Il comma 1 dell'articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, prevede il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, fissando al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, termine modificato da ultimo al 31 marzo 2015 dal Decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito con modificazioni dalla  legge 30 maggio 2014, n. 81.

 

Il comma 2, dell' articolo 3-ter, dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia.

Il decreto interministeriale è stato adottato dai Ministri concertanti il 1 ottobre 2012 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 270 del 19 novembre 2012.

Consulta:

  • Decreto 1 ottobre 2012. Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia

Il comma 6, dell'articolo 3-ter, nel testo aggiornato alle modifiche apportate dall’articolo 6, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 prevede che limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013.
Le risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione, che deve consentire la realizzabilità di progetti terapeutico-riabilitativi individuali.
All’erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.». Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione testé riportata si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

A seguito di ulteriori interventi legislativi l’iniziale finanziamento complessivo di 180 milioni di euro è stato rideterminato in 173.807.991,00 euro.

Il decreto interministeriale è stato adottato dai Ministri concertanti il 28 dicembre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013 e prevede uno stanziamento complessivo di € 173.807.991,00, ripartito alle Regioni (All. 1) in base ai seguenti criteri:

  • popolazione residente al l° gennaio 2011 (50% delle risorse);
  • numero dei soggetti internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) suddivisi per Regione di residenza, al 31dicembre 2011 (50% delle risorse).

Consulta:

  • Decreto 28 dicembre 2012. Riparto del finanziamento di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari.

Le risorse sono assegnate alle Regioni con successivo decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo, proposto da ogni singola Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione del predetto decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

All’erogazione delle risorse provvede il Ministero dell’economia e della finanze per stati di avanzamento dei lavori.

 

Il Decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito dalla  legge 81/2014, prevede che le Regioni, entro il 15 giugno 2014, possano modificare i programmi presentati in precedenza al fine di:

  • provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale,
  • contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare negli Ospedali psichiatrici giudiziari
  • destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche.

 

La legge 81/2014, dispone che, al fine di monitorare il rispetto del termine del 31 marzo 2015, le regioni comunichino al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al Comitato paritetico interistituzionale (istituito dal DPCM 1 aprile 2008), entro l'ultimo giorno del semestre successivo alla data di entrata in vigore della legge, lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture, nonché tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Nel caso in cui dalla comunicazione della regione risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è tale da non garantirne il completamento entro il successivo semestre il Governo provvede in via sostitutiva (articolo 3-ter, comma 9, decreto-legge 211/2011).


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Data di pubblicazione: 14 gennaio 2014, ultimo aggiornamento 2 luglio 2014

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