Il Decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 1958, n. 719 elenca le sostanze utilizzabili nelle bibite analcoliche.

Qualora si intenda utilizzare nella produzione di bibite analcoliche una nuova sostanza diversa da quelle elencate nel DPR n.719/1958, l’art. 15 , terzo comma, del citato decreto, modificato dal DPR n. 230/2004, prevede una comunicazione, prima di avviare la produzione, al Ministero della Salute e alla regione e provincia autonoma, competente per territorio sullo stabilimento di produzione, da parte dell’azienda, nella quale deve essere segnalata la documentazione scientifica relativa alla idoneità della nuova sostanza alla alimentazione umana.

Il Ministero della salute, previa verifica, della effettiva idoneità delle sostanze, oggetto della comunicazione, alla alimentazione umana, anche attraverso la consultazione dei competenti organismi tecnico scientifici, procede alla sua approvazione con pubblicazione di un comunicato in Gazzetta Ufficiale e sul portale web del Ministero.

Si sottolinea che la procedura di comunicazione in oggetto non si applica a ingredienti ricadenti nel campo di applicazione del regolamento comunitario n. 258/97 (Novel food)

Si ricorda che le bevande arricchite restano soggette a procedura di notifica dell’etichetta al momento della immissione in commercio, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della sanità n. 8 del 16 aprile 1996.

Per approfondire consulta la scheda servizi e il modello di domanda.


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Data di pubblicazione: 23 febbraio 2017, ultimo aggiornamento 1 marzo 2017

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