REGISTRO NAZIONALE DEI PRODOTTI EROGABILI A CARICO DEL SSN
Il Registro, istituito ai sensi dell'art.7 del DM 8 giugno 2001 come modificato con DM 17 maggio 2016, è articolato in 3 sezioni, ciascuna per prodotto e per impresa, ed è aggiornato mensilmente.
A partire dall’aggiornamento di ottobre 2018, per eliminare prodotti notificati in passato e non più in commercio, vengono pubblicati in via transitoria due registri per ciascuna sezione:
- il “Registro nazionale” con i prodotti notificati dal 2015, compresi quelli notificati dal 2 luglio 2018 con la procedura online per gli alimenti a fini medici speciali, solo quelli notificati attraverso la procedura online per gli alimenti senza glutine.
- il “Registro transitorio”, con tutti i prodotti notificati fino al 31 dicembre 2014 attraverso il precedente sistema per gli alimenti a fini medici speciali. A partire dal 1 gennaio 2022, invece, la parte relativa agli alimenti senza glutine non sarà più pubblicata. Sarà comunicata successivamente la data della cessazione della sua pubblicazione per le altre sezioni, anche in questo caso dopo questa data saranno considerati in commercio solo i prodotti confluiti nel “Registro nazionale” come indicato al punto 1).
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REGISTRO NAZIONALE | REGISTRO TRANSITORIO | ||
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Sezioni | per prodotto | per impresa | per prodotto | per impresa |
1 Alimenti a fini medici speciali | AFMS | AFMS | AFMS | AFMS |
2 Alimenti senza glutine | ASG | ASG | -- | -- |
3 Formule per lattanti | FL | FL | FL | FL |
ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI (AFMS)
In tale sezione sono elencati tutti i prodotti notificati come AFMS per specifici trattamenti dietetici. Resta fermo che l’erogabilità è limitata agli AFMS che, per la loro composizione, risultano idonei al trattamento dietetico delle patologie contemplate per tale beneficio dalla normativa vigente.
Le linee guida per una corretta prescrizione di alimenti a fini medici speciali erogabili per il trattamento dietetico della fibrosi cistica forniscono indicazioni per individuare gli AFMS che possono risultare utili per il trattamento dietetico di detta patologia, considerando le specifiche esigenze nutrizionali del paziente.
ALIMENTI SENZA GLUTINE SPECIFICAMENTE FORMULATI PER CELIACI
Le imprese hanno facoltà di usare il logo (cfr. all.1) nell’etichetta degli alimenti elencati nella sezione 2 “Alimenti senza glutine” una volta completata positivamente la procedura per la richiesta della erogabilità. Detta sezione, con l’aggiornamento di ottobre 2018, è stata conformata alle disposizioni dell’articolo 2 del DM 10 agosto 2018 per le categorie degli alimenti inclusi. Per orientare gli OSA sulla varietà di alimenti senza glutine che possono essere notificati per l’appartenenza a tali categorie, è stata predisposta una tabella orientativa sulle tipologie di alimenti senza glutine erogabili.