La Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, è entrata in vigore il 24 marzo 2006. Essa abroga la Direttiva 76/160/CEE dell'8 dicembre 1975 e stabilisce disposizioni in materia di:

  • monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione
  • gestione della qualità delle acque di balneazione
  • informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

La direttiva, recepita dall'Italia con il D.lgs n.116 del 30 maggio 2008, è finalizzata al raggiungimento, sulla base di standard comuni a tutti i Paesi, di una buona qualità delle acque di balneazione ed un livello di protezione elevato nella Comunità.

Si applica a

  • qualsiasi parte di acque superficiali, nella quale l'autorità competente prevede che un congruo numero di persone pratichi la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione, né emesso un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione.

Non si applica a

  • piscine e terme
  • acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici
  • acque confinate create artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee.

Monitoraggio

Gli Stati membri individuano ogni anno tutte le acque di balneazione e determinano la durata della stagione balneare. 
Essi procedono in tal senso per la prima volta anteriormente all'inizio della stagione balneare immediatamente dopo il 24 marzo 2008.

Il punto di monitoraggio è la zona delle acque di balneazione nella quale:

  • si prevede il maggior afflusso di bagnanti o
  • si prevede il rischio più elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione

Per ciascuna acqua di balneazione è fissato un calendario di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare e, per la prima volta, prima dell'inizio della terza stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore della presente direttiva, immediatamente dopo il 24 marzo 2008. 

Il monitoraggio è effettuato non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio.
Per quanto riguarda la frequenza dei controlli, essi devono avvenire almeno ogni 4 settimane durante la stagione balneare, secondo un calendario prestabilito, per un numero minimo di 4 campioni all'anno per punto di prelievo.

Valutazione

La direttiva fissa due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed escherischia coli) al posto dei 19 della direttiva precedente, più specifici come indicatori di contaminazione fecale.
Questi parametri serviranno per sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate nonché per classificarle in base alla qualità. Possono essere eventualmente presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe.
Le valutazioni vengono effettuate:

  • in relazione a ciascuna acqua di balneazione
  • al termine di ciascuna stagione balneare
  • sulla base dei dati relativi alla stagione balneare in questione e alle 3 stagioni balneari precedenti
  • classificando le acque sulla base di un calcolo statistico (valutazione del 95° percentile), in livelli di qualità
    • scarsa
    • sufficiente
    • buona
    • eccellente

La categoria "sufficiente" è la soglia minima di qualità alla quale devono giungere tutti gli stati membri entro la fine della stagione 2015. Quando l'acqua è classificata di qualità "scarsa" per 5 anni consecutivi,è disposto un divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione. Se il raggiungimento di una qualità "sufficiente" non è fattibile o è sproporzionatamente costoso, gli Stati membri possono disporre un divieto permanente prima dei 5 anni.

Profilo delle acque di balneazione

Il profilo contiene:

  • la descrizione delle caratteristiche fisiche, geografiche e idrologiche delle acque
  • l'identificazione e la valutazione delle cause di inquinamento
  • la valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica
  • la valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton
  • l'ubicazione del punto di monitoraggio

Informazione al pubblico

Gli stati membri assicurazo che le informazioni siano divulgate attivamente e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare.

In breve

La Direttiva 2006/7/CE, rispetto alla precedente, introduce alcune modifiche:

  • Maggiore razionalizzazione del monitoraggio (2 parametri rispetto ai 19 della precedente direttiva, minore frequenza di campionamento, possibilità di definire un’area omogenea)
  • Classificazione su 3/4 anni
  • Elaborazione del Profilo delle Acque di balneazione
  • Piano di gestione per tutti i siti basato sulla valutazione delle fonti di contaminazione che possono influenzare la qualità delle acque
  • Misure di miglioramento per i siti non conformi ai valori della Direttiva
  • Informazione al Pubblico (armonizzazione della segnaletica, informazione on line sulle fonti di contaminazione e sulla qualità dell’acqua)
  • Coerenza con la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE

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Data di pubblicazione: 16 aprile 2007, ultimo aggiornamento 12 marzo 2021

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