I requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari sono le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche che gli stessi additivi devono possedere per poter essere impiegati nella produzione degli alimenti.
A livello comunitario il settore è stato oggetto di numerosi provvedimenti, tanto che la Commissione europea, con le direttive 2008/60/CE, 2008/84/CE e 2008/128/CE, aveva codificato la materia, riunendo tutte le modifiche intercorse negli anni e abrogando le vecchie disposizioni riguardanti i requisiti di purezza dei coloranti, degli edulcoranti e degli "additivi diversi" dai coloranti e dagli edulcoranti.
Le tre direttive comunitarie citate e la direttiva n. 2009/10/CE, primo aggiornamento dei requisiti di purezza degli additivi diversi, erano state recepite nel nostro ordinamento con il decreto ministeriale 11 novembre 2009 n. 199 con il quale, anche in Italia, era stata semplificata la normativa fino ad allora emanata.
La riorganizzazione della materia in unico testo normativo aveva consentito l’elencazione degli additivi autorizzati nell’Unione europea, in base all’ordine crescente del numero CE, fornendo alle Autorità di controllo e agli operatori del settore uno strumento di agevole consultazione.
Nel 2012 con la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 231/2012 del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 1333/2008, la materia è stata nuovamente razionalizzata.
Allo stato attuale, questo regolamento rappresenta l’unico riferimento legale per i requisiti di purezza degli additivi alimentari e come tutti i regolamenti, non necessita di essere recepito nell’ordinamento nazionale, ma è direttamente applicabile dagli Stati membri dell’Unione europea. Il regolamento è in continuo aggiornamento (per ultimo con il Regolamento (UE) n. 966/2014).
Le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 231/2012 sono già in vigore dall’11 aprile 2012, per quanto riguarda l’edulcorante E 960 (“glicosidi steviolici” o “glicosidi dello steviolo”) e per l’additivo E 1205 (“copolimero di metacrilato basico”), mentre per tutti gli altri additivi sono già in vigore dal 1° dicembre 2012, data dalla quale sono state abrogate le direttive 2008/128/CE, 2008/84/CE e 2008/60/CE.
Per tutte le modifiche riguardanti i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari, consulta l’elenco della normativa.