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Unità centrale di crisi e gruppo operativo degli esperti

L’Unità centrale di crisi, quale articolazione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (D. lgs. 5 agosto 2022, n. 136), rappresenta il raccordo tecnico-operativo tra il Centro Nazionale e le analoghe strutture territoriali. In caso di insorgenza di malattie animali a carattere diffusivo e contagioso, una malattia di categoria A o di una malattia emergente di cui all’art. 6 del regolamento UE2016/429, situazioni di rischio zoo-sanitario interne o internazionali, assicura le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva e gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull’intero territorio nazionale.

L’UCC assicura inoltre il raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture a livello regionale (UCR) e locale (UCL).

La UCC è composta da:

  • il CVO, con funzioni di presidente o come suo delegato il direttore dell'Ufficio di sanità animale della competente Direzione generale del Ministero della salute
  • Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ove diverso dal CVO
  • Direttore dell'Ufficio di sanità animale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute
  • Direttore del Laboratorio nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata
  • Direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio
  • Responsabile del servizio veterinario della regione o provincia autonoma il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
  • Responsabile o i responsabili dei servizi veterinari delle regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano interessate di volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza
  • un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
  • un rappresentante designato dal Ministero della transizione ecologica
  • Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute
  • un rappresentante della struttura organizzativa della Sanità militare di cui all'articolo 188, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Il Presidente ha la facoltà di integrarne la composizione con rappresentanti istituzionali, associazioni di categoria, esperti del mondo scientifico e accademico.

L'UCC è convocata dal CVO direttamente o su richiesta motivata del responsabile dei servizi veterinari regionali della regione o della provincia autonoma il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e Province autonome e ha, tra l'altro, i seguenti compiti, fatto salvo quanto già previsto nei piani di emergenza:

  • individuazione delle misure di sanità animale in fase di emergenza
  • individuazione delle modalità per l'acquisizione, lo stoccaggio e la distribuzione di sieri, vaccini, antigeni e reagenti
  • coordinamento delle unità di crisi territoriali
  • definizione, in collaborazione con i laboratori ufficiali e i centri di referenza, dei flussi informativi necessari al controllo dell'emergenza

Nell’ambito della gestione dell’emergenza PSA, il Gruppo Operativo degli Esperti( all’art. 5 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136 nell’ambito dei Gruppi degli esperti), ha lo scopo di sostenere l’autorità competente nella valutazione delle misure di controllo o di eradicazione di una malattia di categoria A. Il GOE è composto da rappresentanti di Enti e Associazioni che possono fornire consulenza all’autorità competente in merito a possibili interventi volti a controllare ed eradicare la malattia di categoria A e alla loro attuazione.
A questo scopo assume iniziative, sulla base dell’analisi del rischio e dei dati derivanti dalle attività di controllo e di sorveglianza.

Il Gruppo è così composto:

  • Direttore del Dipartimento di medicina veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità
  • un rappresentante designato dalla Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli animali
  • Direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»
  • Direttori dei laboratori ufficiali, dei laboratori nazionali di riferimento e dei centri di referenza nazionale per le malattie infettive e diffusive degli animali, interessati di volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza
  • un rappresentante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in epidemiologia delle malattie trasmissibili degli animali
  • un Dirigente veterinario della competente Direzione generale del Ministero della salute con funzione di coordinatore

L'Ufficio di sanità animale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute svolge le funzioni di Direzione operativa del Centro nazionale e, anche sulla base delle direttive annuali del direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, predispone gli atti da sottoporre alla Direzione strategica, dà esecuzione alle decisioni e ai programmi adottati su proposta della stessa coordinando le attività e le misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali. L'Ufficio di sanità animale assicura supporto tecnico-amministrativo all'UCC e ai Gruppi ed effettua verifiche ispettive.

Il GOE assiste dal punto di vista tecnico-scientifico il Ministero della salute nella gestione delle azioni di prevenzione, controllo ed eradicazione delle Pesti Suine nelle popolazioni di suini selvatici ed in particolare:

  • nel valutare la situazione epidemiologica e la sua evoluzione
  • nel valutare la gestione delle popolazioni di suini selvatici al fine di mitigare il rischio di introduzione dei virus della PSA e per facilitare la gestione di eventuali emergenze
  • nel definire la zona infetta
  • nello stabilire le misure appropriate da applicare nella zona infetta e la loro durata
  • nell’elaborare un piano di eradicazione, ove pertinente
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Data di pubblicazione: 25 gennaio 2023, ultimo aggiornamento 19 febbraio 2024

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