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Come previsto dalla Legge 376/2000 e dal DM attuativo 24 ottobre 2006, i farmacisti, a partire dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, hanno l'obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della salute ril.doping@postacert.sanita.it.

Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:

  • quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa
  • quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo, ai sensi del DM 3 febbraio 2006.

I farmacisti, in sostanza, sono tenuti a trasmettere i dati riferiti all’anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping. Il farmacista, inoltre, è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati.


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Data di pubblicazione: 4 giugno 2019, ultimo aggiornamento 4 giugno 2019

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