
In base alla Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti del 1961 i governi hanno l’obbligo di fornire all’INCB (International Narcotics Control Board) ogni anno la previsione del fabbisogno di sostanze stupefacenti necessarie per l’intero anno successivo (c.d. stime). L’elenco delle sostanze stupefacenti è disponibile sul sito www.incb.org nella Yellow List (List of narcotic drugs under International control); ed in particolare la parte 4 della Yellow List contiene i fattori di conversione ufficiali da applicare ai possibili derivati in forma di esteri, eteri e sali per ottenerne il corrispondente corretto valore di base anidra; non devono essere utilizzati altri fattori di conversione.
Tutti gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione, all’impiego al commercio di sostanze stupefacenti nonché dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti, compresi nelle tabelle I e II sono tenuti perciò a trasmettere al Ministero della Salute entro il 31 maggio di ogni anno una comunicazione relativa alle stime dei quantitativi da importare nell’intero anno successivo (come previsto dall’art 66 comma 2 DPR 309/90).
Nella trasmissione delle stime annuali relative alle sostanze stupefacenti dovranno essere specificate le seguenti informazioni:
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sostanza e quantità da importare da importare da altri Stati, non devono essere inviate informazioni relative ad acquisti sul territorio nazionale:
- per la distribuzione sul mercato nazionale per uso medico e scientifico (colonna 1)
- per la fabbricazione di altre sostanze stupefacenti (colonna2a)
- per la preparazione di medicinali inclusi nella scheda III della Convenzione del 1961*(colonna2b)
- per la fabbricazione di sostanze non stupefacenti (colonna 2c)
- sostanza e quantità da importare destinata esclusivamente alla riesportazione (c.d. re-export)
- quantità presumibile da tenere in giacenza relativa al 31 dicembre dell’anno a cui le stime si riferiscono
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la trasmissione delle stime deve essere effettuata utilizzando il modello disponibile all’indirizzo web International Narcotics Control Board (INCB)
Nome sostanza | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
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Quantità da distribuire sul mercato nazionale per uso medico e scientifico | Quantità utilizzata per la fabbricazione di: | Quantità da importare destinata esclusivamente alla riesportazione | Quantità da tenere in giacenza relativa al 31 dicembre dell'anno a cui le stime si riferiscono | |||||||||
(a) altre sostanze stupefacenti |
(b) preparazione di medicinali inclusi nella scheda III della Convenzione 1961 |
(c) altre sostanze non stupefacenti |
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destinate al mercato nazionale o per export | ||||||||||||
kg | g | kg | g | kg | g | kg | g | kg | g | kg | g | |
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Narcotic drug | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
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Quantity to be consumed for domestic medical and scientific purposes | Quantity to be utilized for the manufacture of: | Quantity imported, destined for ri-export, within the same year | Quantity to be held in stocks at 31 December of the year to which the estimates relate | |||||||||
(a) Other drugs |
(b) Preparations included in Schedule III of the 1961 Convention |
(c) Substances not covered by the 1961 Convention |
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Whether these other drugs, preparations or substances are intended for domestic consumption or for export | ||||||||||||
kg | g | kg | g | kg | g | kg | g | kg | g | kg | g | |
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Scarica Modello tabella in inglese (doc)
Nel caso di quantitativi per l’intero anno inferiori al grammo si deve riportare comunque la quantità di 1 grammo per arrotondamento e in nota specificare il quantitativo reale (ad es. 0,1 grammi va riportato come 1 grammo nella colonna di riferimento).
Anche nel caso di quantitativi superiori al grammo ma che comprendono quantità decimali deve essere riportata la quantità in grammi immediatamente superiore per arrotondamento e in nota invece il quantitativo reale (ad es. 2,1 grammi vanno riportati come 3 grammi nella colonna di riferimento).
*Quei preparati esenti da alcune misure di controllo per il non elevato contenuto di sostanza stupefacente. Per individuare detti preparati è disponibile la Yellow List sopra nominata.
Scadenze per la trasmissione dati
Trasmissione dati | Termine di scadenza | Trasmissione |
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Stime annuali sostanze stupefacenti | 31 maggio (redatto ogni anno) | Utilizzare il Form B disponibile sul sito www.incb.org da inviare in posta ordinaria a Ufficio centrale stupefacenti |
Stime triennali sostanze psicotrope | dal 31 maggio 2012 (redatto ogni 3 anni) | Utilizzare il Form B/P disponibile sul sito www.incb.org da inviare in posta ordinaria a Ufficio centrale stupefacenti |
Quote di fabbricazione da pubblicare annualmente su Gazzetta Ufficiale | 30 ottobre (ogni anno) | PEC |