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La Convenzione PIC - Prior Informed Consent - esportazione previo assenso informato (Convenzione di Rotterdam), firmata dalla Comunità europea l'11 settembre 1998 ed entrata in vigore il 24 febbraio 2004, disciplina le esportazioni e importazioni di alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi ed è basata sul principio fondamentale del previo assenso informato. 

Essa è finalizzata a promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione tra le Parti firmatarie della Convenzione stessa interessate agli scambi internazionali di prodotti chimici pericolosi con l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente contro i danni potenziali causati da questi prodotti e di contribuire a farne un uso compatibile con l’ambiente. In particolare, lo scambio commerciale delle sostanze, in quanto tali o contenute in miscele, indicate nell’allegato 3 della Convenzione di Rotterdam può avvenire solo se è stato espresso dalla Parte importatrice un assenso, anche condizionato, all’importazione stessa.

Il Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, concernente l'esportazione e l’importazione di prodotti chimici pericolosi (c.d. regolamento PIC), attua all’interno della Comunità europea, la Convenzione di Rotterdam. Inoltre, però disciplina non solo le sostanze di cui allegato 3 della convenzione di Rotterdam ma anche altre sostanze vietate o severamente ristrette in Europa.

Il Regolamento PIC conferma l’impegno della Commissione europea a garantire un controllo adeguato sugli scambi e sull’uso dei prodotti chimici su scala mondiale e si basa sul principio secondo cui tale controllo deve essere finalizzato a proteggere la salute umana e l’ambiente oltre i confini della Comunità europea stessa.

Notifica di esportazione

L’impresa che desidera esportare sostanze indicate nell’allegato I del Regolamento PIC, sia in quanto tali sia contenute in una miscela nella misura tale da determinare l’etichettatura, deve effettuare la notifica di esportazione accedendo alla piattaforma ePIC della Commissione europea, gestita da ECHA.

La notifica deve essere fatta ogni anno civile almeno 35 giorni prima della data di esportazione. A ogni notifica di esportazione viene assegnato un identificatore univoco quale numero di riferimento identificativo (RIN). A volte la gestione della notifica di esportazione necessita della richiesta di consenso esplicito all’importazione da parte dell’Autorità del paese importatore (ciò accade per le sostanze che si desiderano esportare e che sono elencate della parte 2 o 3 dell’allegato I del Regolamento PIC).

Le notifiche di esportazione sono a pagamento ai sensi del decreto 31 marzo 2022 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per informazioni su come effettuare il pagamento leggi la notizia del 5 settembre 2023.

La dichiarazione doganale (DAU) dovrà essere compilata opportunamente per permettere all’operatore in dogana di verificare lo status della notifica di esportazione (solo se lo status della notifica è “attivo” il prodotto può essere esportato nell’arco del periodo temporale indicato).

Il Regolamento PIC elenca nell’allegato V le sostanze chimiche di cui è vietata l'esportazione.

Inoltre, il Regolamento PIC stabilisce che tutte le sostanze (non solo quelle elencate nell’allegato I), in quanto tali o contenute in miscele destinate all’esportazione, sono disciplinate dalle disposizioni sull’imballaggio e l’etichettatura previste:

Il prodotto esportato deve essere, altresì corredato, della scheda dati di sicurezza (SDS) conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d. regolamento REACH). Le etichette e le SDS sono, nei limiti del possibile, redatte nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione.

Relativamente alle importazioni in Europa di sostanze e miscele si applicano i regolamenti di prodotto quali ad esempio il Regolamento REACH, il Regolamento CLP, il regolamento per i prodotti fitosanitari, il Regolamento per i prodotti biocidi (in altre parole il regolamento PIC non dispone regole aggiuntive per l’importazione in Europa).

Attività di controllo

Il Decreto Legislativo 10 febbraio 2017 n. 28 reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione d importazione di sostanze chimiche pericolose (PIC).
L’attività di controllo è realizzata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.


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Data di pubblicazione: 24 ottobre 2007, ultimo aggiornamento 3 giugno 2024

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