Devono essere registrate nella Banca dati Nazionale (BDN) tutte le imprese di acquacoltura, identificate con codice aziendale.
Tra le informazioni da registrare in BDN per ogni impresa, vi sono:
- tipo di allevamento (esempio: bacini; canali; acque recintate; quarantena; stagni; vasche)
- gruppo della specie ospitata (crostacei; molluschi; pesci), oltre che il dettaglio della specie
- tipo di produzione (incubatoio; ingrasso per consumo umano; laghetto di pesca sportiva)
- tipo di acque (dolce, salmastra, salata)
- qualifica sanitaria e le autorizzazioni
Il registro di carico e scarico aziendale
Per ciascuna impresa, tranne alcune tipologie produttive, deve essere presente un registro di carico e scarico, in formato cartaceo, elettronico, o direttamente in BDN.
Nel registro l’allevatore registra e aggiorna regolarmente le informazioni anagrafiche dell’allevamento e le movimentazioni, con l’indicazione delle quantità movimentate in entrata e uscita, con data, provenienza e/o destinazione.
Le movimentazioni vanno registrate entro 3 giorni dall’evento, anche se lo stesso è tenuto direttamente in BDN o informatizzato.
L’eventuale mortalità anomala deve essere riportata nel registro nel più breve tempo possibile.
Principali riferimenti normativi
- Decreto Legislativo 148/2008, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie d’acquacoltura ed ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione e lotta di talune malattie degli animali acquatici
- Decreto 08 luglio 2010 - Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura
- Decreto Ministeriale 3 agosto 2011 - recante disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione alle imprese d’acquacoltura, ai sensi dell’art. 6 del D.l.vo 148/2008