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Il logo comune, insieme all’elenco delle farmacie, degli esercizi commerciali secondo l’articolo 5 del decreto legge n. 223/2006 convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006, dei grossisti autorizzati alla vendita diretta, che vendono medicinali veterinari a distanza, ha lo scopo di aiutare il pubblico a verificare se un sito web che mette in vendita tali medicinali sia legalmente autorizzato a farlo.

Il logo comune per la vendita a distanza di medicinali veterinari comprende:

  • un elemento grafico
  • un collegamento ipertestuale

che rimanda allelenco di rivenditori autorizzati alla vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari.

Si ricorda che è responsabilità del rivenditore al dettaglio verificare che la normativa nazionale dello Stato membro in cui si intende effettuare la vendita a distanza permetta la vendita al dettaglio di un determinato medicinale veterinario. Infatti, vi possono essere differenze tra Stati membri riguardo la classificazione della fornitura dei medicinali veterinari. Pertanto, un medicinale veterinario autorizzato senza obbligo di prescrizione in Italia potrebbe essere autorizzato con obbligo di prescrizione in un altro Stato membro o viceversa. Ne consegue che la libera circolazione dei medicinali veterinari autorizzati senza obbligo di prescrizione potrebbe essere limitata in uno o più Stati membri dall’obbligo di prescrizione previsto in questi Paesi.

Come registrarsi 

Per ulteriori informazioni sul logo comune, consulta l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA)

Vedi anche

Il logo comune per i rivenditori al dettaglio, i grossisti autorizzati alla vendita diretta e gli esercizi commerciali per la vendita di medicinali veterinari a distanza e le caratteristiche del sito

Il logo comune

Il logo comune, per i rivenditori al dettaglio, i grossisti autorizzati alla vendita diretta e gli esercizi commerciali che operano legalmente nell'Unione Europea, è stato adottato con il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1904 della Commissione del 29 ottobre 2021

Indicazioni dettagliate:

  • I colori di riferimento sono: PANTONE 647 CMYK 88/50/12/0 RGB 63/107/162; PANTONE 2925 CMYK 78/28/0/0 RGB 78/138/224; PANTONE 2905 CMYK 45/10/0/0 RGB 159/195/239; PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204
  • La bandiera nazionale italiana, per i rivenditori che mette in vendita medicinali veterinari a distanza stabiliti sul territorio italiano, mediante i servizi della società dell’informazione, è inserita nel rettangolo bianco al centro (lato sinistro) del logo comune
  • La scelta della lingua del testo presente sul logo comune spetta allo Stato membro in cui è stabilito il rivenditore che mette in vendita medicinali veterinari a distanza mediante i servizi della società dell’informazione. Per i rivenditori al dettaglio stabiliti in Italia è l’italiano
  • Il logo comune ha una larghezza minima di 90 pixel
  • Il logo comune è statico
  • Nel caso in cui il logo risulti difficilmente distinguibile su uno sfondo colorato, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo
  • Il collegamento ipertestuale di cui all’articolo 104, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/6, tra il sito web del rivenditore autorizzato a vendere medicinali veterinari a distanza mediante i servizi della società dell’informazione e il sito web sul quale è pubblicato l’elenco nazionale di cui all’articolo 104, paragrafo 8, lettera c), del regolamento, è fisso e reciproco.

Vendita a distanza

Come inviare la richiesta di iscrizione all’elenco dei rivenditori a distanza autorizzati:


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Data di pubblicazione: 6 luglio 2022, ultimo aggiornamento 5 agosto 2022

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