
Ogni variazione ed estensione di una AIC deve essere autorizzata dal Ministero della salute.
Le variazioni, in base al Regolamento (CE) n. 1234/ 2008 della Commissione modificato dal Regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione, sono classificate in:
- variazioni di Tipo IA e IB (elenco nell'allegato I del Regolamento)
- variazione di Tipo II (tutte le modifiche non comprese negli allegati I e II del Regolamento)
- variazioni che comportano una domanda di estensione (elenco nell'allegato II del Regolamento)
Per ottenere una variazione o un’estensione dell'AIC, è necessario presentare al Ministero della salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - Ufficio 4, Viale G. Ribotta, 5 - 00144 ROMA (ITALIA) i seguenti documenti:
- Domanda di variazione in carta da bollo da euro 16
- Application form elettronico (eAF) compilato nelle parti di competenza, Tale modello, reperibile sul sito dell'Unione Europea, deve essere inserito nel CD contenente la documentazione
- Versamento della tariffa dovuta per legge. (vedi sezione tariffe)
- CD (del tipo–R in formato Portable Document Format - Adobe Acrobat), contenente tutta la documentazione, compresa la parte I. Deve essere inviato in un numero di copie pari al numero delle parti del dossier coinvolte nella variazione o dell’estensione.
Dossier completo della documentazione amministrativa e tecnico scientifica relativa alla variazione richiesta che deve essere conforme a quanto riportato nell’Allegato tecnico al D.Lgs. 193/2006 e da EUDRALEX Vol. 6 Notice to Applicants.
Tutta la documentazione, compresa la domanda e ad eccezione dell’RCP e degli stampati illustrativi, è accettabile sia in lingua italiana che in lingua inglese.
Per le variazioni tipo II e per le estensioni l’Ufficio 4, si avvale del supporto del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, sezione consultiva del farmaco veterinario,nominato dal Ministro della salute, per la valutazione tecnica della documentazione, fornita a supporto delle variazioni/estensioni richieste.
A seguito di valutazione favorevole della documentazione, l’Ufficio rilascia un’apposita autorizzazione.
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