
La pubblicità sanitaria è disciplinata, per i dispositivi medici, dall'art. 7 del Regolamento (UE) 2017/745 e dall'art. 26 del Decreto legislativo 137/2022 e, per i dispositivi medico-diagnostici in vitro dall'art. 7 del Regolamento (UE) 2017/746 e dall'art. 22 del Decreto legislativo 138/2022.
L'azienda fabbricante o responsabile dell'immissione in commercio di un prodotto chiede il rilascio dell'autorizzazione a effettuare una pubblicità sanitaria presentando una domanda in bollo completa di tutte le informazioni inerenti la Ditta stessa, il prodotto pubblicizzato, il tipo di pubblicità e il relativo mezzo di diffusione.
Per tutte le informazioni consulta la pagina relativa al Servizio:
Ai fini della corretta istruzione delle pratiche è necessario anche tener conto di:
-
Nuove Linee guida della pubblicità sanitaria dei dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici (20 dicembre 2017)
-
Utilizzo del testimonial nella pubblicità dei dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici (27 settembre 2017)
-
Integrazione delle Linee guida della pubblicità dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici su Facebook (24 ottobre 2019)
-
Chiarimenti pubblicità mascherine chirurgiche (21 ottobre 2020)
- Decreto ministeriale 6 ottobre 2020. Esclusione della pubblicità dei profilattici dall'autorizzazione del Ministero della salute. (G.U. Serie Generale , n. 284 del 14 novembre 2020)