Devono essere registrate nella Banca dati Nazionale (BDN) tutte le imprese di acquacoltura, identificate con codice aziendale.

Tra le informazioni da registrare in BDN per ogni impresa, vi sono:

  • tipo di allevamento (esempio: bacini; canali; acque recintate; quarantena; stagni; vasche)
  • gruppo della specie ospitata (crostacei; molluschi; pesci), oltre che il dettaglio della specie
  • tipo di produzione (incubatoio; ingrasso per consumo umano; laghetto di pesca sportiva)
  • tipo di acque (dolce, salmastra, salata)
  • qualifica sanitaria e le autorizzazioni

Il registro di carico e scarico aziendale

Per ciascuna impresa, tranne alcune tipologie produttive, deve essere presente un registro di carico e scarico, in formato cartaceo, elettronico, o direttamente in BDN.

Nel registro l’allevatore registra e aggiorna regolarmente le informazioni anagrafiche dell’allevamento e le movimentazioni, con l’indicazione delle quantità movimentate in entrata e uscita, con data, provenienza e/o destinazione.

Le movimentazioni vanno registrate entro 3 giorni dall’evento, anche se lo stesso è tenuto direttamente in BDN o informatizzato.

L’eventuale mortalità anomala deve essere riportata nel registro nel più breve tempo possibile.

Principali riferimenti normativi

  • Decreto Legislativo 148/2008, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie d’acquacoltura ed ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione e lotta di talune malattie degli animali acquatici
  • Decreto 08 luglio 2010 - Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura
  • Decreto Ministeriale 3 agosto 2011 -  recante disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione alle imprese d’acquacoltura, ai sensi dell’art. 6 del D.l.vo 148/2008

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Data di pubblicazione: 10 maggio 2019, ultimo aggiornamento 23 maggio 2019

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