In base alla normativa, la zona di approvvigionamento rappresenta una “zona geograficamente definita, all’interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme”.
La definizione delle zone di approvvigionamento sul territorio è funzionale a due obiettivi congiunti:
- definire i punti di campionamenti in modo che siano “rappresentativi” della qualità dell’acqua distribuita e sia assicurato un controllo omnicomprensivo sulle forniture idro-potabili;
- assicurare la disponibilità di dati puntuali sulla qualità dell’acqua distribuita nel territorio per adempiere agli obblighi normativi e per assicurare un’informazione specifica agli utenti.
Il numero di zone di approvvigionamento omogenee negli impianti acquedottistici è estremamente variabile, a seconda della complessità della filiera idro-potabile.
Il decreto legislativo 31/2001 si riferisce anche agli approvvigionamenti idrici che servono meno di 50 abitanti che si configurano come pozzi privati per approvvigionamenti idro-potabili, acquedotti asserventi nuclei familiari o piccole comunità e attività commerciali, ad esclusione di quelle che richiedono autorizzazione sanitaria per produzione alimentare, cui si applica un diverso regime.
L’utilizzo di pozzi privati per l’approvvigionamento idro-potabile è disincentivato, per una maggior salvaguardia della salute umana correlabile, sia a una maggiore efficienza del controllo e della sorveglianza attuabile nei grandi sistemi idrici, che all’utilizzo controllato e sostenibile delle risorse idriche del territorio. In linea generale, l’utilizzo di pozzi privati è consentito solo in casi di dimostrata impossibilità di allacciamento alla rete del gestore idrico. In tali casi la normativa vigente prevede che chiunque fornisca acqua a terzi, attraverso impianti idrici autonomi o cisterne fisse o mobili, sia assimilato al “gestore idrico” e, come tale, debba adempiere agli obblighi previsti dalla normativa.
La procedura da seguire è stabilita su base regionale oppure da specifiche disposizioni territoriali a livello provinciale o comunale.