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Immissione in commercio medicinali veterinari (AIC e variazioni): in generale

Il Ministero della salute, svolge la sua attività nel campo delle autorizzazioni relative ai medicinali da utilizzare per il trattamento terapeutico degli animali, sia per le specie considerate da compagnia che per quelle destinate alla produzione di alimenti per l’uomo, con particolare attenzione per queste ultime, alla valutazione beneficio/rischio.

Nessun medicinale veterinario puo' essere immesso in commercio senza aver ottenuto l'AIC dal Ministero della salute a norma del decreto legislativo n. 193 del 6 aprile 2006 oppure dalla Unione Europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004.

Scopo principale è quello di immettere in commercio un medicinale che abbia caratteristiche di:

  • Qualità
  • Sicurezza per l'animale, l'operatore, l'ambiente e il consumatore
  • Efficacia clinica

In Italia è prevista la possibilità di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un nuovo medicinale veterinario attraverso le seguenti procedure:

  • Nazionale
  • Mutuo riconoscimento
  • Decentrata
  • Centralizzata

Per le prime tre procedure le autorizzazioni all'immissione in commercio vengono rilasciate dal Ministero della salute, a norma del decreto legislativo n. 193 del 6 aprile 2006, n. 193; per l'ultima procedura l'autorizzazione all'immissione in commercio viene rilasciata dalla Unione Europea,ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004.

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Data di pubblicazione: 21 agosto 2007, ultimo aggiornamento 1 febbraio 2023

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