Con decreto del Ministro della salute del 5 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23/09/2021 n. 228, sono stabilite le modalità di acquisizione, mantenimento e dimostrazione del livello di istruzione e di formazione del personale di cui deve disporre ogni allevatore, fornitore e utilizzatore.
Il Decreto ministeriale fissa i requisiti di istruzione per il personale che svolge le funzioni di cui all’art. 1, comma 1, lett.:
- realizzazione di procedure su animali
- concezione di procedure e di progetti
- cura degli animali
- soppressione di animali
nonché i compiti di cui all’articolo 1, comma 2, lett.:
- veterinario designato (VD)
- responsabile del benessere animale (RBA)
- membro scientifico (MS)
Consulta le Linee guida di formazione
Come previsto dal Decreto Ministeriale, la Direzione Generale Sanità animale e farmaci veterinari ha emanato il Decreto Direttoriale 18 marzo 2022, pubblicato nella Banca Dati Sperimentazione animale, il quale stabilisce:
- i criteri e la procedura di accreditamento dei corsi di formazione
- il numero di crediti necessari per l’assolvimento degli obblighi formativi e di sviluppo professionale continuo
- le modalità di gestione del libretto delle competenze
- le modalità di riconoscimento dei crediti E.C.M. per l’assolvimento dello sviluppo professionale continuo del veterinario designato
- le modalità di inserimento in VETINFO dei titoli di formazione e degli attestati di sviluppo professionale continuo del veterinario designato, del responsabile del progetto di ricerca, del responsabile del benessere e della cura degli animali e del membro scientifico