini che per i professionisti sanitari.

Cittadini potranno:

  • avere un accesso unico con la raccolta della propria storia clinica disponibile in formato digitale in ogni momento e in qualunque luogo
  • consentire un accesso rapido alle informazioni sul proprio stato di salute esprimendo il consenso alla consultazione del FSE da parte dei medici
  • evitare il ripetersi di analisi o altre prestazioni sanitarie già presenti e consultabili da più professionisti sanitari
  • aggiungere nel proprio taccuino tutte le informazioni assenti nella propria storia clinica, ma che si ritiene importanti, assicurando un quadro più esaustivo.

Professionisti sanitari potranno:

  • accedere, con il consenso dell’assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria, alla documentazione relativa alla sua storia clinica necessaria per l’anamnesi, migliorando così il servizio di assistenza sanitaria al cittadino
  • accedere alla documentazione sanitaria in caso di emergenza, anche senza il consenso dell’interessato, secondo specifiche modalità, per effettuare un corretto e tempestivo intervento
  • ridurre i tempi per formulare una diagnosi o fornire assistenza sanitaria potendo consultare, in un unico punto, la raccolta dei documenti digitali che descrivono la storia clinica dei propri assistiti.

Un assistito può accedere in ogni istante al proprio FSE, in totale sicurezza, secondo le modalità messe a disposizione dalla rispettiva Regione o Provincia autonoma di assistenza, utilizzando la propria identità digitale (SPID, Tessera Sanitaria - CNS abilitata, Carta d'Identità Elettronica - CIE).

 I link e le informazioni sui Fascicoli Sanitari Elettronici regionali sono disponibili anche sul sito www.fascicolosanitario.gov.it.

Il consenso alla consultazione

I professionisti sanitari che prendono in cura un assistito − sia nell'ambito del SSN, sia al di fuori − possono accedere ai dati e ai documenti presenti nel FSE solo se l'assistito ha preventivamente espresso il proprio consenso alla consultazione. Tale consenso può essere espresso online, accedendo al FSE personale, o secondo le modalità messe a disposizione da ciascuna Regione o Provincia autonoma. Il consenso può sempre essere manifestato o revocato, direttamente dall’assistito. È stato predisposto un modello di informativa che chiarisce gli aspetti del consenso, disponibile sul sito www.fascicolosanitario.gov.it

Per i minorenni il consenso alla consultazione è espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal rappresentante legale, previa identificazione dello stesso.

Per i soggetti interdetti o inabilitati il consenso è espresso dal rappresentante nominato dal giudice.

Il mancato consenso alla consultazione del FSE non comporta conseguenze nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, ma non permette ai professionisti sanitari che prendono in cura un assistito di consultare il suo FSE e quindi di acquisire informazioni utili per una cura più sicura e appropriata. In mancanza del consenso, solo l'assistito e il medico che li ha prodotti possono visualizzare i documenti contenuti nel suo FSE e, in caso di emergenza, i medici che forniscono l’assistenza.

Diritto all’oscuramento

L'assistito ha il diritto di non rendere visibili sul FSE i dati e documenti relativi a una prestazione che ha ricevuto (il cosiddetto "diritto all'oscuramento"). Se questo diritto è esercitato, i dati e documenti della prestazione sono visibili solo all’assistito e al medico che li ha prodotti. In qualsiasi momento, l’assistito ha la possibilità di renderli nuovamente  visibili a tutti gli operatori sanitari che accedono al suo fascicolo.

Alcuni dati e documenti sono inseriti sin dall’inizio automaticamente nel FSE in modalità oscurata, e quindi visibili solo all’assistito e al medico che li ha prodotti. Si tratta di dati e documenti soggetti a maggior riservatezza e sono quelli relativi ad atti di violenza sessuale o di pedofilia, all’infezioni da HIV o all’uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, alle prestazioni erogate alle donne che si sottopongono a interventi di interruzione volontaria della gravidanza o che decidono di partorire in anonimato e ai servizi offerti dai consultori familiari. Anche qualora l’interessato abbia espresso il consenso alla consultazione del FSE, tali dati e documenti continuano ad essere oscurati. Tuttavia, l’assistito può revocare in ogni momento l’oscuramento di tali dati e documenti rendendoli visibili nel FSE ai soggetti che lo prendono in cura.

Sicurezza dei dati

Il FSE adotta misure di sicurezza per la protezione dei dati che assicurano il rispetto del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (Reg.EU 2016/679) con riferimento a misure tecniche ed organizzative che riguardano, tra le altre:

  • infrastruttura di sicurezza
  • sistema di autenticazione e autorizzazione degli utenti
  • registrazione degli accessi e tempi di conservazione ai fini della sicurezza
  • protezione da attacchi informatici
  • sistemi di protezione dei dati.

Per approfondire consulta l’Allegato B del Decreto 7 settembre 2023. Fascicolo sanitario elettronico 2.0.


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Data di pubblicazione: 19 aprile 2024, ultimo aggiornamento 10 gennaio 2025

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