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Il sistema di gestione e controllo dei programmi finanziati dai fondi SIE, a valere sulla programmazione 2021-2027, è disciplinato dagli articoli dal 69 all'85 del Regolamento (UE) 2021/1060.

In particolare, l’articolo 69 par. 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 prevede che gli Stati membri si dotino di sistemi di gestione e controllo affidabili e conformi alla normativa comunitaria per garantire il corretto utilizzo dei fondi “secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell’allegato XI”.

Nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all’articolo 71, par. 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al fine di garantire l’efficace e corretta attuazione del Programma Nazionale Equità nella salute 2021-2027 e il corretto funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo, sono individuate: l’Autorità di Gestione, che svolge anche la Funzione Contabile, e l’Autorità di Audit, oltre agli Organismi Intermedi.

L’Autorità di Gestione è individuata nel dirigente protempore dell’Ufficio 4 del Segretariato Generale del Ministero della salute, “Gestione dei programmi di attuazione dei Fondi europei”.

L’Autorità di Audit è individuata nel dirigente dell’Ufficio VI del Ministero dell’economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea.

Gli Organismi Intermedi sono le 7 Regioni destinatarie del PN e l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP).

Il Sistema di Gestione e Controllo è il documento che descrive l’organizzazione, le procedure e gli strumenti posti in essere dall’Autorità di gestione per assicurare l’efficacia, l’efficienza, la legalità e la regolarità nell’attuazione degli interventi.

Essi sono ispirati ai principi della semplificazione e della separazione delle funzioni tra le Autorità del programma e all’interno di queste.

Consulta:


ReGiS, sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato, è il sistema informativo open source adottato dal Ministero della Salute per la sorveglianza, la gestione, il monitoraggio e il controllo del Programma Nazionale Equità nella Salute, e ha come principale obiettivo quello di garantire lo scambio elettronico di dati e documenti tra i soggetti coinvolti nel processo attuativo del Programma – Autorità di Gestione, Autorità di Audit, Organismi Intermedi e Beneficiari. Il sistema assicura qualità informativa, tracciabilità dei dati, sicurezza, digitalizzazione di atti e documenti e dialogo con le principali banche dati di settore.

ReGiS permette di inserire, verificare e validare gli avanzamenti economici, finanziari, fisici e procedurali dei progetti finanziati dal Programma e garantisce, anche grazie alla cooperazione applicativa con la Banca Dati Unitaria dell’IGRUE, un flusso di controllo del dato capace di assicurare la qualità delle informazioni da trasmettere al Sistema Nazionale di Monitoraggio.


I criteri di selezione delle operazioni del Programma sono elaborati dall’Autorità di Gestione (AdG) in ossequio alle disposizioni previste dall’art. 73 del Regolamento (UE) 1060/2021 nonché dal Programma approvato dalla Commissione con Decisione C(2022) 8051 del 4 novembre 2022.

Essi sono prioritariamente funzionali all’individuazione, e al conseguente finanziamento, di progetti caratterizzati da coerenza ed efficacia rispetto alle priorità, agli obiettivi specifici e ai risultati attesi dalle azioni cui fanno riferimento e  finalizzati a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’art. 73 par. 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, in considerazione della tipologia di interventi finanziati dal Programma.

La metodologia e i criteri di selezione sono non discriminatori e trasparenti e garantiscono inoltre l’accessibilità per le persone con disabilità e la parità di genere e tengono conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia ambientale.

I criteri di selezione degli interventi finanziati dal Programma sono approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) a norma dell’articolo 40 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

I criteri di selezione delle operazioni del Programma si articolano in criteri di:

  • ricevibilità
  • ammissibilità
  • valutazione
  • premialità.

I criteri di ricevibilità riguardano aspetti formali relativi al rispetto dei tempi e modalità di trasmissione e alla completezza della documentazione.

I criteri di ammissibilità si si riferiscono ai requisiti amministrativi imprescindibili che i progetti devono avere per essere ammessi alla fase di valutazione.

I criteri di valutazione riguardano elementi di valutazione tecnica delle operazioni candidate a finanziamento, collegati ai contenuti del progetto e/o ai soggetti proponenti e che comportano una valutazione quali/quantitativa in merito alla rispondenza del progetto alla strategia generale e agli obiettivi del Programma.

I criteri di premialità sono criteri di selezione eventuali e ulteriori, atti a individuare l’esistenza di elementi che, a parità di valutazione tecnica, comportano una premialità in termini di punteggio e/o di percentuale di contributo concedibile aggiuntiva.

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Data di pubblicazione: 4 maggio 2023, ultimo aggiornamento 13 marzo 2024

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