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Dal 26 maggio 2021 ai dispositivi medici su misura si applica, in modo armonizzato in tutti gli Stati membri, il Regolamento (UE) 2017/745  entrato in vigore il 25 maggio 2017.

Il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 137 adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento e disciplina i dispositivi medici su misura all’articolo 7.

I dispositivi su misura e il Regolamento (UE) 2017/745

Un dispositivo su misura è un “dispositivo fabbricato appositamente sulla base di una prescrizione scritta di qualsiasi persona autorizzata dal diritto nazionale in virtù della sua qualifica professionale, che indichi, sotto la responsabilità di tale persona, le caratteristiche specifiche di progettazione, e che è destinato a essere utilizzato solo per un determinato paziente esclusivamente al fine di rispondere alle sue condizioni ed esigenze individuali. I dispositivi fabbricati in serie che devono essere adattati per soddisfare le esigenze specifiche di un utilizzatore professionale e i dispositivi che sono fabbricati in serie mediante processi di fabbricazione industriale conformemente alle prescrizioni scritte di qualsiasi persona autorizzata non sono tuttavia considerati dispositivi su misura” (art. 2, paragrafo 3 del Regolamento 2017/745).

Dal 26 maggio 2021 ai dispositivi medici su misura si applica, in modo armonizzato in tutti gli Stati membri, il Regolamento (UE) 2017/745 entrato in vigore il 25 maggio 2017. Il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 137 adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento e disciplina i dispositivi medici su misura all’articolo 7.

I dispositivi medici su misura non recano la marcatura CE e soddisfano gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2017/745.

A marzo 2021, il Medical Device Coordination Group (MDCG) ha pubblicato il documento MDCG 2021-3 Questions and Answers on Custom-Made Devices & considerations on Adaptable medical devices and Patient-matched medical devices, che contiene una serie di domande e risposte sui dispositivi su misura e considerazioni sui dispositivi medici adattabili e sui dispositivi medici paziente-specifici (‘patient-matched’).

Il documento chiarisce la differenza fra dispositivi su misura, dispositivi adattabili e dispositivi paziente-specifici per una corretta definizione e un puntuale inquadramento degli stessi da parte dei fabbricanti. Particolare attenzione è rivolta ai dispositivi medici realizzati mediante metodiche di stampa 3D.

In sintesi i contenuti del documento MDCG 2021-3.

Un dispositivo su misura è qualsiasi dispositivo che soddisfa entrambe le condizioni:

  • è fabbricato appositamente sulla base di una prescrizione scritta di qualsiasi persona autorizzata dal diritto nazionale in virtù della sua qualifica professionale, che indichi, sotto la sua responsabilità, le caratteristiche specifiche di progettazione
  • è destinato a essere utilizzato solo per un determinato paziente esclusivamente per rispondere alle sue condizioni ed esigenze individuali.

Un dispositivo paziente-specifico (marcato CE) è definito come un dispositivo medico che soddisfa tutti i seguenti requisiti (documento MDCG 2021-3: Nota 2):

  • è adattato all'anatomia di un paziente all'interno di un determinato range progettuale utilizzando tecniche quali il ridimensionamento del dispositivo sulla base di riferimenti anatomici o utilizzando le caratteristiche anatomiche complete dall'imaging del paziente
  • è tipicamente prodotto in un lotto attraverso un processo che può essere convalidato e riprodotto
  • è progettato e prodotto sotto la responsabilità di un fabbricante anche se il progetto può essere sviluppato in consultazione con un professionista sanitario autorizzato.

Un dispositivo medico adattabile (marcato CE) è un dispositivo medico prodotto in serie che deve essere adattato, regolato, assemblato o modellato presso il punto di cura, tradizionalmente da un operatore sanitario, in conformità alle istruzioni convalidate dal fabbricante, per adattarsi alle caratteristiche anatomo-fisiologiche specifiche di un singolo paziente prima dell'uso (documento MDCG 2021-3: Nota 1).



 I dispositivi medici su misura non recano la marcatura CE e soddisfano gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2017/745, tra cui i principali sono:

  • il rispetto della procedura di cui all’allegato XIII, che include (elenco non esaustivo):
    • il rispetto dei requisiti generali di sicurezza e prestazione stabiliti nell’allegato I e, se del caso, l’indicazione dei requisiti che non sono stati rispettati con debita motivazione
    • l’istituzione e il mantenimento di un sistema di gestione della qualità proporzionale alla classe di rischio del dispositivo
    • la predisposizione della documentazione relativa alla progettazione, alla fabbricazione e alle prestazioni del dispositivo
    • l’implementazione di un sistema di sorveglianza post-commercializzazione
    • la segnalazione degli incidenti gravi e delle azioni correttive di sicurezza
  • la nomina di una persona responsabile del rispetto della normativa da parte del fabbricante
  • l’intervento di un organismo notificato per la valutazione della conformità, nel caso di dispositivi su misura di classe III impiantabili.

I dispositivi medici su misura classe III impiantabili possono beneficiare del periodo transitorio disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/607 a condizione che siano rispettate le condizioni previste nel Regolamento.

L’obbligo di iscrizione nell’elenco del Ministero della Salute per i fabbricanti di dispositivi medici su misura è confermato, in continuità con il Decreto legislativo 46/97, dalle disposizioni dell’articolo 7, comma 1 del Decreto legislativo 137/2022. (vedi la pagina Iscrizione nell'elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura).


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Data di pubblicazione: 6 aprile 2005, ultimo aggiornamento 25 settembre 2023

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