Le farmacie autorizzate alla vendita on line ricevono dal Ministero, tramite PEC dedicata, un’unica copia digitale, non trasferibile, del logo identificativo nazionale, nonché il collegamento ipertestuale che deve essere contenuto nel logo.
Per garantire un acquisto sicuro, le farmacie o gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line sono tenuti a esporre su tutte le pagine dedicate alla vendita dei medicinali il logo rilasciato dal Ministero che contiene un collegamento all’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line, più in particolare alla voce di questo elenco corrispondente alla farmacia o esercizio commerciale alla quale ci si è collegati.
Cliccando sul logo è quindi possibile verificare se il venditore online è registrato nell’elenco di quelli autorizzati.
La consegna del logo non costituisce l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sullo stesso, che deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità individuate dalla norma.
Nello specifico non è consentito né per sé né per terzi:
- affittare, dare in locazione, cedere o trasferire a qualsiasi titolo qualsivoglia tipo di diritto relativo al logo comune ed al logo identificativo nazionale a terze parti
- modificare l’aspetto del logo comune o del logo identificativo nazionale, nonché creare, sviluppare e/o utilizzare derivazioni o variazioni basate su qualsiasi loro parte, eccetto che aumentare o diminuire proporzionalmente le dimensioni del logo identificativo nazionale
- sviluppare o acquisire qualsiasi diritto di marchio registrato associato con il logo istituzionale della Commissione Europea, l’emblema Europeo, il logo identificativo nazionale e ogni derivazione dello stesso, tra cui qualsiasi registrazione nazionale, comunitaria o internazionale dei marchi registrati, immagine commerciale, nomi commerciali, marchi di servizio, simboli, slogan, emblemi, loghi, disegni che incorporano, integralmente o parzialmente, il logo identificativo nazionale
- unire il logo identificativo nazionale o qualsiasi parte di esso con qualsiasi altro oggetto che possa trarre in inganno terzi circa il significato e la forma del logo medesimo
- utilizzare il logo identificativo nazionale per attività che non rientrano nelle finalità stabilite dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
I soggetti autorizzati che hanno ottenuto il logo sono personalmente responsabili di ogni violazione dei suddetti limiti e delle sanzioni amministrative e penali derivanti da ogni attività effettuata in contrasto con le disposizioni dettate all’art. 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, qualsiasi modifica intervenuta delle condizioni di cui all’autorizzazione pena la decadenza della stessa.
Per non creare travisamenti in capo all’utenza sull’identità dei prodotti venduti on line, non è consentito utilizzare il logo nelle pagine impiegate per la vendita di prodotti diversi dai medicinali senza obbligo di prescrizione (come ad esempio dispositivi medici, integratori alimentari, cosmetici, ecc.).